testata per la stampa della pagina
stato civile




Il codice civile, dall'art. 106 all'art. 113, disciplina la celebrazione del matrimonio, senza che sia mai indicata la parola "cerimonia": pertanto, l'indicazione di sospendere le cerimonie civili non dovrebbe riguardare la celebrazione del matrimonio, a condizione che tale celebrazione avvenga nel rispetto della presenza delle persone indicate nella normativa e cioè sposi, testimoni ed ufficiale di stato civile. L'aspetto cerimoniale è una eventualità di contorno alla celebrazione del matrimonio che, come detto, non prevede alcuna cerimonia. In tale situazione e con tali limiti di persone e, in aggiunta, anche con il rispetto della distanza tra le persone come indicato nel DPCM, non si ritiene che la celebrazione del matrimonio possa dirsi impedita dallo stesso DPCM. Infatti, occorre tener presente che lo stesso limite viene esteso alle cerimonie funebri, ma questo non significa che non debba esser formato l'atto di morte, o che non venga eseguito il trasporto funebre o la sepoltura ma, dovrebbe essere inteso che tutto questo potrà avvenire senza alcuna "cerimonialità" e cioè evitando la presenza di pubblico. Questo è, almeno a mio parere, quanto sembra potersi interpretare dalla norma emanata: tuttavia, l'urgenza e l'eccezionalità della situazione potrebbero anche aver portato ad una indicazione nel testo legislativo che si presta ad interpretazione diverse: proprio per questo, anche l'interpretazione più restrittiva potrebbe non essere priva di fondamento e, ovviamente, se dovessero emergere indicazioni diverse od orientamenti ministeriali, ad essi ci si dovrà sicuramente attenere.

Renzo Calvigioni - Esperto ANUSCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi corsi in programma: