1.    
  2. News  
  3. 2008  
  4. Maggio  
  5. Fissati i costi della Carta d'Identità elettronica anno 2008.
altro

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22/4/2008 pubblicato sulla G.U. 8/5/2008 n. 107 ad oggetto:"Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica" sono stati stabiliti i corrispettivi delle CIE, si riportano gli articoli del decreto:"
Articolo 1
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identita' elettronica e' determinato in euro 20,00.
2. L'importo di cui al comma 1 e' riscosso dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica.
Articolo 2
1. Il Ministero dell'interno, tramite il sistema di emissione della carta d'identita' elettronica, effettua il controllo ed il
monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identita' emesse ed i relativi versamenti.
2. I corrispettivi delle carte d'identita' elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai comuni il quindicesimo giorno e
l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identita' elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.
3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identita' per le quali e' stato effettuato il
versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede altresi' trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalita' previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."