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leva




Riferimenti: artt. 1931 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attivitā della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate a cui si rimanda per approfondimenti.

In  particolare l'art. 1936 Lista definitiva di leva dispone:
1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.4. Non si applica l' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.Art. 1937 Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
1. Compiute le operazioni di cui all' articolo 1936, la lista di leva č firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, č trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalitā di cui all' articolo 1931-..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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