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Dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un approfondimento su autentica notarile di firma e autentica amministrativa.

"AUTENTICAZIONE NOTARILE DI FIRMA. L'autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani. La nozione generale di sottoscrizione autenticata è data dall'art. 2703, comma 2, del codice civile: "l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive". Ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell'atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Le modalità di autenticazione di firma da parte del notaio - rette dagli artt. 2703 del codice civile, 72 della Legge Notarile n. 89/1913, 86 del Regolamento notarile (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) e 20 della l. n. 15/1968 - si applicano anche all'autentica notarile consolare.

AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve più essere autenticata, ma è sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di proprietà di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell'Unione Europea, l'autentica amministrativa è sempre necessaria.Differenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa. L'autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralità dei soggetti legittimati all'autenticazione (indicati all'art. 21 D.P.R. 445/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un'eccezione al principio generale della competenza notarile.L'autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti già documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica. Nell'autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento è stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell'atto sia conforme alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA: consiste nell'attestazione che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato. Il richiedente dovrà presentarsi - previo appuntamento - presso l'ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.L'attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.In attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l'erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia. 
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull'esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Il provvedimento prevede comunque che il Capo dell'Ufficio Consolare possa ricevere - previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco - atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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