L'affiliazione (istituto giuridico abolito nell'anno 1983 con l'entrata in vigore della Legge n.184/1983 sull'adozione) era prevista dagli articoli 404/413 del codice civile.
"L'art. 408 (Attribuzione del cognome all'affiliato) , poi abrogato dall'art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedeva che al cognome originario dell'affiliato venisse aggiunto il cognome dell'affiliante.
La persona a cui fu aggiunto il cognome dell'affiliante a quello originario, o i suoi discendenti maggiorenni, possono presentare istanza al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione č situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita del richiedente per chiedere l'abbandono del cognome aggiunto per affiliazione.
Non č necessaria l'assistenza di un legale.
- Legge 20 gennaio 1994 n. 48; art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184
- Per approfondimenti e informazioni si rimanda al sito della Procura generale della corte d'appello di Genova
Fonte: sito Ministero della Giustizia
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