Il genitore con figli minori, che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore, in assenza dell'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente (o autorità consolare - Console - del Paese di residenza) per ottenere l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità per se stesso o per il figlio minore. In sintesi, l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria: per il passaporto (o carta di identità) del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); per il passaporto (o carta di identità) del minorenne, quando manchi l'assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); per il passaporto (o carta di identità) di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso della persona che la esercita.
- cfr. sito Tribunale di Alessandria e modulistica
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