In ottemperanza alle disposizioni di legge, al fine di garantire il regolare svolgimento dei procedimenti elettorali in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in sede di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio di fondamentale importanza è mantenere l'iscrizione di coloro che siano risultati idonei ad espletare tale funzione, mentre è necessario depennare i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. l, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53, con particolare riferimento ai motivi di cui alla lettera e), cioè a "gravi inadempienze" che hanno determinato impedimenti, errori o ritardi nel completamento delle operazioni di scrutinio, anche a causa della inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali ovvero segnalare alle cancellerie della Corte di Appello i nominativi dei presidenti di seggio da cancellare dall'albo per le cause contemplate dal citato articolo l , comma 4, della legge n. 53/9.
Cfr. Circolare Prefettura UTG Avellino Prot.n. 3082/S.E. del 14 novembre 2019
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