Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; pubblicata in data 14 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, la legge di conversione "LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33).
Tra le diverse modifiche apportate segnaliamo quelle apportate dall'art. 30 rubricato "Misure di semplificazione in materia anagrafica" all'art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale -CAD - d.lgs. n.82/2005 che ha istituito l'ANPR e a diverse disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente - D.P.R. n.223/1989, quali all'art. 13, all'art. 33 e all'art. 35.
In particolare, oltre ad apportare modifiche alla disciplina sulla certificazione dei dati
anagrafici, viene approvata la realizzazione, attraverso la piattaforma dell'ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica on line per il cittadino. In sintesi:
- viene a meno l'esclusivitą, in capo all'Ufficiale di Anagrafe, della funzione di rilascio della certificazione dei dati anagrafici.
L'ANPR diventa sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici.
La certificazione dei dati anagrafici in modalitą telematica viene assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di "sigillo elettronico" come previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. Regolamneto eIDAS). Questo nuovo sistema offre la possibilitą ai cittadini di ottenere direttamente in tempo reale il rilascio del certificato anagrafico digitale;
- č previsto il rilascio di certificati anagrafici da parte di Ufficiali di Anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono in modalitą
telematica a mezzo dei servizi dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di
anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il "sigillo elettronico qualificato";
- viene prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo univoco in
ANPR al fine di garantire la circolaritą dei dati anagrafici e facilitare l'interoperabilitą e
l'integrazione dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici
- alcune dichiarazioni anagrafiche di cui all'art.13 del Regolamento anagrafico possono essere rese dal cittadino in modalitą telematica attraverso i servizi dell'ANPR (quali mutamento della posizione anagrafica, trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione
di nuova famiglia o nuova convivenza,cambiamento di abitazione, di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 del citato articolo 13 dpr n.223/1989).
- Atti Senato n. 1883
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- cfr. sito Camera dei Deputati
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