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elettorale




Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature ai sensi dell'art. 14  L. n.53/1990 s.m.i. i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; inoltre, sono competenti  i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilitą rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della cittą metropolitana o del comune. Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilitą puņ essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

"I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatone solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal Sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge...". Il Ministero dell'Interno ribadisce che, per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa  introdotti dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Cfr. circolare della Prefettura UTG di Vibo Valentia  Prot.n. 16642 del 09 aprile 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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