L'affiliazione era prevista dagli articoli 404/413 del codice civile; si trattava di un istituto che aveva fini esclusivamente assistenziali nei confronti dei minori, senza però creare alcun rapporto di filiazione civile. Tale istituto è stato abrogato con l'entrata in vigore della l. 4 maggio 1983, n. 184 ,
L'art. 408 c.c. abrogato dalla citata L.184/83 prevedeva che l'affiliato aggiungeva al proprio cognome quello dell'affiliante; con la Legge 20 gennaio 1994 n. 48 l'affiliato può abbandonare il cognome aggiunto.
L'"art. 408, poi abrogato dall'art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedeva che al cognome originario dell'affiliato venisse aggiunto il cognome dell'affiliante.
La persona a cui fu aggiunto il cognome dell'affiliante a quello originario, o i suoi discendenti maggiorenni, possono presentare istanza al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita del richiedente per chiedere l'abbandono del cognome aggiunto per affiliazione.
Non è necessaria l'assistenza di un legale."
Normativa di riferimento:
- Legge 20 gennaio 1994 n. 48;
- art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184"
Fonte: sito del Ministero della Giustizia
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