Pubblicate sul sito AGID le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Si ricorda che le norme contenute nel CAD, nonchè le line guida AGID, si applicano alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico (non quotate). Il comma 3 dell'art. 2, inoltre, prevede che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida "concernenti il documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di
cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità
digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
Si ricorda che le Linee Guida adottate da AGID ai sensi
dell'art. 71 del CAD "hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes".
Nella gerarchia delle fonti, le anzidette Linee Guida "sono inquadrate come un
atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente
azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.
Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del
CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell'art. 17 del
CAD" (cfr. anche Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017).
Fonte : sito Agid e clicca qui per consultare le linee guida emanate da AGid
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