Il TAR di Milano sez. III 19 Maggio 2017 n. 1142 ha chiarito che "E' illegittima la non ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo di un Consiglio comunale di un candidato alla carica di consigliere comunale, per non essere stata regolarmente autenticata la sottoscrizione dell'accettazione della sua candidatura, incombendo sul Segretario comunale (che, nella specie, aveva attestato l'avvenuto deposito di tutte le dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate), ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'obbligo di segnalare tale omissione, così da consentire la regolarizzare entro la data di scadenza prevista dalla legge".
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