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stato civile




Emanata dal Ministero dell'Interno la circolare n. 8 dell'11 giugno 2019 ad oggetto "Applicazione dell'art. 17 ("Trasmissione di atti"), Titolo IV ("Degli atti dello stato civile formati all'estero"), del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"). Parere Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 03759/2013 del 20/02/2019.

Il Ministero dell'Interno, al fine di fornire esatte istruzioni agli Ufficiali dello Stato Civile in merito all'esatta applicazione dell'art. 1 c.11 ovvero dell'art. 17 citato DPR n.396/2000, ha ritenuto opportuno chiedere uno specifico parere al Consiglio di Stato, il quale, acquisiti i pareri interlocutori dei competenti Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "ha affermato la valenza sussidiaria della norma "speciale" ex art. 17 del d.P.R. n. 396/2000, che disciplina gli obblighi funzionali dell'autorità consolare che deve trasmettere ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all'estero al comune italiano, rispetto alla norma di carattere "generale" dell'art. 12, comma 11, che stabilisce che "la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse", prevalente.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto di individuare nella "diversa destinatarietà" delle norme in confronto - l'art. 12, comma 11, rivolto alla generalità degli interessati, l'art. 17, destinato agli uffici amministrativi ivi contemplati - l'ammissibilità di tale opzione ermeneutica, ritenendo correttamente risolvibile l'antinomia "apparente" tra i due testi normativi ed essendo condivisibile la soluzione " ... anche pragmaticamente più ragionevole, perorata dai Ministeri interessati".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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