"In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".
Questo è quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione civile - con Sentenza n.7667 del 3 aprile 2020.
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Pomeriggio di Studio - in collaborazione con il Comitato Provinciale ANUSCA Milano Nord Ovest
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