testata per la stampa della pagina
stato civile




"In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris"
.

Questo è quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione civile - con Sentenza n.7667 del 3 aprile 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi corsi in programma: