La normativa introdotta dal decreto - sicurezza D.L. n. 113/2018 convertito nella Legge n. 132/ 2018, in vigore dal 5 ottobre 2018, "nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione".
Il Decreto sicurezza non ha effetto retroattivo: č quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - con sentenza n. 4890 del 19 Febbraio 2019.
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