"Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l'ordine di prioritą indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi)." La Corte costituzionale con sentenza n. 232/2018 emessa in data 7/11/2018, depositata il 7/12/2018, ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 laddove non prevedeva il congedo straordinario anche per il figlio non convivente per l'assistenza del padre. Cfr.il comunicato stampa del 7 dicembre 2018 della Corte Costituzionale.
Giornata di Studio - INIZIATIVA GRATUITA ENTI ISCRITTI ANUSCA ANNO 2023
Pomeriggio di Studio
Mattinata di Studio - INIZIATIVA GRATUITA ENTI ISCRITTI ANUSCA ANNO 2023
Corso riservato agli operatori del Comune di Bologna
Webinar