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stato civile

Emanata dal Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2018 la circolare n.13 ad oggetto "Adempimenti degli uffici dello stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12, D.L. 12/9/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162). Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003" con la quale chiarisce "per l'accordo concluso in sede di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 cit.) il certificato in esame va emesso dalla Procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nulla osta, ovvero - ove il P.M. si sia rifiutato di autorizzare e l'autorizzazione sia stata adottata dal Presidente del Tribunale (art. 6, comma 2, cit.) - dall'ufficio giudiziario giudicante.

Quanto invece all'accordo concluso davanti all'ufficiale della stato civile (art. 12 cit.), il Ministero della Giustizia, facendo riferimento ai chiarimenti già resi da questa Direzione nella citata circolare n. 19/2014, ha confermato che l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario bensì è formato in modo integrale dall'autorità amministrativa, cui dunque va riconosciuta la competenza al rilascio del certificate in parola".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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