In tema di nozione di residenza e modalità di esercizio del
potere di controllo da parte degli Enti comunali si segnala una interessante ordinanza della Corte di Cassazione, sez. I Civile - n.3841 del 15 febbraio 2021. Tra l'altro, con tale ordinanza
la Cassazione ha enunciato i seguenti rilevanti principi di diritto:
" 1) "Secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., la
nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua
conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle
liste anagrafiche di un determinato Corte di Cassazione - copia non ufficiale
comune - è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato
luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo
prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un
profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi
stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo).
Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra
attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria
abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri
impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle
proprie relazioni familiari e sociali".
2) La verifica della sussistenza
del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione
anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 DPR 223/1989, deve
avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur
non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di
poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del
principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere
in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata
motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria
abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i
propri controlli in quelli residui"..
Fonte: sito Corte Suprema di Cassazione -
- Corte di Cassazione - Sezione Prima civile - Ordinanza n.3841 del 15 febbraio 2021 - udienza del 25/11/2020- Presidente Genovese Francesco Antonio Relatore Fidanza Andrea
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