Emanata in data 27 ottobre 2020 dal Ministero dell'Interno la circolare n.11 concernente l'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 -bis , 391 -bis , 391 -ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" (GU n.161 del 21-10-2020. In vigore dal 22-10- 2020). Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.
La citata Circolare n.11/2020 , con la quale vengono dettate le direttive in materia di iscrizione e cancellazione del richiedente protezione internazionale, precisa:
".. L'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130, in vigore dal 22-10-2020, ha sostituito l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, disposizione abrogata dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio
2020.
Il comma 1 del richiamato articolo 5-bis prevede l'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico (D.P.R.
n.223/1989), del richiedente protezione internazionale a cui è stato rilasciato il
permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 citato.
Il successivo comma 2 della nuova disposizione sancisce l'applicazione
dell'istituto della convivenza anagrafica (articolo 5 del D.P.R. n. 223/1989) per
l'iscrizione anagrafica dei richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle
strutture temporanee, confermando l'obbligo del responsabile della convivenza di dare
comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Resta inalterato anche il comma 3 dell'articolo 5-bis secondo il quale la
comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle
misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione
internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
Il comma 4 stabilisce, inoltre, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale
iscritti in anagrafe di una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e
della durata di tre anni. A questo proposito si segnala che sono in atto i necessari
adeguamenti del circuito di emissione della carta d'identità elettronica CIE, pertanto -
ove richiesto- nel frattempo il documento dovrà essere rilasciato in formato cartaceo...."
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