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stato civile

Si riporta stralcio della Circolare della Prefettura UTG di Avellino Prot. n. 9300/Area Il del 14 Maggio 2018:
"...nella circolare n. 4/2018 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
La legge indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u. s. ed in vigore dal 16/2/2018. all'art 13 (Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici) stabilisce che i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 (Omicidio), aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
A tali fini la "domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata a norma dell'art. 89 del regolamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396/2000, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne (comma 2). Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti ivi previsti sono compiuti, nell'interesse della persona dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare; nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore stesso o dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire (comma 3).
Per i più immediati riflessi sull'assetto dello stato civile, ed in specie sui procedimenti di competenza delle Prefetture, assume rilievo l'espressa deroga agli artt. 90, 91 e 92 del D.P.R. n. 396/2000 (concernenti rispettivamente l'affissione, le opposizioni e il decreto concessorio) in virtù della quale il Prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita, o di sua attuale residenza, un avviso contenente il sunto della stessa e, trascorsi dieci giorni consecutivi di affissione, autorizza con decreto la modificazione del cognome (comma 4). E, invece espressamente richiamato l'art. 94 del regolamento (comma 5) che stabilisce, tra l'altro, che i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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