FIGLIO DI DUE MAMME: UNA "NUOVA" DENUNCIA DI NASCITA A TORINO
di Tiziana Piola (esperta ANUSCA)
Un maschietto è stato registrato all'ufficio di stato civile di Torino come figlio di due mamme. Il Sindaco ha sottoscritto insieme ad una coppia omosessuale la denuncia di nascita. Si tratta di una evidente tecnica di
procreazione medicalmente assistita, visto che non è possibile il concepimento naturale di una coppia omosessuale.
Oggi, in Italia i requisiti soggettivi della fecondazione eterologa sono disciplinati dall'art 5 della legge n.
40/2004, per il quale "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". La normativa non prevede, pertanto, allo stato attuale la possibilità di utilizzare la pratica
di procreazione medicalmente assistita (PMA) per le coppie omosessuali. Tuttavia il sindaco di Torino ha voluto forzare la mano, supportata da un accoglimento favorevole giurisprudenziale dei bimbi, nati all'estero, di coppie omosessuali.
La differenza giuridica tuttavia è notevole:
- nel caso in cui la nascita avvenga all'estero: il giudice si deve pronunciare su nascite avvenute nei paesi in cui è già formata un'identità del bimbo e si è già consolidato all'estero un rapporto di filiazione, individuando quale principio superiore da salvaguardare, l'interesse del minore, permettendo alle coppie omosessuali di mantenere il rapporto genitoriale con i bimbi nati da maternità surrogata;
- nel caso in cui la nascita avvenga in Italia, si deve procedere con la formazione dell'atto di nascita al fine di far "nascere" giuridicamente il figlio, in applicazione dell'ordinamento interno.
Rammentiamo, a tal proposito, che il giudice svolge un ruolo di interpretazione della legge laddove è
generale astratta ed in contrasto con principi superiori desunti da convenzioni internazionali. L'ufficiale di stato civile non possiede attività discrezionale ma deve applicare la legge, e laddove siano vietati precisi adempimenti, egli non può decidere diversamente.
Il Sindaco di Torino, dunque, ha adottato una misura politica per promuovere una modifica di legge, al fine di rendere lecita una pratica esistente in parecchi paesi Europei.
Anche se è stata emanata la legge 20 maggio 2016 n. 76 che ammette le unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur equiparando i diritti derivanti dall'unione civile a quelli del matrimonio il comma 20 stabilisce che: "....La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge...". In tema di filiazione, pertanto, nulla ancora è stata disciplinato.
Da un punto di vista formale, inoltre, gli atti di stato civile sono atti amministrativi a contenuto vincolato previsto dall'ordinamento e possono contenere solo le informazioni previste per ciascun atto da cui si evince la tipicità degli atti di stato civile che non possono essere formati atti in modo difforme da quelli che la legge espressamente prevede; l'art. 11 c. 3 del D.P.R. n° 396/2000 vieta all'Ufficiale dello Stato Civile di enunciare dichiarazioni ed indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse e pertanto non è ammissibile che l'atto venga formato con contenuto variabile e discrezionale; sempre in base al principio della tipicità, gli atti devono essere redatti secondo le formule e le modalità che il Ministero dell'Interno ha stabilito con Decreto del 5 aprile 2002 al quale l'Ufficio di Stato Civile deve attenersi.
Certo è che non si può fare a meno di ricordare come si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione, affermando che non è possibile un rifiuto generico, invocando la contrarietà all'ordine pubblico: "Il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all'interesse del minore. Nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio".
Nel caso concreto se un ufficiale di stato civile si trovasse a recepire una dichiarazione di nascita da parte di due donne o due uomini, dovrebbe fare attenzione sulle motivazioni di un eventuale rifiuto: la professionalità ancora una volta alla prova dei fatti.