"E' legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l'Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto ".
Il comma 3 dell'art. 28, l. n. 184 del 1983 prevede un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso; e' quanto ricordato dal Tar Toscana con Sentenza n. 1269 del 08 ottobre 2018.
- Tar Toscana, sez. I, 8 ottobre 2018, n. 1269 - Pres. Atzeni, Est. Gisondi
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