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elettorale

L'art. 16  bis rubricato "Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53"  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  recante: «Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale.» (GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) dispone:
" All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo
le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono inserite
le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato
la loro disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri 
regionali, i membri del Parlamento,»." 
Così recitava l'art. 14, comma 1,
della legge 21 marzo 1990, n. 53 ("Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale"):
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non
siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,
i notai, i giudici di pace, i cancellieri ........., i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri
comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco..


  

"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite
esclusivamente ai notai" e che siano previste dalle norme di legge in
materia di elezioni politiche (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), europee (legge 24
gennaio 1979, n. 18), regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108), provinciali
(legge 8 marzo 1951, n. 122) e comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) nonché
in materia di referendum abrogativi e costituzionali e di iniziativa popolare
nella formazione delle leggi (legge 25 maggio 1970, n. 352), tra gli altri, "i notai, i giudici di pace, i cancellieri, ...
i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti
dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia". Sono
altresì competenti, per la medesima norma, "i
consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la loro
disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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