L'esperto ANUSCA Renzo Calvigioni ci segnala che č stata pubblicata in G.U. 28/11/2018 la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2018 che ha rigettato le questioni di legittimitā costituzionale (sollevate dal Tribunale di Ravenna) degli artt. 3 e 8 del d.lgs 5/2017 che prevedono la correzione dell'ufficiale dello stato civile del cognome scelto dalle parti al momento della costituzione dell'unione civile.
Ricordiamo che l'art. 1, comma 10, della L. 20 maggio 2016 n. 76, che aveva previsto la possibilitā della scelta del cognome comune tra le parti unite civilmente, aveva avuto attuazione, nella fase provvisoria, con l'art. 4 del D.P.C.M. n. 144/2016, che aveva disposto l'annotazione a margine dell'atto di nascita e l'aggiornamento anagrafico: in sostanza un cambiamento di cognome a tutti gli effetti.
Successivamente, il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, oltre a rivedere e limitare gli effetti della scelta, aveva imposto, con l'art 8 e l'art. 3, comma 1, lett. c), la correzione d'ufficio del precedente cambiamento, ripristinando le generalitā originarie: tale eventualitā aveva indotto gli interessati ad agire con ricorso in tribunale, per tutelare il diritto alla conservazione del nome e dell'identitā personale, ottenendo da parte del Tribunale di Ravenna, la rimessione alla Corte Costituzionale, per la valutazione della legittimitā costituzionale delle norme in questione.
La Corte, con la decisione depositata il 22/11/2018, ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Ravenna, confermando come perfettamente legittime ed applicabili le norme impugnate, con particolare riferimento al d.lgs n. 5/2017, alla cui predisposizione aveva contribuito il Comitato di studio costituito presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, comitato nel quale era presente anche Anusca.
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