Con nota prot. 1319 del 20 febbraio u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ai comuni ulteriori indicazioni in merito ai requisiti anagrafici per l'accesso al reddito di cittadinanza per i senza dimora e per la verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall'anagrafe per irreperibilità.
La nota chiarisce inoltre che nei casi di cancellazione anagrafica per irreperibilità e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero degli interessati, il requisito della residenza in Italia in via continuativa, per almeno due anni, può considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica, sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un comune italiano.
Si allega la nota sopra richiamata.
- Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA
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Pomeriggio di Studio - in collaborazione con il Comitato Provinciale ANUSCA Milano Nord Ovest
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