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Non devono chiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni sia  che siano esenti dall'obbligo di visto che soggetti a visto (cfr. Legge 28 maggio 2007 n. 68).

"Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si trova, utilizzando il modulo previsto. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. I cittadini stranieri non comunitari in possesso di un Visto Nazionale (VN) per soggiorni superiori ai 90 giorni, dovranno richiedere, entro 8 (otto) giorni dall'ingresso nel Territorio Nazionale, il permesso di soggiorno alle competenti autorità italiane. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. È il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un'eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero deve dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso." 

Fonte: sito Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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