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L'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) d.lgs. n. 82/ 2005 dispone, trac l'altro, "...l documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida...".

Le Linee guida adottate dall'AGID, che regolano le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità
all'autore, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

- Linee guida AGID contenenti le regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art. 20 del CAD  ai sensi  dell'art. 71 citato CAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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