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L'esperta ANUSCA Lorella Capezzali ci segnala un'interessante quanto attuale sentenza del Tar Lazio N. 11410/2018 pubblicata il 26/11/2018 che rigetta il ricorso contro il diniego opposto dalla Prefettura di Rieti alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ai sensi dell'art. 89 DPR 396/2000, in assenza di concordia dei genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.

Il giudice amministrativo ha in particolare affermato che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell'esercizio della rappresentanza legale, con il consenso congiunto, salvo solo il caso in cui la madre o il padre sia stato privato della potestà genitoriale. Quindi se non vi è accordo sul doppio cognome, lo stesso non può essere attribuito, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 316 e 320 del c.c.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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