Il Reddito di Cittadinanza (RdC), misura per contrastare la
povertà ed istituita con D.L. n. 4/2019 , convertito con modificazioni in L.n.26/2019, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda (e mantengono per tutta la durata del beneficio) precisi
requisiti di cittadinanza, residenza ed economici.
Tale misura si chiama Pensione
di Cittadinanza (PdC) nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano
un'età pari o superiore a 67 anni oppure se convivono con persone in condizione
di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni. Cfr la guida INPS
aggiornata a novembre 2020).
Spetta al Comune di residenza effettuare i controlli dei requisiti di residenza, di soggiorno e di composizione del nucleo familiare dichiarati dai richiedenti il Reddito di
cittadinanza. A tal fine, i Comuni utilizzino la Piattaforma GePI (cfr. Nota n. 102 del 10 gennaio 2020),
con la quale vengono segnalati all'Inps i casi in cui, a seguito dei
controlli, viene verificata la mancanza di tali requisiti, ai fini della
disposizione della decadenza dal beneficio.
Il Comune è responsabile dei controlli e delle verifiche anagrafiche, realizzate attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali.
Per approfondimenti sui controlli anagrafici si rimanda al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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