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elettorale

"Nel procedimento per le elezioni comunali per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, disciplinato dagli artt. 28-31 della Sezione II del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si applica il principio del soccorso istruttorio, espressamente previsto solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570; pertanto, il candidato che non ha consegnato nei termini il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, prescritto dall'art. 32, d.P.R. n. 570 cit., deve essere ammesso ad integrare la documentazione mancante": č quanto chiarito dal Consiglio di Stato sezione III - 9 aprile 2018 n. 2159.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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