testata per la stampa della pagina
stato civile




La rilevazione dei decessi e delle causi di morte avviene attraverso la compilazione  da parte del medico curante o da altro che constata il decesso e dell'Ufficiale dello Stato Civile, ognuno secondo le proprie competenze, dei modelli ISTAT D4 e ISTAT D4 bis.
Per quanto riguarda la richiesta di copia degli anzidetti modelli da parte degli eredi si riporta quanto pubblicato sul sito dell'ISTAT a ui si rimanda:
"L'Istat non è autorizzato a rilasciare copia: i modelli per la certificazione delle cause di morte (Modelli Istat D4) vengono raccolti dall'Istat per finalità statistiche. Il d.lgs n. 322/89, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", detta specifiche disposizioni a tutela del segreto statistico, relativamente ai dati raccolti per scopi statistici (art. 9). In base alle previsioni di tale articolo, i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Tale limitazione può essere superata in presenza di un formale ordine di esibizione presentato dall'Autorità Giudiziaria, in ossequio alle previsioni dei Codici di procedura (art. 256 c.p.p. e art. 670 del c.p.c.).Si specifica, tuttavia, che tali documenti devono essere conservati stabilmente da altra pubblica amministrazione - la competente ASL - per fini amministrativi, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". Tale normativa prevede infatti per le schede di morte, compilate in doppia copia in parte dal medico che denuncia il decesso e in parte dal Comune, l'invio di una delle due copie alle ASL di riferimento, per gli adempimenti amministrativi di competenza.Per completezza di informazione si ricorda che nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la tenuta del registro in questione è di competenza di una sola unità sanitaria locale appositamente individuata dalla regione (art. 8 del D.P.R. 285 del 1990)."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimi corsi in programma: