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leva

Ogni anno i Comuni sono tenuti ad adempiere alle attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva pur in vigenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva come previsto e disposto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Tra i principali adempimenti si ricorda:
- la pubblicazione, a far data al primo e fino al 31 gennaio, del manifesto relativo all'obbligo di iscrizione nelle liste di leva dei giovani maschi cittadini italiani nati nell'anno 2002;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, dal 1 al 15 febbraio, dell'elenco degli iscritti nella lista di leva nati
nell'anno 2002 ovvero di coloro che nel 2019 compiono 17 anni di età.
La lista di leva compilata verrà chiusa il 31 marzo 2019.

Riferimenti normativi: 
-artt. 1931 e seguenti del d.lgs.n. 66 del 15 marzo 2010 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina l'organizzazione, le funzioni e
l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate a cui si rimanda per approfondimenti.

"Art. 1935 Lista provvisoria di leva

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile,nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

Art. 1936
Lista definitiva di leva


1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.

3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.

4. Non si applica l' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.Art. 1937
Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
1. Compiute le operazioni di cui all' articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalità di cui all' articolo 1931....." .
- Si rimanda ala sito dell'esercito Ministero della Difesa: Teleleva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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