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L'art. 16 "Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" così recita:

"1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:

a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;

d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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