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Archivio Quesiti della Settimana 2022

 
 

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19 dicembre 2022

Requisiti per l'iscrizione di cittadina UE.

 
(Maria Grazia Di Marco)
 
 

DOMANDA:

Una cittadina bulgara ha chiesto informazioni per iscrizione anagrafica. Ha prodotto contratto di lavoro stagionale (terminato il 30 settembre u.s.) e la dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego in data 02/11/2022. Tale dichiarazione le consente l'ottenimento della copertura sanitaria dalla ASST competente? Per quanto riguarda il reddito deve autocertificare il possesso delle risorse economiche? Ha un figlio ultra trentenne che non lavora... Deve produrre attestato di vivenza a suo carico dello stesso rilasciata dal Consolato?

 
 

RISPOSTA:

L'articolo 7, comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in merito alla conservazione della qualità di lavoratore dei cittadini comunitari dice:" c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno". Perciò la madre è a posto. Avendo la condizione di lavoratore, basta questo requisito per iscriverla, non le serve dimostrare le risorse economiche, perché queste afferiscono ad un altro requisito. Il figlio deve dimostrare di essere tale con la certificazione idonea, debitamente tradotta in Italiano. Per quanto riguarda la vivenza a carico della madre, questa deve essere dimostrata tramite CU o dichiarazione dei redditi. Potrebbe anche essere stato a carico nel paese d'origine, in questo caso deve dimostrarlo con idonea documentazione tradotta o attestazione consolare. Diversamente deve dimostrare di possedere le risorse economiche accompagnata da assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al sistema sanitario nazionale.

 
 

 
 

12 dicembre 2022

Come deve essere presentato il certificato di passaggio in giudicato.

 
(Thomas Stigari)
 
 

DOMANDA:

Ricevo da uno studio legale, prima via PEC e poi tramite corriere, ordinanza di riconoscimento cittadinanza italiana. Dalla PEC capisco che il certificato di passaggio in giudicato può essere originale, quello che invece ricevo dal corriere è tutto in fotocopia con relativa Attestazione di Conformità firmata digitalmente dall'avvocato. Chiedo se non essendo l'ordinanza e il certificato di passaggio in giudicato emessi dall'avvocato, lo stesso può dichiararne la conformità agli originali depositati nel fascicolo telematico e, nel caso io possa accettarli, la decorrenza sarebbe dalla ricezione via PEC o dalla ricezione tramite corriere?

 
 

RISPOSTA:

È novità degli ultimi mesi che la cancelleria del Tribunale di Roma inserisce il certificato di passaggio in giudicato nel fascicolo processuale digitale. Quanto alla potestà di autentica di copia da parte dell'avvocato si richiama il comma 9-bis dell'articolo 16-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che recita "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale [...]". Pertanto, rispetto al rilascio di copia del contenuto del fascicolo processuale, l'avvocato è uno dei pubblici ufficiali a ciò autorizzati. Quanto alla decorrenza si ritiene che oggetto dell'istanza sia la trascrizione di atti formati all'estero e non della sentenza sulla cui stessa trascrivibilità esistono opinioni diverse. Pertanto la decorrenza non potrà essere cha dalla data in cui si è ricevuta tutta la documentazione completa, quindi l'ultima delle due (presumibilmente dalla ricezione a mezzo corriere).

 
 

 
 

05 dicembre 2022

Modifica condizioni di separazione dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

 
(Lorella Capezzali)
 
 

DOMANDA:

Un avvocato ci chiede "deroga" alle condizioni di separazione di due coniugi in riferimento alla rinuncia per la moglie dell'assegno di mantenimento poiché autosufficiente economicamente e alla casa di abitazione. Nella sentenza di separazione la casa rimaneva nella disponibilità della moglie (pur essendo di proprietà del marito) affinché venisse destinata ad casa di abitazione per sé. Con la modifica dinnanzi all'ufficiale di stato civile, il marito concederebbe in comodato d'uso a tempo dalla data di sottoscrizione del verbale al 15/09/2072, affinché continui a destinarla a casa di abitazione per sé. Questo ufficio nutre dubbi circa la propria competenza, trattandosi di disposizioni in merito alla casa coniugale.

 
 

RISPOSTA:

I dubbi sollevati hanno il loro fondamento nell'articolo 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 e nella circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2015 le quali stabiliscono che restano esclusi dalla volontà inserita nell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile i patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali negli accordi di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile (Il diritto reale è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa con i caratteri dell'immediatezza, dell'assolutezza e dell'inerenza. Si distinguono in diritto di: proprietà; godimento della proprietà: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù; garanzia: pegno, ipoteca). Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, sia in occasione della separazione (c.d. assegno di mantenimento) che dello scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Nel caso esposto la disposizione stabilita sull'abitazione non è recepitile nell'accordo palesando la disposizione di un diritto reale. La rinuncia all'assegno di mantenimento è una facoltà esperibile nell'accordo stante la natura di obbligazione del patto sottostante.

 
 

 
 

21 novembre 2022

Cremazione di cittadino straniero

 
(Claudio Pagano)
 
 

DOMANDA:

Una cittadina della Georgia è deceduta in Italia e le figlie riferiscono che la stessa ha espresso la volontà di essere cremata. I familiari hanno contattato l'ambasciata per richiedere il rilascio di un nulla osta, ma le autorità georgiane hanno sostenuto che non esiste in Georgia una legge che disciplini la cremazione per i propri cittadini e, pertanto, non rilascerà il documento richiesto. Qualora i familiari non fossero in grado di farsi rilasciare nessun documento, dovremmo optare per un semplice seppellimento, anche andando contro la volontà della defunta? O potrebbe bastare un processo verbale delle figlie? Preciso che le ceneri rimarrebbero in Italia.

 
 

RISPOSTA:

Nella situazione rappresentata si riferisce che l'autorizzazione alla cremazione costituisce un diritto della personalità e, pertanto l'articolo 24, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato opera rinvio alla legge nazionale cui la persona era soggetta quando era ancora in vita come alla legge regolatrice dei diritti della personalità. Conseguentemente l'autorizzazione alla cremazione va accordata necessariamente sulla base delle norme che disciplinano la cremazione (laddove consentita!) nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era in vita soggetto. Nella circostanza, avendo l'autorità straniera escluso la possibilità di rilasciare il nulla osta alla cremazione, non si potrà fare altro che negare il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione del cadavere della cittadina straniera. Laddove i familiari vogliano perseguire la volontà della defunta dovranno rivolgersi al Giudice per ottenere una diversa valutazione che all'Ufficiale dello Stato Civile non è concessa dalla legge italiana. In alternativa, i familiari potranno optare per l'inumazione ovvero per la tumulazione.

 
 

 
 

14 novembre 2022

Acquisto cittadinanza italiana e figli minori non conviventi

 
(Tiziana Piola)
 
 

DOMANDA:

A un nostro cittadino albanese è stato notificato il decreto di acquisto cittadinanza italiana, il medesimo è padre di un figlio minore che vive nel nostro comune ma con la madre, i genitori sono separati, il bambino viene tenuto dal padre nei fine settimana. Si chiede quindi se la cittadinanza possa essere estesa anche al minore, pur non sussistendo il concetto di convivenza richiamato dall'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, ma visto il legame stabile e duraturo che lega il minore al padre. Anche alla luce delle varie sentenze emesse.

 
 

RISPOSTA:

L'ufficiale di stato civile non può applicare i dispositivi delle sentenze emesse dai tribunali di primo e secondo grado. Di particolare ausilio è la circolare del ministero dell'interno K.60.1 dell'11 novembre 1992 la quale osserva che Il consiglio di stato nel parere n.1060/1990 aveva ritenuto che l'acquisto della cittadinanza da parte del minore si verifica ope legis per il solo fatto che l'acquisti uno dei due genitori, a nulla rilevando che i genitori o il minore conviva con l'uno o con l'altro dei genitori, che la patria potestà sia esercitata dall'uno o dall'altro di essi, e, infine, che il minore conservi o meno la cittadinanza di origine. Alla luce del descritto orientamento, si doveva quindi ritenere che allorquando uno dei genitori avesse perso la cittadinanza italiana, mentre l'altro l'avesse conservata, pure il figlio minore l'avrebbe conservata prescindendosi dalla considerazione delle vicende di residenza, convivenza e potestà relativa al minore. L'articolo 14 della nuova legge ha invece ridotto l'ampia portata di quest'ultima interpretazione, richiedendo, ai fini dell'acquisizione del nostro status civitatis, che i minori convivano con chi acquista o recupera la nostra cittadinanza. In sede di schema regolamentare, si è ritenuto che l'attribuzione della cittadinanza italiana in favore dei figli minori di chi acquisti il nostro status civitatis possa riconoscersi nella sola ipotesi in cui i figli convivano con il genitore al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del medesimo Ne discende che il fatto della coabitazione risulta essenziale ai fini della determinazione della convivenza anagrafica nonché ai fini della dimostrazione del permanere dei vincoli sui quali appare fondata la famiglia anagrafica. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che la convivenza sia attestata con l'esibizione del certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione". Il legislatore quindi ha indicato il termine generico di "idonea documentazione" proprio per lasciare spazio ad ogni utile riscontro oggettivo atto a dimostrare la stabilità e continuità del rapporto tra il minore ed il genitore che acquista la cittadinanza italiana. Inoltre si è abbandonata l'ipotesi citata dal Consiglio di Stato per la quale per il semplice fatto di essere figli si verificava l'automatismo indipendentemente dalla presenza o meno in Italia del minore. La "convivenza" richiesta dalla norma si identifica con la coabitazione ma la coabitazione esiste anche in assenza della residenza anagrafica (o viceversa può esserci la iscrizione anagrafica e non la convivenza): occorre comunque che l'ufficiale di stato civile accerti se effettivamente alla data in cui il padre diventa cittadino italiano, ossia dal giorno successivo al suo giuramento, i figli siano effettivamente conviventi. Dal punto di vista pratico, come si deve comportare l'ufficiale di stato civile? L'ufficiale di stato civile dovrà accertare che la convivenza sussista già in epoca anteriore e che permanga fino al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. È indispensabile che all'atto del giuramento l'ufficiale di stato civile trasmetta al genitore un avvio di procedimento nel quale espliciti la modalità di acquisizione della cittadinanza al figlio minore. L'ufficiale di stato civile può acquisire oltre all'eventuale certificato di residenza, documentazione idonea, come potrebbe essere l'accertamento della dimora abituale da parte del corpo di polizia municipale, oppure la documentazione scolastica da cui desumere la sua presenza in Italia in convivenza del genitore. Nel caso in cui non riuscisse a dimostrare la convivenza affinché possa operare l'automatismo è opportuno che l'ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetta al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consenta al genitore di partecipare al procedimento e di produrre idonea documentazione da cui risulti la convivenza protratta nel tempo. In caso di esito positivo dal momento in cui l'acquisto di cittadinanza da parte del minore deriva automaticamente dall'acquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente occorrerà procedere secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza: verrà emessa l'attestazione che verifica l'esistenza delle condizioni summenzionate (articolo 16, comma 8 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572). La competenza all'emissione dell'attestazione sarà del Sindaco del Comune di residenza; l'attestazione dovrà essere trascritta nei registri di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita del minore, che l'ufficia le di stato civile, in caso di nascita avvenuta all'estero, avrà cura di trascrivere nei registri degli atti di nascita. Nel caso in cui, al contrario, l'ufficiale di stato civile non riuscisse ad individuare il requisito della stabile ed effettiva convivenza, e quindi in caso di mancanza di presupposti ai fini dell'automatismo, dovrà indicare per iscritto i motivi del rifiuto della mancata attestazione da parte del sindaco dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore (articolo 7 del dPR 3 novembre 2000, n. 396). Contro il rifiuto l'interessato potrà adire il tribunale civile ai sensi dell'articolo 95 del dPR 3 novembre 2000, n. 396. E dal momento in cui si trattasi di materia attinente a diritti soggettivi la competenza è del giudice ordinario. Ultimamente la giurisprudenza ha ritenuto che il criterio della convivenza debba essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza "fisica" bensì come "continuità di uno stabile rapporto familiare", che, ad esempio, non viene meno con la separazione dei genitori qualora il padre o la madre "continui ad esercitare la sua responsabilità genitoriale nelle forme di legge, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza". Ciò è quanto è emerso nella decisione della Corte d'appello di Salerno con decreto 20 agosto 2009 n. 32 "Va riconosciuta la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario-non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione". La sentenza prosegue affermando che "E' applicabile l'articolo 14 comma 1, Legge n. 91/1992, anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi, poiché la separazione non fa venire meno la potestà (del genitore divenuto cittadino italiano e non affidatario dei figli minori,...), mutando solo le sue concrete modalità di estrinsecazione". A tale decisione la Corte d'appello è giunta a seguito del ricorso promosso avverso il giudizio del Tribunale di Salerno, il quale negava l'esistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana (di fatto, reiterando la decisione assunta dall'Ufficiale dello Stato, che aveva opposto rifiuto ad attestare positivamente l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del minore a seguito anche del parere in merito del Ministero dell'Interno). La Corte d'Appello accoglie la tesi difensiva ed afferma che, dal momento in cui la potestà genitoriale non viene meno in caso di separazione giudiziale dei coniugi, ma questa in sostanza vien e semplicemente esercitata in modo diverso, i presupposti e gli estremi per l'applicazione dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, sussistono in quanto non si preclude di fatto la possibilità di frequentazione da parte dell'altro coniuge secondo le modalità del provvedimento giudiziale di separazione e quindi si individua comunque il principio di convivenza. Dunque, secondo l'orientamento della Corte d'appello di Salerno, il figlio minore-nato dal matrimonio fra cittadini stranieri, che in sede di separazione giudiziale sia affidato ad uno di essi, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche nel caso in cui l'altro genitore, "non affidatario", sia divenuto cittadino italiano successivamente alla separazione; occorre ovviamente che il genitore continui a mantenere con il figlio un rapporto. L'interpretazione giurisprudenziale ha un "senso" nella particolare fattispecie concreta oggetto di valutazione. L'interpretazione giurisprudenziale ha un "senso" nella particolare fattispecie concreta oggetto di valutazione da parte del giudice di appello. L'ufficiale di stato civile non può applicare la giurisprudenza ma dovrà valutare solo i presupposti normativi. Rammentiamo infatti che l'ufficiale di stato civile non possiede attività discrezionale che è rimessa esclusivamente al giudice, il quale può decidere diversamente dalla rigida applicazione della legge, tenuto conto della situazione familiare contingente. Il rifiuto dell'ufficiale di stato civile quindi non vuole essere pregiudizievole all'acquisto di un diritto da parte del minore, bensì è volto a garantire l'acquisizione della cittadinanza in sede giurisdizionale, negata in base ad un procedimento amministrativo. L'ufficiale di stato civile è, inoltre, tenuto a seguire le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 9 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, ciò sta a significare che se le linee guida, oltre ovviamente in primis la legge, stabiliscono che occorre accertare la convivenza, nel caso in cui non si possano individuare i requisiti previsti, si procedere a rifiutare l'attestazione dell'acquisto automatico della cittadinanza italiana ai figli minori che non convivono appunto con il genitore che l'ha acquistata.

 
 

 
 

07 novembre 2022

Riconoscimento paterno successivo alla nascita

 
(Renzo Calvigioni)
 
 

DOMANDA:

Una mia residente, cittadina boliviana, non coniugata, ha avuto a fine 2021 una bambina e siccome il convivente, papà della bimbina, è all'estero ed è impossibilitato a venire in Italia, ha dovuto riconoscerla come figlia sua ed attribuirle pertanto il suo cognome. Il padre però vuole riconoscerla e darle il suo cognome in accordo con la madre. Pertanto oggi si è presentata la madre con una scrittura di procura speciale rilasciata dallo Stato Plurinazionale della Bolivia - Ministero degli Esteri con la quale le si conferisce "ampie facoltà affinché in rappresentanza della sua persona, azioni e diritti, rappresenti il padre per realizzare il procedimento di riconoscimento a distanza di filiazione nei confronti di sua figlia minorenne, in Italia con susseguente attribuzione del cognome paterno". Chiedo se è valida questa procura e se posso quindi procedere al riconoscimento ed al cambio del cognome della bimba nonostante la mancanza del padre. Inoltre devo trascriverla o basta citarla nel riconoscimento?

 
 

RISPOSTA:

Il riconoscimento di filiazione può avvenire anche tramite procuratore, nominato con atto pubblico: il documento presentato è una procura di un notaio, quindi perfettamente regolare e consente di procedere al riconoscimento da parte del rappresentante (cioè la madre) a favore del rappresentato (cioè il padre). La procura non deve essere trascritta ma acquisita agli atti: in base a tale procura la madre renderà il riconoscimento di filiazione, utilizzando la formula n. 109 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002, riconoscimento che dovrà poi essere annotato a margine dell'atto di stato civile. Tuttavia non potrà essere l'ufficiale dello stato civile a cambiare cognome, in quanto non si tratta di una sua competenza. Trattandosi di cittadini stranieri, sarà l'interessata (la madre) che dopo il riconoscimento dovrà rivolgersi al proprio consolato per vedersi attestare il cognome paterno, a seguito del riconoscimento. Qualora questo non fosse possibile, l'interessata dovrà attivarsi con ricorso in Tribunale ai sensi dell'articolo 262 del Codice Civile.

 
 

 
 

24 ottobre 2022

Stati di famiglia storici: cosa certificare?

 
(Noemi Masotti)
 
 

DOMANDA:

Vorrei chiedere se negli stati di famiglia storici, vanno indicati i rapporti di parentela e la maternità e paternità, o può variare se la richiesta di tali certificati è per uso privato o per usi giuridicamente motivati (es. amministratore di sostegno, notifiche agli eredi per successione, ecc.).

 
 

RISPOSTA:

Innanzi tutto occorre chiarire che l'articolo 35 comma 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223 stabilisce che "Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse". Ciò implica che il certificato di famiglia originario, essendo più correttamente qualificabile come attestazione della composizione della famiglia ad una certa data, è soggetta alla dimostrazione della titolarità in capo al richiedente di una specifica motivazione. Non è sufficiente invocare un interesse storico o conoscitivo personale i quali, per quanto possano essere rilevanti per l'interessato, ai sensi della normativa non sono sufficienti per legittimare il rilascio delle informazioni anagrafiche riferite ad altre persone. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti la richiesta si può ritenere sufficientemente motivata qualora il richiedente dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si richiede l'accesso. Ciò premesso, in funzione della motivata richiesta dell'istante, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare certificazioni che riportano anche altre informazioni anagrafiche pregresse oltre ai nominativi dei componenti la famiglia anagrafica. In pratica si tratterebbe di certificazioni contestuali ma come indicato al punto 1) la norma applicabile è l'articolo 35 comma 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, pertanto la corretta qualificazione di tali certificazioni è "certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse". Fermo restando che non è compito dell'ufficiale d'anagrafe ricostruire l'albero genealogico di nessuno, non vi sono norme o indicazioni specifiche per il rilascio della certificazione pregressa, fatta eccezione per il surrichiamato articolo 35 pertanto, in applicazione del principio generale sancito da tale norma, oggetto della certificazione di famiglia pregressa può essere alternativamente:
a) la composizione di una data famiglia ad una data specifica indicata dal richiedente;
b) le variazioni nella composizione che una data famiglia anagrafica ha avuto partendo dalla sua costituzione sino alla data indicata dal richiedente;
c) le variazioni nella composizione che una data famiglia anagrafica ha avuto tra due date sempre indicate dal richiedente. In altri termini, il contenuto delle certificazioni attestanti situazioni anagrafiche pregresse potrà variare in funzione del tipo di informazioni richiesta e fermo restando il rispetto dei principi generali che disciplinano il rilascio della certificazione anagrafica.

 
 

 
 

17 ottobre 2022

Patente di guida e cambio di residenza

 
(Nicola Corvino)
 
 

DOMANDA:

È prassi inveterata di questo ufficio chiedere nelle domande di iscrizione anagrafica o cambio via/variazione richiedere all'utente la compilazione di modello di trasmissione dati alla Motorizzazione ed acquisizione copia di patente e libretto auto. Nel caso di presentazione via mail l'ufficio, oltre ad allegare avvio del procedimento, allega le ricevute. Si chiede se, alla luce dell'articolo 49, comma 5-ter, lettera h), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e delle semplificazioni di ANPR, che richiede solo di indicare se il soggetto ha il possesso di veicoli e patente, non sia più necessario questo adempimento. Inoltre una collega trasmette il modulo che si allega via posta nel caso di patenti rilasciate da MIT-UCO, tale adempimento sussiste più?

 
 

RISPOSTA:

ANPR non prevede la registrazione dei dati relativi alla patente di guida ed alla carta di circolazione dei veicoli, in quanto gestisce esclusivamente il dato relativo al possesso e l'Ufficiale d'anagrafe è tenuto ad indicare soltanto il "Possesso autoveicoli" ed il "Possesso patente", riportando un "SI" o un "NO" nell'apposito spazio predisposto. L'articolo 49, comma 5-ter, lettera h), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato l'articolo 94 del Codice della Strada sostituendo la precedente procedura con l'aggiornamento, in via telematica, dei dati contenuti nell'ANV (Archivio Nazionale Veicoli). Allo stato, la variazione di residenza viene pertanto registrata soltanto nell'ANV, per scopi informativi, senza alcun obbligo di rilasciare al cittadino l'attestazione o l'etichetta adesiva. Come riportato nella circolare del Ministero dei Trasporti prot. 27972 del 09/10/2020, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell'automobilista, il cittadino ha facoltà di scaricare un'attestazione, in formato pdf, contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi. Con la stessa modalità, il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell'ANV, da esibire eventualmente in caso di necessità. Le Forze dell'ordine sono comunque collegate telematicamente alla MCTC e possono consultare direttamente i dati i concernenti la patente di guida e l'intestazione dei veicoli a motore. Si ricorda infine che, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento non può essere aggravato, "se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

 
 

 
 

10 ottobre 2022

Acquisto della cittadinanza per matrimonio per via giudiziale: è necessario il giuramento?

 
(Tiziana Piola)
 
 

DOMANDA:

Questo Ufficio dello Stato Civile ha ricevuto dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Firenze - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E., una ordinanza con la quale è stato totalmente accolto il ricorso presentato da una cittadina algerina residente, coniugata con un cittadino italiano anch'egli residente (matrimonio civile celebrato nel nostro Comune nel 2019) e madre di due figli minori (uno nato prima del matrimonio e l'altro dopo), con cui l'interessata chiedeva di veder dichiarato il proprio diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana. Il Tribunale adito, riconoscendo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 91/1992, definitivamente pronunciando, rigettando ogni contraria istanza eccezione o difesa ha disposto "di accogliere il ricorso proposto e per l'effetto ha dichiarato l'interessata cittadina italiana, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti". Tale Ordinanza è stata pronunciata il 07/07/2022, vistata dal Sostituto Procuratore della Repubblica in data 08/07/2022 e risulta apposta l'annotazione di irrevocabilità in data 10/08/2022. È comunque necessario che l'interessata presti il giuramento di cui all'articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91? In caso affermativo la trascrizione dell'Ordinanza del Giudice deve essere preordinata dalla trascrizione del verbale di giuramento? Qualora la procedura descritta risultasse corretta, è altrettanto corretto considerare efficace l'Ordinanza del Giudice efficace dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento?

 
 

RISPOSTA:

Il giuramento è previsto solo nel caso in cui l'accertamento sia di natura amministrativa, ovvero l'acquisto della cittadinanza italiana avvenga attraverso l'emanazione di un decreto a cura della Prefettura. Nel caso esposto chi accerta l'acquisto della cittadinanza italiana è il giudice, che ordina all'ufficiale di stato civile di trascrivere l'ordinanza e quindi esplicita indirettamente che l'acquisto della cittadinanza non è subordinata ad un adempimento a carico del cittadino. Quindi si trascrive l'ordinanza nei registri di cittadinanza ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera e) dPR 3 novembre 2000, n. 396, e si annota sull'atto di nascita l'acquisto della cittadinanza con formula 140 "A seguito di atto o provvedimento (specificare la natura, data e provenienza dell'atto e del provvedimento), ... (nome e cognome) ha acquistato (ovvero: perduto; o: rinunciato; o: riacquistato) la cittadinanza italiana". La cittadinanza ha decorrenza retroattiva alla data dell'ordinanza visto che non vi sono state opposizioni, se è indicato che è irrevocabile.

 
 

 
 

03 ottobre 2022

Cancellazione AIRE per irreperibilità presunta: come fare

 
(Romano Minardi)
 
 

DOMANDA:

Qual è il corretto procedimento per la cancellazione dall'Aire per irreperibilità, su comunicazione del Consolato Cons01?

 
 

RISPOSTA:

La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta è prevista dall'articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, che al comma 1), lettera d) elenca una serie di casistiche per le quali l'ufficiale d'anagrafe deve cancellare gli iscritti all'AIRE "salvo prova contraria". La cancellazione per irreperibilità presunta, è sempre un "provvedimento d'ufficio" anche se, in certi casi, inizia con una richiesta del Consolato; in altri casi, come per esempio quando siano trascorsi cento anni dalla nascita, l'iniziativa sarà dello stesso ufficiale d'anagrafe. Nel caso della segnalazione del Consolato tramite invio di cons.01, l'ufficiale d'anagrafe deve adottare il seguente comportamento:
1) se ne ha la possibilità, dovrà fare alcune verifiche al fine di "escludere la prova contraria" circa l'irreperibilità del cittadino italiano di cui si chiede la cancellazione. Tali verifiche sono possibili solo se si ha un numero di telefono dell'interessato o se vi sono parenti, conosciuti, residenti nel comune. Se è così, l'ufficiale d'anagrafe dovrà telefonare all'interessato o chiedere la collaborazione dei parenti al fine di informare e convincere l'interessato a recarsi con sollecitudine al Consolato italiano all'estero, o quanto meno contattarlo, al fine di far presente di essere ancora residente in quella Circoscrizione consolare, o, in alternativa, se ha cambiato residenza e circoscrizione consolare, di recarsi, immediatamente, al Consolato competente per dichiarare il suo cambio di residenza all'estero;
2) qualora non ci sia alcuna possibilità di contattare il cittadino italiano di cui è stata chiesta la cancellazione, o anche nel caso in cui il cittadino italiano non dimostri di avere provveduto, l'ufficiale d'anagrafe, prende atto della richiesta del Consolato e adotta un formale provvedimento di cancellazione per irreperibilità presunta, facendo riferimento all'articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e alla segnalazione del Consolato. Non è prevista alcuna comunicazione di avvio del procedimento (caso mai, tale comunicazione spetterebbe al Consolato competente per residenza all'estero dell'interessato); tuttavia, può essere consigliabile inviare la comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo estero dell'interessato o, anche, disporre una forma di "notifica" dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 143 del c.p.c. che consiste nel deposito della comunicazione di avvio del procedimento per 20 giorni nella casa comunale, con contemporaneo avviso pubblicato nell'albo on line del comune.
3) Se si effettua la comunicazione di avvio del procedimento, si dovrà attendere circa 30 giorni prima di adottare il provvedimento di cancellazione. La cancellazione, trattandosi di un provvedimento d'ufficio, decorre dalla data del provvedimento (data del protocollo che si consiglia di far coincidere con la data apposta sul provvedimento stesso).
4) Il provvedimento, come tutti i provvedimenti anagrafici d'ufficio, dovrà essere notificato ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. (deposito per 20 giorni nella casa comunale e (eventuale, non obbligatorio) avviso "generico" pubblicato sull'albo on line. Copia del provvedimento dovrà essere inviata al Consolato che ha fatto la richiesta di cancellazione.
5) La cancellazione "materiale" dalla banca dati AIRE che sta su ANPR va fatta immediatamente dopo il provvedimento (possibilmente nello stesso giorno, per evitare che escano certificati non corretti). Non si deve attendere mai la conclusione della fase cosiddetta "integrativa dell'efficacia" che è quella della notifica che, peraltro, non è nemmeno di competenza dell'ufficiale d'anagrafe, bensì del messo notificatore.

 
 

 
 

26 settembre 2022

Iscrizione anagrafica minore straniero adottato

 
(Liliana Palmieri)
 
 

DOMANDA:

Minore straniera, nata in Italia, residente in Italia (non in questo Comune) è in affidamento preadottivo a cittadini italiani, sposati, residenti in questo Comune. Questi ultimi ci hanno contattato in quanto è stata emessa
sentenza di adozione.
1. L'atto di nascita della minore NON è trascritto nei registri di stato civile di questo Comune, spetta pertanto al Comune in cui è trascritto l'atto di nascita provvedere alla trascrizione del provvedimento di adozione e quindi alla modifica delle generalità (cognome - maternità/paternità)?
2. La cittadinanza italiana della minore straniera avrà decorrenza dalla data apposta in calce alla sentenza? È automatica o sarà necessario predisporre attestazione sindacale? In quest'ultimo caso è sempre competente il Comune di nascita?
3. L'iscrizione anagrafica della minore nel comune di residenza dei genitori adottanti ovvero il Comune scrivente, si svolgerà come normale procedura di iscrizione anagrafica "per altri motivi", ricercando la persona (con generalità aggiornate) attraverso il portale ANPR? L'iscrizione dovrà avvenire solo dopo che siano stati compiuti gli altri adempimenti ovvero trascrizione provvedimento di adozione e modifica generalità?

 
 

RISPOSTA:

Di norma il Tribunale per i minorenni emette la sentenza di adozione e la invia, tramite la cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune dove è registrato l'atto di nascita del minore. Quest'ultimo, verificatane la definitività, deve trascrivere detto provvedimento nei registri di nascita, in parte II serie B, ed apporre l'annotazione di adozione a margine dell'atto di nascita dell'adottata, usando la formula 122 che reca anche l'indicazione delle nuove generalità spettanti all'adottato ("... e pertanto assume il cognome di ... .). Gli effetti dell'adozione si producono dalla data di definitività della sentenza, come previsto dall'articolo 26, comma 5 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, cioè dopo che sia decorso il termine dei trenta giorni per l'impugnazione eventuale da parte del P.M., degli adottanti o del tutore del minore. Se l'atto non fosse stato iscritto o trascritto in alcun comune italiano, la sentenza di adozione verrebbe trasmessa dalla cancelleria del Tribunale all'ufficio di stato civile del Comune dove è residente il minore. Per quanto concerne l'attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza, questa è necessaria quando l'adozione è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni in Italia; tale attestazione deve essere trascritta nel registro di cittadinanza ed annotata nell'atto di nascita; la competenza è del comune che detiene l'atto di nascita. Non occorre attestazione di acquisto della cittadinanza solamente nel caso di adozione internazionale, quando il Tribunale per i Minorenni "ordina" la trascrizione del provvedimento straniero, oppure "dichiara efficace" il provvedimento straniero. Per quanto concerne la gestione della posizione anagrafica della minore adottata, occorre utilizzare ogni cautela, al fine a garantire la segretezza della procedura; infatti, l'avvento di ANPR, nonostante gli innumerevoli vantaggi legati alla gestione della popolazione residente, reca tuttavia con sé delle criticità quando si tratta di garantire la segretezza della procedura di adozione e della conseguente procedura di mutazione anagrafica dal comune di precedente residenza a quello di residenza della famiglia adottiva (o anche del cambio di abitazione all'interno dello stesso comune). È pertanto necessario adottare le seguenti modalità operative. Le anagrafiche vanno tenute rigidamente separate, operando come descritto di seguito:
- Il comune di residenza del minore in preadozione deve chiudere la sua scheda anagrafica tramite l'operazione di cancellazione per altri motivi, senza nessun altra specificazione, con decorrenza dalla data di sentenza di adozione (se in possesso).
- Il comune di residenza dei genitori adottanti deve iscrivere il minore con le nuove generalità tramite operazione di iscrizione per altri motivi, senza nessun altra specificazione, con decorrenza dalla data di sentenza di adozione (se in possesso) o dalla data di richiesta di iscrizione anagrafica dei genitori adottanti. Con tale operazione è possibile richiedere l'emissione del nuovo codice fiscale se non ancora assegnato.
In nessun caso, quindi, devono essere modificate le generalità del minore in preadozione da parte del comune di provenienza; questo infatti determinerebbe l'emissione di un nuovo codice fiscale collegato al precedente. Inoltre le due anagrafiche rimarrebbero collegate in ANPR dallo stesso identificativo nazionale e quindi riconducibili l'una all'altra. Nei casi in cui si fosse già provveduto alla variazione dei dati anagrafici è necessario chiamare l'assistenza Sogei al n. 800863116 che provvederà ad esaminare il caso e a fornire tutte le indicazioni per separare le due anagrafiche sia sul sistema ANPR che sui sistemi di Agenzia delle Entrate. In sostanza, le nuove generalità risultanti dall'atto di nascita della minore, in esito alla apposizione delle annotazioni di adozione e acquisto della cittadinanza italiana, non vanno comunicate all'ufficio anagrafe del comune di (precedente) residenza (o meglio, quand'anche comunicate non vanno riportate nella scheda anagrafica), perché questo creerebbe la criticità appena descritta, ossia il collegamento delle due posizioni e la violazione dell'obbligo di segretezza della adozione. È necessario dunque che i due comuni si coordinino affinché la cancellazione sia senza destinazione e con le vecchie generalità e la iscrizione senza provenienza, con le nuove generalità. Per iscrivere la minore con le nuove generalità è necessario che gli adempimenti di stato civile sopra descritti siano stati perfezionati.

 
 

 
 

19 settembre 2022

Richiesta iscrizione anagrafica coniuge cittadino italiano

 
(Andrea Antognoni)
 
 

DOMANDA:

Un cittadino che ha da poco acquistato la cittadinanza italiana, chiede la residenza per la moglie che è cittadina straniera per coesione familiare. La moglie ha fatto richiesta del permesso di soggiorno (in richiesta è indicato 13 - FAMIGLIA) ed è stata convocata per la fine di settembre 2022. Vi chiedo: è possibile fare la residenza alla moglie prima che arrivi il permesso di soggiorno? E se sì, quali documenti occorrono?

 
 

RISPOSTA:

La richiesta è immediatamente ricevibile, la moglie si iscrive in quanto coniuge di cittadino italiano e cioè familiare di cittadino Ue ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 1 lettera d) e 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Va ovviamente documentato lo status coniugale, con certificazione idonea, e la stessa deve aver richiesto il permesso di soggiorno (ex carta di soggiorno per familiare di cittadino Ue). Nel caso dei familiari extracomunitari, la circolare n. 19/20017 aveva subordinato l'iscrizione alla presentazione della carta di soggiorno, disponendo la possibilità di ricevere l'istanza con la sola ricevuta e adottare l'iscrizione solo con l'esibizione del titolo di soggiorno. Una modalità che non è più applicabile in quanto completamente diverso è oggi il procedimento di iscrizione anagrafica, in cui l'iscrizione precede l'istruttoria e soprattutto il termine è ben definito dalla legge. Tale indicazione era però del tutto errata sin dal principio in quanto penalizzava il familiare di cittadino UE al familiare di cittadino extra-UE, al quale è consentito come noto iscriversi in anagrafe anche prima del ritiro del permesso di soggiorno, a seguito di nulla-osta all'ingresso per ricongiungimento familiare; fattispecie che non è prevista nel caso di familiare di cittadino europeo, per cui non vi è neppure uno specifico visto in caso di primo ingresso in Italia. Tornando al merito della questione, la Direttiva 2004/38 prevede che "il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare, di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova" (art. 25). Tale norma è recepita nell'articolo 19 comma 4 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Proprio la distinzione tra esercizio di un diritto e richiesta di una sorta di "concessione" o vantaggio è dirimente quando si parla di diritti garantiti dall'ordinamento europeo, davanti ai quali le formalità necessariamente fanno un passo indietro per lasciar posto, invece, alla sostanza. Di conseguenza, la disposizione di chiusura dell'articolo 7 del Decreto, in base alla quale "il diritto di soggiorno è esteso ai familiari extracomunitari quando accompagnano o raggiungono in Italia un cittadino dell'Unione che ha i requisiti per il soggiorno" non può essere soggetta a interpretazioni restrittive: anche per essi, occorre semplicemente documentare la sussistenza del diritto, ovvero la qualità di familiare (nello specifico naturalmente un certificato di matrimonio o di unione civile nel rispetto della normativa in tema di legalizzazione e traduzione in lingua italiana). Pretendere l'esibizione del permesso di soggiorno in applicazione della circolare ministeriale di 13 anni fa significherebbe violare le norme e adottare quindi un'interpretazione restrittiva del diritto di soggiorno che non è consentita ad alcuno Stato membro, quando la direttiva (e oggi anche il decreto) sono chiarissime. Ciò è anche coerente con il principio per cui è illegittimo adottare per il cittadino Ue (il familiare italiano, nel suo caso, titolare anch'egli del diritto all'unità familiare tutelato dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento comunitario) un trattamento peggiore rispetto a quello riservato al cittadino straniero nella medesima situazione (l'iscrizione nelle more del rilascio del permesso per ricongiungimento familiare, non applicabile nel caso di familiare extra-Ue di cittadino Ue o italiano). Per tutte queste ragioni non resta che applicare semplicemente la norma: laddove il cittadino extra-Ue familiare di cittadino italiano o UE comprovi lo status di familiare (l'atto di matrimonio che sarà iscritto o trascritto) ciò è sufficiente per l'iscrizione anagrafica, a patto che vi sia anche la richiesta del permesso di soggiorno che è comunque un adempimento necessario.

 
 

 
 

12 settembre 2022

Sentenza definitiva di divorzio

 
(Grazia Benini)
 
 

DOMANDA:

Nel 2010 è intervenuta sentenza non definitiva di Tribunale nella quale si dichiara la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario contratto in questo Comune. Quest'ufficio di stato civile procede alle annotazioni previste e alla variazione anagrafica di status dei coniugi. Nel 2015 il Tribunale si pronuncia con sentenza definitiva sull'importo dell'assegno di mantenimento del figlio della coppia. Questa sentenza definitiva va annotata? Occorre scrivere nella prima annotazione che si trattava di sentenza non definitiva? Abbiamo notato che nell'atto di matrimonio manca l'annotazione della separazione dei coniugi citata nella prima sentenza e risalente al 1998. Bisogna recuperare il testo dell'annotazione di separazione?

 
 

RISPOSTA:

La sentenza non definitiva si ha quando il giudice decide di sciogliere il vincolo e di decidere in un secondo momento gli aspetti patrimoniali della coppia. La seconda parte della sentenza quindi non è di alcun interesse per l'ufficiale dello stato civile, per cui non va annotata e nella prima annotazione non va specificato nulla di più di quello che la formula già prevede. Riguardo alla separazione se riuscite a recuperare il testo procedete pure, diversamente l'atto rimarrà così, poiché l'effetto principale della separazione è quello di rendere gli sposi che sono in comunione, in separazione, nel caso in cui la coppia fosse già in separazione dei beni quell'annotazione di separazione sarebbe alla fine irrilevante per tutti.

 
 

 
 

06 settembre 2022

Matrimonio per procura all'estero di cittadina italiana

 
(Thomas Stigari)
 
 

DOMANDA:

Ci chiama una cittadina italiana residente nel Comune chiedendoci se il suo matrimonio contratto nello Stato del Montana (USA) con cittadino statunitense tramite doppia procura, nel mese di febbraio 2022, sia valido anche in Italia e trascrivibile nei nostri registri di stato civile. Successivamente ci invia certificato matrimoniale tramite mail. Abbiamo verificato che il Montana è l'unico stato Americano che prevede la doppia procura per contrarre matrimonio. La sposa, inoltre, ci chiede una risposta con urgenza, al fine di contrarre matrimonio civile in Italia nel caso in cui il matrimonio celebrato negli Stati Uniti non sia valido in Italia. Chiediamo vostro illustre parere in merito al caso in oggetto. In ogni caso, se trascrivibile, dovremmo farci inviare l'atto in originale tradotto e legalizzato. Il Consolato Italiano competente non ci ha inviato nulla in merito.

 
 

RISPOSTA:

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. A tal riguardo si rileva che lo sposo cittadino statunitense e che quindi quel matrimonio appare valido ai sensi del citato articolo 28. Inoltre va considerato che gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 18 del dPR 3 novembre 2000, n. 396. Non può dirsi tuttavia, a parere di chi scrive, che il matrimonio celebrato all'estero possa dirsi contrario all'ordine pubblico. Infatti il matrimonio per procura è previsto dal nostro stesso ordinamento all'articolo 111 e trattandosi di un aspetto formale, che lascia integra la volontà e la libertà degli sposi di contrarre matrimonio, non pare suscettibile di essere lesivo dell'ordine pubblico internazionale previsto dal nostro ordinamento. Non appare in particolare esservi alcun un problema per il fatto che il matrimonio sia celebrato con doppia procura, trattandosi di una mera modalità di espressione della volontà matrimoniale. In un caso diverso (matrimonio celebrato via Skype o simili, Cass. civ. Sez. I, 25-07-2016, n. 15343) ma comunque pertinente alla fattispecie che si sta considerando, la Cassazione ha affermato che "il matrimonio celebrato [...] secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano" e che "non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principî costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico..". Il nostro ordinamento d'altra parte prevede la celebrazione per procura e, anche se si ritiene che la norma sia applicabile quando soltanto uno solo degli sposi risieda all'estero, non sembra che tale limite possa dirsi di ordine pubblico e quindi opponibile alla richiesta di trascrizione. Si segnala che, in accordo alle indicazioni del nostro consolato, è necessario acquisire una "certified copy" (copia autentica) del certificato di matrimonio da richiedere alla City Hall o al County Recorder munita di Apostille e di traduzione ai sensi di legge. Gli atti di matrimonio che non riportano i dati anagrafici completi (nomi e cognomi, data di nascita, città di nascita) devono essere accompagnati anche dalla "certified copy" della "Application for Marriage License". In tal caso anche l'Application for Marriage License necessiterà l'apostille e la traduzione in italiano.

 
 

 
 

22 agosto 2022

Trascrizione atto di matrimonio celebrato dal ministro di Culto della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: controlli da parte dell'Ufficiale dello stato civile

 
(Tiziana Piola)
 
 

DOMANDA:

Con la presente chiedo informazioni circa la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato da un Ministro di Culto della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel caso di specie, il Ministro di Culto coincide con il padre dello sposo; a riguardo ci sono delle incompatibilità? Prima della formazione dell'atto, occorre verificare se il ministro di culto è in possesso della certificazione che lo qualifica come tale, a tal proposito esiste un elenco o un albo nel quale si può effettuare tale verifica?

 
 

RISPOSTA:

Il matrimonio regolato da intese può avvenire con un rito delle seguenti confessioni religiose:
- Tavola Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449);
- Chiese Avventiste del settimo giorno (legge 22 novembre 1988, n. 516);
- Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517);
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (legge 8 marzo 1989, n. 101);
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge 12 aprile 1995, n. 116);
- Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (legge 29 novembre 1995, n. 520);
- Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012, n. 126);
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio 2012, n. 127);
- Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012, n.128).

Queste confessioni religiose non sono assoggettate alla disciplina generale dettata dalla Legge 24 giugno 1929, n. 1159, relativa ai matrimoni la cui celebrazione avviene secondo i culti ammessi dallo Stato. Per ciascuna di queste sono intervenute particolari intese che le regolamentano. Anche in questo caso comunque l'ufficiale di stato civile deve procedere agli accertamenti inerenti alle pubblicazioni. Diversamente da quanto previsto per le pubblicazioni con rito concordatario, non è necessaria l'acquisizione della richiesta del ministro di culto: si può procedere alla pubblicazione sulla base della sola richiesta degli sposi dalla quale risulti la loro intenzione a unirsi in matrimonio e che la celebrazione del matrimonio avvenga secondo le norme dell'ordinamento della confessione religiosa prescelta. Dopo aver constatato nel procedimento di pubblicazione che non sussistono impedimenti al matrimonio e in assenza di opposizioni, l'ufficiale di stato civile rilascia un nulla osta in duplice originale agli sposi, ai quali in sede di pubblicazione avrà dato lettura degli articoli del Codice civile (per talune confessioni è il ministro di culto a leggere gli articoli del Codice civile). Se a rappresentare gli sposi al momento della pubblicazione vi è un procuratore speciale, il nulla osta verrà rilasciato, solo dopo che gli stessi abbiano presenziato, anche successivamente alla pubblicazione, alla lettura degli articoli del Codice civile. Uno degli originali sarà poi allegato all'atto di matrimonio da inoltrare all'ufficiale di stato civile del comune in cui si è celebrato il matrimonio stesso al fine della sua trascrizione. Le nomine dei ministri dei culti suddetti non sono soggette ad approvazione del Ministro dell'Interno. E anche in questo caso nessun limite territoriale è disposto per i matrimoni regolati da intese. L'atto di matrimonio deve essere redatto dal ministro di culto immediatamente dopo la celebrazione e subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile (in ogni caso, non oltre i 5 giorni successivi alla celebrazione). La trascrizione avverrà in parte II serie A. Ciascun ministro di culto ha la possibilità, secondo una necessaria interpretazione estensiva delle leggi di ratifica delle intese stesse, di ricevere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio, con riguardo sia alla scelta del regime patrimoniale che al riconoscimento di figlio. Al momento della celebrazione del matrimonio il ministro di culto acattolico esercita, infatti, le medesime funzioni dell'ufficiale dello stato civile relativamente all'istituto del matrimonio e agli atti ad esso inerenti (Massimario dell'Ufficiale dello Stato Civile, ed.2012, pagina 132). Il riconoscimento deve avvenire secondo le condizioni previste dalla legge e queste sono verificate dall'ufficiale di stato civile al momento della trascrizione e non vengono invece accertate dal ministro di culto che si limita a registrare la dichiarazione nell'atto. Se il riconoscimento non può avere luogo si trascrive il solo atto di matrimonio, riportando nell'atto che si omette il riconoscimento e comunicando il rifiuto scritto e motivato del recepimento del riconoscimento tempestivamente ai genitori e al ministro di culto. Se, invece, è l'atto di matrimonio a non poter essere trascritto si rifiuta la trascrizione del matrimonio ma si trascrive il riconoscimento negli atti di nascita e si annota nell'atto di nascita del figlio. In linea di massima le disposizioni attinenti alle diverse confessioni religiose regolate da intese sono molto simili tra di loro e sono state sopra indicate; alcune eccezioni possono essere così riassunte: Assemblee di Dio in Italia: rilasciano un'apposita certificazione con la qualifica di ministro di culto per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia: le generalità dei ministri di culto abilitati alla celebrazione
del matrimonio secondo questa confessione religiosa sono comunicate agli organi competenti.
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia: è molto simile al rito concordatario. La lettura degli articoli del Codice civile è di competenza dei ministri di culto durante la celebrazione del matrimonio. L'intesa prevede espressamente che il ministro di culto possa ricevere dagli sposi oltre la dichiarazione di prendersi marito e moglie, anche quelle relative alla scelta patrimoniale e il riconoscimento dei figli.
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni: anche in questo caso la lettura degli articoli del Codice civile è data dal ministro di culto durante la celebrazione del matrimonio. La legge che regola l'intesa con tale confessione religiosa prevede il rilascio di apposita certificazione attestante la qualità di ministro di culto e consente espressamente che il ministro di culto possa ricevere le dichiarazioni in merito al regime patrimoniale e riconoscimento dei figli.
Anche se il ministro di culto è il padre, questo agisce non in qualità di ufficiale di stato civile per cui sussiste la limitazione dell'articolo 6 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, ma in qualità di ministro di culto regolato da intesa specifica.

 
 

 
 

16 agosto 2022

Trascrizione matrimonio celebrato presso il Consolato indiano

 
(Renzo Calvigioni)
 
 

DOMANDA:

Una cittadina di origina indiana, divenuta italiana il 07/07/2022, mi presenta ai fini della trascrizione un certificato di matrimonio celebrato presso il Consolato indiano di Milano con la sola dichiarazione di formulazione di matrimonio secondo la legge estera dei matrimoni del 1969 e senza espressa dichiarazione di volersi prendere in marito e moglie redatto in inglese e italiano, regolarmente apostillato dalla Prefettura. È trascrivibile nei registri di Stato Civile?

 
 

RISPOSTA:

Si richiama, di seguito, il parere del Ministero dell'interno, riportato nel Nuovo Massimario, al paragrafo 16.2.1: "L'articolo 63, comma 2, lettera d) del d.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero è stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio. Qualora il matrimonio celebrato non rientri in questi casi, per cui non sia stato possibile effettuare la trascrizione ai sensi del citato art. 63, comma 2, lett. d), e successivamente entrambi i coniugi (o anche uno di essi) acquisisca la cittadinanza italiana, si ritiene possibile poter procedere alla trascrizione dello stesso, previa verifica che non contrasti con principi e disposizioni inderogabili stabiliti dalla legislazione italiana, in quanto la trascrizione del predetto atto in Italia diviene un atto dovuto anche ai sensi dell'art. 130 del codice civile, per dimostrare lo stato di coniugio, qualora gli interessati abbiano conservato il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio da trascrivere. A tal fine il matrimonio, se valido ed efficace nello Stato straniero di provenienza dei neo cittadini, va trasmesso per la trascrizione in Italia, previa traduzione e legalizzazione, dalla nostra autorità diplomatica o consolare all'estero". In pratica, l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere l'atto di matrimonio dalla nostra autorità diplomatica o consolare nello Stato estero di provenienza e nel cui Consolato in Italia era stato celebrato il matrimonio. L'atto, in regola con le norme sulla legalizzazione e traduzione, dovrà essere trascritto in parte II serie C del registro degli atti di matrimonio e si potrà procedere all'aggiornamento anagrafico ed al rilascio di certificazioni in merito.

 
 

 
 

8 agosto 2022

Residenza richiedente jure sanguinis residente stabilmente in area Schenghen

 
(Elena Turci)
 
 

DOMANDA:

Un cittadino brasiliano si è presentato in questo Comune per la dichiarazione di ospitalità. Mi anticipa che chiederà la residenza per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Mi comunica che farà la dichiarazione di presenza in Questura. Il mio dubbio riguarda la possibilità (una volta controllati gli atti di stato civile che mi esibirà) di concedere la residenza senza permesso di soggiorno, in quanto il cittadino risiede da diverso tempo in Germania (ha un permesso di soggiorno tedesco), e i 90 giorni dall'ingresso nell'area Schengen sono già trascorsi. Nel passaporto non ci sono timbri Schengen (tra l'altro il cittadino non intende rimanere in Germania, altrimenti avrebbe potuto rivolgersi al Consolato Italiano all'estero per la cittadinanza...).

 
 

RISPOSTA:

L'iscrizione anagrafica del cittadino straniero che intenda richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis è un presupposto indispensabile per avviare l'iter procedimentale per il riconoscimento, in tal senso la Circolare K.28.1 prevede che: "qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana". La normativa in materia (Circolari Ministeriali n. 32/2007, n. 52/2007 e n. 14/2008) subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica della regolarità del soggiorno prevedendo per gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen debbano presentare la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri provenienti dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso e la ricevuta di tale dichiarazione resa dagli interessati costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica. Nel caso da lei esposto e dalla documentazione allegata si evince che l'ingresso in Italia del cittadino è avvenuto il 23/06/2022 e che la durata del soggiorno è di 90 giorni a partire dal 30/06/2022, pertanto deve procedere con l'iscrizione anagrafica del cittadino previa verifica della documentazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. La pratica di residenza seguirà il suo corso e, nel caso in cui non fosse dimostrata la dimora abituale, l'ufficiale dello stato civile dovrà a sua volta annullare per carenza di competenza il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

 
 

 
 

1 agosto 2022

Problematiche durante le esumazioni

 
(Lorella Capezzali)
 
 

DOMANDA:

Il nostro Comune intende procedere alle operazioni ordinarie di esumazione (dopo 10 anni dalla inumazione) ed estumulazione (dopo 20 dalla tumulazione e comunque a scadenza della concessione). La situazione degli spazi è critica poiché sono anni che non si procede in tal senso. Stiamo facendo la ricognizione dei cimiteri in modo da pubblicare l'ordinanza che, purtroppo, comprenderà anche salme che avrebbero dovuto essere state oggetto negli anni scorsi. Stiamo cercando di rintracciare i familiari che comunque non intendiamo avvisare uno ad uno. In caso di irreperibilità o disinteresse possiamo intervenire assumendo a carico del Comune tutte le spese? È sufficiente scrivere quanto segue nella ordinanza: "Qualora i familiari non si presentino entro il ------ all'Ufficio Tecnico (?) per prendere gli opportuni accordi, le spese di esumazione o estumulazione, cremazione e trasporto verranno assunte a carico del Comune che procederà a porre a ruolo quanto dovuto anche ad uno solo degli eredi in quanto responsabili in solido". A breve faremo aggiornare il Regolamento inserendo: - chi sono i familiari del defunto - che in caso di disinteresse a scadenza della sepoltura si procederà d'ufficio alla cremazione dei resti mortali.

 
 

RISPOSTA:

Premesso che non necessariamente l'atto amministrativo debba essere un'ordinanza che comunque deve essere emessa dal dirigente perché si ritiene non avere le caratteristiche di contingibilità ed urgenza di competenza del sindaco, la stessa deve contenere tutte le condizioni relative alle esumazioni ed estumulazioni. L'articolo 1, comma 7-bis, della Legge 28 febbraio 2001, n. 26, interpretando in modo autentico il comma 4 dell'articolo 12 del Legge 29 ottobre 1987, n. 440, dispone che "la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi". I suddetti servizi funerari, pertanto, rivestono carattere di gratuità esclusivamente nei casi normativamente previsti: decesso di persona non abbiente od appartenente a famiglia bisognosa e quindi non in grado di sostenere in tutto o in parte i costi del funerale o per la quale nessuno dei familiari manifesti interesse alla sepoltura. L'accertamento dello stato di indigenza o di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia, non essendo materia inerente al regolamento nazionale di polizia mortuaria, va necessariamente effettuato, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni sociali ed assistenziali. La gratuità dei servizi rimane limitata ai decessi dei residenti, mentre per i non residenti il Comune di decesso imputerà i costi del funerale al Comune di residenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, trattandosi di intervento socio-assistenziale a favore del deceduto ed al Comune di morte competerà l'onere della sepoltura se trattasi di persona non residente in alcun Comune italiano. Per il disinteresse dovranno essere indicate le condizioni che determinino tale condizione (es. tempo per reclamare i resti, mancanza di aventi titolo da ricerche anagrafiche, tombe abbandonate, ecc.).
Per completezza di informazione, qualora i familiari dimostrino disinteresse alla sepoltura e non siano in stato di indigenza il Comune competente, quello di residenza, dovrà adoperarsi per coinvolgere gli aventi titolo nel sopportare gli oneri connessi o comunque adoperarsi per ottenere il rimborso di quanto speso, dagli eventuali eredi e questo in virtù dell'articolo 752 del codice civile, secondo il quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1994).

 
 

 
 

18 luglio 2022

Scissione stato di famiglia per cessati legami affettivi, è possibile?

 
(Romano Minardi)
 
 

DOMANDA:

Due cittadini italiani (un uomo e una donna) convivono da 30 anni in questo comune; non sono sposati e l'unica figlia si è trasferita oltre 15 anni fa. Adesso i due conviventi dichiarano di aver cessato i legami affettivi e vogliono fare due stati di famiglia separati, pur continuando a restare nello stesso appartamento (di proprietà di entrambi). Al momento nessuno dei due ha la possibilità di trovare un'altra abitazione in cui trasferirsi. È possibile fare la scissione dello stato di famiglia?

 
 

RISPOSTA:

Partiamo dalle tempistiche del procedimento. La dichiarazione di cessazione dei vincoli affettivi con contestuale richiesta di scissione della famiglia è prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del dPR 30 maggio 1989, n. 223; ne consegue che a tale dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 18 dello stesso dPR, per cui l'istanza deve essere accolta entro due giorni lavorativi, successivi alla data di presentazione della domanda, fatto salvo il caso in cui la domanda sia ritenuta "irricevibile" (articolo 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241). Naturalmente, se la domanda viene ritenuta ricevibile e, quindi, è accolta entro i due giorni dalla presentazione della domanda, seguirà la fase istruttoria degli accertamenti che, come è noto, ha un termine massimo di 45 giorni e si chiude con il "silenzio-conferma", salvo preavviso di annullamento. Questo per quanto riguarda la forma. Per quanto riguarda il merito della richiesta (e cioè la sostanza), a parere mio e di ANUSCA che ha maturato una posizione comune su questo argomento, nel caso descritto nel quesito la domanda è da ritenersi irricevibile, in quanto la famiglia costituitasi sul presupposto della coabitazione tra due persone che dichiarano di essere legate da un vincolo affettivo, non può essere sciolta con una dichiarazione uguale e contraria, senza che vi siano altri fatti concreti e verificabili che dimostrino la cessazione di tali rapporti; in pratica, senza che il cessare dei vincoli affettivi sia accompagnato dalla cessazione della coabitazione. Si è giunti a questa interpretazione, seguendo le disposizioni che, in mancanza di una chiara disposizione normativa, ha dettato l'Istat in accordo con il Ministero dell'interno, con le famose "Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico" (in Metodi e norme - ed. 1992).

 
 

 
 

11 luglio 2022

Autenticazione di firma per incarico ad avvocato

 
(Liliana Palmieri)
 
 

DOMANDA:

Si può autenticare la firma di un cittadino italiano (con cittadinanza anche brasiliana) volta ad incaricare un avvocato in Brasile per un procedimento che si svolgerà anch'esso in Brasile? Il suo avvocato ovviamente dice di sì. Il documento proposto è un foglio che contiene solo: spazio per la firma del cittadino, il suo nome e cognome stampati, il riferimento numerico del suo documento straniero, lo spazio per la firma dell'avvocato (che è in Brasile, quindi non firmerà qui), il suo nome e cognome con sotto un codice (tipo OAB/GO n........)? La mia risposta è stata negativa. Secondo voi? Ci possono essere alternative? In generale si possono autenticare firme per incarichi ad Avvocati in Italia?

 
 

RISPOSTA:

La Sua risposta è corretta ed in linea con le norme vigenti in materia di competenza del funzionario incaricato o delegato alla autenticazione della sottoscrizione. La regola generale, posta dall'articolo 21 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, limita la competenza del funzionario alla autenticazione di sottoscrizioni apposte in calce ad istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Esiste, poi, una serie di disposizioni "speciali" che prevedono la competenza del funzionario incaricato dal Sindaco o delegato dal Sindaco (la denominazione varia a seconda del tenore delle varie norme speciali); fra queste disposizioni speciali vi è l'articolo 39 comma 1 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale", rubricato "Autenticazione della sottoscrizione di atti", che così dispone: "Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato". Pertanto, in applicazione del citato articolo 39 il funzionario delegato dal Sindaco (viene usato il temine "delegato" perché il Sindaco è esso stesso competente) può autenticare la sottoscrizione apposta in calce ad atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità. È importante sottolineare che le disposizioni attuative del codice di procedura civile non prevedono una norma analoga; ciò significa che il funzionario comunale può ritenersi competente esclusivamente in relazione alla sottoscrizione di atti la cui autentica sia richiesta dal codice di procedura penale. Quindi, per fare un esempio pratico, l'autenticazione dell'atto con cui si conferisce la procura alle liti al difensore per un procedimento penale è autenticabile dal funzionario comunale; la procura alle liti per un procedimento civile, invece, non è di competenza del funzionario comunale. Il caso oggetto del quesito non rientra nelle fattispecie previste dal citato articolo 39 disp. Att. C.p.p., non trattandosi di procedimento che segue le regole del codice di procedura penale italiano. Al caso specifico non è applicabile nemmeno la regola posta dall'articolo 38 comma 3-bis del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di conferimento del potere di rappresentanza: "Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo".

 
 

 
 

4 luglio 2022

Libertà vigilata e cancellazione dalle liste elettorali

 
(Sergio Santi)
 
 

DOMANDA:

È pervenuta una sentenza che dispone la libertà vigilata per anni 1 di un nostro elettore: si chiede se alla luce del provvedimento si deve procedere alla cancellazione dalle liste, in quanto la sentenza è già passata in giudicato in data 04/04/2021 e pertanto è già decorso l'anno o se la cancellazione deve decorrere dalla notifica o come riferito dall'ufficio di sorveglianza dalla data di deposito (depositata in data 04/04/2022).

 
 

RISPOSTA:

Gli elementi da prendere in considerazione per definire l'attuale posizione elettorale del cittadino in oggetto sono i seguenti:
- con Ordinanza del 09/03/2022, depositata il 04704/2022, il Magistrato di Sorveglianza di R. ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1 e mesi 6 o con decorrenza dalla data di notifica;
- dalla stessa Ordinanza risulta che lo stesso è attualmente ristretto presso gli II PP di R., circostanza peraltro confermata dai Carabinieri, ai quali il Magistrato ha affidato la vigilanza e l'incarico di provvedere all'invio di "copia del verbale delle prescrizioni, con l'indicazione della data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della misura di sicurezza".

Nel merito, osservo che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, n. 1, lettera c) del dPR 20 marzo 1967, n. 223 "Non sono elettori (...) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi". In sostanza, per chi sia sottoposto alla libertà vigilata, la conseguente perdita del diritto elettorale si produce non dalla data cui viene emesso il provvedimento, bensì nel momento in cui il provvedimento stesso viene effettivamente eseguito. Va infatti considerato che "gli effetti del provvedimento" si concretizzano, ai fini elettorali, soltanto quando il provvedimento stesso ha avuto esecuzione, il che avviene a volte in un secondo tempo. Quanto all'esecuzione, richiamo l'articolo 211 del Codice Penale: "Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime".

Detto questo, nel caso in esame riterrei applicabile la disposizione di cui all'articolo 212 del Codice Penale: "L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena". In conclusione, il cittadino del quale si tratta è da considerare ancora in possesso della capacità elettorale: sarà cancellato dalle liste elettorali quando dalla Stazione Carabinieri perverrà la comunicazione di avvenuta esecuzione della misura e sarà reiscritto quando la misura stessa sarà cessata.

 
 

 
 

27 giugno 2022

Iscrizione di un occupante abusivo in appartamento Ater

 
(Noemi Masotti)
 
 

DOMANDA:

Vi chiedo gentilmente come iscrivere un occupante abusivo in un appartamento Ater che di fatto vive lì. Trattasi del compagno di lei, assegnataria dell'alloggio Ater, che ha appena avuto la residenza in questo appartamento Ater insieme ai loro figli. Trattasi di un compagno che lei non ha voluto nel suo stato di famiglia per via delle violenze che subiva da lui, ma di fatto lui vive lì. Non essendo assegnatario dell'alloggio Ater ma vivendo di fatto lì posso comunque iscriverlo? Se si, lo inserisco nello stesso stato di famiglia della compagna come CO convivente, ma come faccio se non ho il consenso di lei? Anche se non ho il consenso di lei posso iscriverlo nel suo stesso stato di famiglia con i figli? Deve essere una pratica su istanza di lui oppure devo farla d'ufficio? Se posso iscriverlo invio comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento all'Ater e alla compagna anche se non mi fornirà il suo consenso? Questo compagno risiede anagraficamente in un altro indirizzo del nostro Comune, via M., ma di fatto vive in Ater come detto. In via M. ho avviato pratica di nuova residenza per un'altra famiglia in uno stato a sé quindi mi pongo il problema che ci sarebbero due stati di famiglia all'interno della stessa abitazione se il compagno non dovesse iscriversi in Ater e quindi se non riuscissi a cancellarlo da via M? Sarebbe comunque corretta la coesistenza di due stati di famiglia visto che non ci sarebbero forse le condizioni per cancellarlo da via M.? So dov'è anche se abusivo quindi non posso avviare procedimento di irreperibilità e nient'altro. Normativa Ater: come regolarsi per iscrivere in via generale persone non assegnatarie di appartamenti Ater? Se c'è bisogno dell'ampliamento o comunque se c'è una normativa particolare?

 
 

RISPOSTA:

Occorre innanzitutto chiarire che l'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, stabilisce che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Come chiarito dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 14 del 8/8/2014, per "occupazione abusiva di un immobile" deve intendersi l'occupazione di un alloggio da parte di un soggetto privo del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la detenzione dell'unità immobiliare; in estrema sintesi privo anche solo di dichiarazione di assenso del proprietario. Nella stessa circolare il Ministero precisa altresì che "Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "... ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti" posto che "... l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...".

Tali principi valgono anche in caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nel caso di cui trattasi se la signora consente al convivente di dimorare di fatto con lei significa che non vi è una situazione penalmente rilevante, diversamente avrebbe già o dovrebbe denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Ciò posto dovrebbe essere il cittadino interessato che dichiara di aver trasferito la dimora abituale presso l'alloggio ATER. È evidente che si pone il problema del titolo di legittima occupazione ma dipende da quanto dichiarerà il cittadino. Se dichiarerà di essere ospite dell'assegnataria dell'alloggio la dichiarazione sarà comunque ricevibile, fermo restando la necessità di comunicare l'avvio del procedimento ad ATER e alla compagna. Quest'ultima non deve esprimere il consenso poiché occorre ricordare che nessuna norma subordina l'iscrizione anagrafica al consenso degli occupanti l'alloggio. La signora semmai dovrà denunciare il compagno se vuole veramente dimostrare che si tratta di occupazione senza titolo. Se il cittadino non presenterà alcuna dichiarazione, in alternativa si potrà avviare un procedimento di iscrizione d'ufficio, comunicandone l'avvio all'interessato, all'ATER e alla compagna e iscrivendo il cittadino stesso in uno stato di famiglia separato poiché non sussistono i vincoli di cui all'articolo 4 del regolamento anagrafico e, in mancanza della dichiarazione dell'interessato, non è possibile presumere la sussistenza di vincoli affettivi. L'esistenza di tale vincolo deve infatti essere dichiarata dalle parti in modo reciproco. Tutto ciò premesso nella successiva fase istruttoria occorrerà verificare se il cittadino continuerà a dimorare in tale alloggio, ricorrendo, eventualmente al preavviso di rigetto in caso di dubbi sulla effettiva permanenza dello stesso nell'alloggio di cui trattasi.

 
 

 
 

20 giugno 2022

Divorzio e nuovo matrimonio della donna: è necessario attendere 300 giorni?

 
(Lorella Capezzali)
 
 

DOMANDA:

Una coppia chiede di sposarsi civilmente in data 15/10/2022 presso il nostro Comune. La nubenda è di stato civile divorziata. Nello specifico ha una separazione omologata presso il tribunale del 2017 ed un accordo di cessazione degli effetti civili concluso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile a Maggio 2022. Alla luce di quanto sopra, dell'articolo 52 punto n. 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 89 del codice civile, è già possibile celebrare il matrimonio nella data richiesta dalla coppia oppure è necessario che passino 300 giorni dal giorno 11/04/2022?

 
 

RISPOSTA:

Il primo comma dell'articolo 89 del Codice Civile contiene un impedimento: «Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio» al qual tutti debbono attenersi. Lo stesso primo comma prevede anche una eccezione «Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b ed f, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi» affermando che l'impedimento non sussiste e, quindi, non esiste il limite dei 300 giorni nel caso scioglimento o cessazione degli effetti civili siano stati preceduti dalla separazione giudiziale o consensuale, o nel caso di matrimonio nullo per impotenza.

Il nuovo testo della legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 3 secondo capoverso della lettera b) del numero 2) con la modifica introdotta dalla Legge 6 Maggio 2015, n. 55, è il seguente: "b) È stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile". La Legge 6 maggio 2015, n. 55, nel modificare il periodo di separazione necessario, riducendolo in caso di consensuale a soli 6 mesi, non ha però modificato l'articolo 89 nella parte relativa all'esclusione dal divieto: tale mancanza di modifica deve essere intesa come una precisa scelta del legislatore, di non far sussistere l'impedimento del divieto di nuove nozze, laddove il divorzio sia conseguente ad una separazione, a prescindere dalla durata della stessa.

Pertanto quello che rileva non è tanto la durata della separazione, quanto che questa vi sia stata e, nel periodo di tempo richiesto dalla norma, consenta il divorzio. Quindi l'eccezione dal divieto resta come tale e consente alla donna di procedere a nuove nozze, senza dover rispettare il limite dei 300 giorni, a prescindere dalla durata di separazione. Il primo comma dell'articolo 89 del Codice Civile è rimasto invariato e prevede ancora l'impedimento, nella prima parte, e l'eccezione per la quale l'impedimento non sussiste, nella seconda parte: l'eccezione è data da una precedente pronuncia di separazione, non dalla durata della separazione, seguendo letteralmente il dettato normativo. Di conseguenza, la donna divorziata con precedente separazione, può contrarre nuove nozze, senza dover rispettare il termine dei 300 giorni. A sostegno di questa interpretazione possiamo considerare anche la decisione del Tribunale di Agrigento, il quale affronta il caso di una donna divorziata in data 18 giugno 2015, con accordo di negoziazione assistita ai sensi dell'articolo 6 della Legge 10 novembre 2014, n. 162, che chiede l'autorizzazione a contrarre nuove nozze. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza R.G. n. 1240/2015 V.G. del 4 settembre 2015, dichiara il non luogo a procedere in quanto il divieto di contrarre matrimonio posto dall'articolo 89 non si applica, per espressa previsione della predetta norma, tra gli altri, ai casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e rilevato dunque che, nel caso in esame, non si applica il divieto di cui all'articolo 89 del Codice Civile.

 
 

 
 

13 giugno 2022

Il permesso di soggiorno di lungo periodo e l'iscrizione anagrafica

 
(Nicola Corvino)
 
 

DOMANDA:

Cittadino straniero (marocchino), non iscritto in ANPR (si presume sia stato cancellato per irreperibilità) ha presentato istanza di iscrizione anagrafica allegando:
- Permesso di soggiorno "SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO-CE" rilasciato il 07.02.2011 con Validità ILLIMITATA
- Passaporto rilasciato dal Regno del Marocco in data 08.09.2021
- Carta di identità rilasciata il 01.06.2010 scaduta il 01.06.2020
- Patente di guida rilasciata il 12.02.2022

1) Alla luce della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (articolo 15 c. 2: "Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello stato") è corretto opporre irricevibilità all'istanza in quanto mancante del requisito essenziale della regolarità di soggiorno?
2) Se l'interpretazione precedente fosse corretta, la pratica sarà ricevibile solo quando l'interessato sarà in possesso del nuovo titolo di soggiorno?
3) Se il cittadino non fosse irreperibile ma regolarmente iscritto nell'ANPR, la pratica sarebbe ricevibile?

 
 

RISPOSTA:

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, in vigore dal 1° febbraio 2022 e recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ..." ha apportato modifiche alla disciplina concernente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In particolare, l'articolo 15, nel modificare l'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha disposto che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. In pratica, tale titolo, in corso di validità, dimostra lo status di soggiornante di lungo periodo con i relativi diritti, e tale condizione viene meno alla scadenza oppure a seguito di revoca o dell'espulsione del titolare. Il precedente tipo di permesso, rilasciato da oltre dieci anni alla data dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Il titolo è rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie. Pertanto, si ritiene che il titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo da oltre 10 anni, possa chiedere ed ottenere la reiscrizione dall'estero, applicando la cd. "Direttiva Amato" del 5 agosto 2006, in base alla quale chi ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante nelle more del rinnovo, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata entro i 60 giorni successivi alla scadenza. In sintesi, nel caso in esame, la "ricevuta" costituisce titolo valido ai fini dell'iscrizione anagrafica in codesto Comune.
Infine, nell'ipotesi di provenienza da un altro Comune italiano, si ritiene che l'interessato possa chiedere il trasferimento, atteso che si tratterebbe di una semplice "mutazione anagrafica", in quanto già iscritto in anagrafe. Resta peraltro ferma la necessità di richiedere il rinnovo del permesso, magari con l'invito a provvedere come nel caso di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

 
 

 
 

30 maggio 2022

È possibile regolamentare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis?

 
(Thomas Stigari)
 
 

DOMANDA:

La domanda rivolta all'ANUSCA è se si condivide la fattibilità di prevedere nel regolamento comunale dei procedimenti amministrativi, il termine di 730 giorni, per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L'idea dell'inserimento di tale termine nel Regolamento Comunale è stata valutata alla luce delle diverse e numerose istanze di riconoscimento che stanno pervenendo a questo Ufficio e che sembrerebbe trovare un supporto legislativo nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 (commi da 1 a 4 dell'articolo 2) con la deroga del termine dei 180 giorni, superabile per i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ed immigrazione. Inoltre altro supporto sembrerebbe rinvenirsi nel D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33 che prevede il termine dei 730 giorni, applicabile al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di competenza del Ministero degli Affari Esteri ed in capo agli uffici consolari. La previsione a livello locale del termine dei 730 giorni trova inoltre una motivazione nella gravosità e complessità della gestione del procedimento in questione, che implica anche il coinvolgimento di altri enti (Consolato, Ministero, Comuni) ai quali è necessario rivolgersi nell'espletamento delle dovute indagini finalizzate all'ottenimento di ulteriore documentazione integrativa.

 
 

RISPOSTA:

Come è noto, il Ministero degli Affari Esteri ha introdotto un termine particolarmente lungo (730 giorni) per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana con il DPCM 17 gennaio 2014, n. 33. Tale decreto riguarda i procedimenti del MAE e ovviamente non ha alcun effetto sui procedimenti del Comune ma è naturale porsi il problema se l'ente locale possa adottare, per via regolamentare, un termine del procedimento superiore a 180 gg. Dalla lettura della normativa vigente non sembra che ciò sia possibile e, anzi, eventuali dubbi sulla legittimità dei termini introdotti dal DPCM non sarebbero infondati. In via generale infatti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso da concludersi entro il termine di trenta giorni. I commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo consentono di modificare i termini del procedimento entro certi limiti. In particolare sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali con apposti DPCM. Infine al comma 4 si specifica che "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione". Queste norme sono applicabili anche agli enti locali ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge. Il termine massimo di 180 giorni quindi è un termine generale massimo per tutti i procedimenti amministrativi che ammette solo due eccezioni: i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. Va sottolineato, in via preliminare, che l'ultimo inciso del comma 4 sopra citato è una norma eccezionale. Tale considerazione è essenziale per individuare la corretta soluzione del problema. A tal proposito si ricorda che, secondo i criteri interpretativi del nostro ordinamento, le norme eccezionali sono di stretta interpretazione e non ammettono mai l'interpretazione analogica; in altre parole si applicano sempre o solo al limitato ambito individuato dalla norma stessa. Nel nostro caso mentre è chiarissimo il campo dell'immigrazione, qualche confusione potrebbe ingenerare l'espressione "procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana". Tuttavia tale confusione è solo apparente. Infatti con acquisto della cittadinanza italiana ci riferisce ai casi in cui un cittadino straniero, solitamente su istanza di parte, richieda e ottenga di diventare cittadino italiano (pur ricomprendendo anche i casi di elezione per i quali peraltro la normativa fissa già alcuni termini speciali). Infatti il termine di 730 è stato disciplinato proprio dal dPR 18 aprile 1994, n. 362, cioè dal Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Diverso dall'acquisto è invece l'attribuzione della cittadinanza per nascita, cioè un acquisto originario, automatico e senza necessità di alcun procedimento ai sensi dell'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nel caso del cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non si è mai in presenza di un acquisto di cittadinanza: infatti si tratta di un procedimento di natura ricognitoria, volto ad accertare che l'istante è già cittadino italiano. In altre parole non ci sarà mai alcun acquisto per il richiedente: o è sempre stato cittadino italiano oppure non lo è stato mai. Quindi, a parere di chi scrive, ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile estendere l'eccezione prevista per i procedimenti di acquisto della cittadinanza, perché si tratta di due fattispecie diverse; tale estensione costituirebbe un'applicazione analogica di una norma eccezionale (articolo 14 disposizioni preliminari al codice civile), con conseguente illegittimità dell'eventuale norma regolamentare introdotta.

 
 

 
 

23 maggio 2022

Il seppellimento di un feto nella Regione Piemonte

 
(Claudio Pagano)
 
 

DOMANDA:

Buongiorno, aborto spontaneo di feto di 23 settimane. I genitori si sono espressi nel senso di non volersene occupare. La mia domanda è la seguente: essendo feto di 23 settimane può essere smaltito come rifiuto speciale direttamente dall'ospedale? Oppure è obbligatorio il seppellimento oppure la cremazione? Invece se i genitori cambiassero idea e decidessero di richiederne la cremazione, sarebbe possibile poi un affidamento di queste ceneri ai genitori?

 
 

RISPOSTA:

Nella situazione rappresentata occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia, come contenute nell'articolo 7 del dPR 10 settembre 1990, n. 285. Tale fonte prevede espressamente che:

"1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto".

Nella circostanza, stante il disinteresse dei genitori, il feto potrà essere smaltito come rifiuto speciale non essendo obbligatorio procedere alla sepoltura ovvero alla cremazione. Per l'eventuale cremazione del feto abortivo la competenza al rilascio dell'eventuale autorizzazione resta sempre dell'Unità Sanitaria Locale e non del Comune. Infine si riferisce che l'affidamento di ceneri derivanti da cremazione di un feto abortivo non è contemplato dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, e pertanto non si ritiene comunque autorizzabile, né dall'Unità Sanitaria Locale e né dal Comune.

 
 

 
 

16 maggio 2022

Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis con caso di adozione

 
(Tiziana Piola)
 
 

DOMANDA:

Una cittadina argentina, ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L'avo italiano emigrato è il trisnonno della richiedente. Il nonno nato a Concordia (Argentina) il 27/05/1933 è stato adottato dal bisnonno e dalla moglie all'età di 16 anni, con sentenza del Tribunale argentino in data 30/09/1949 e passata in giudicato il 28/12/1949. La nascita del nonno è stata denunciata comunque dal bisnonno come figlio illegittimo e risulta poi annotata l'adozione "legittimante". Si chiede se nel caso di specie vi sia stata la trasmissione della cittadinanza italiana in quanto l'adottante non è l'avo italiano emigrato, ma uno dei discendenti ovvero non si parte da una cittadinanza italiana verificata. In tal caso, come posso motivare il rifiuto del riconoscimento in via amministrativa e l'iscrizione anagrafica deve essere annullata in autotutela?

 
 

RISPOSTA:

L'adozione del minore è motivo per il medesimo di acquisto automatico della cittadinanza italiana, anche se l'adozione non è mai stata trasmessa in Italia: pertanto, l'interessato, oltre, alla documentazione relativa al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana dell'adottante o degli adottanti, deve presentare il provvedimento straniero di adozione che, se riconosciuto efficace dall'ufficiale di stato civile e trascritto, consente l'acquisto della cittadinanza dalla data dell'adozione. A tal fine, si ritiene che l'ufficiale dello stato civile dovrà comunque emettere attestazione di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito del provvedimento di adozione che, in quanto relativo a minori divenuti oramai maggiorenni, dovrà essere riconosciuto efficace dall'ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Il genitore adottivo dovrebbe richiedere prima il riconoscimento della cittadinanza italiana dell'adottante, poiché se non è cittadino italiano non si configura l'ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per l'effetto dell'adozione durante la minore età. L'ufficiale di stato civile dovrà rifiutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita precisando che si tratta di acquisto della cittadinanza per effetto dell'adozione. Quindi il cittadino dovrà produrre la sentenza di adozione ed essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 65 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, non deve essere trascritta poiché riguarda una generazione precedente a colui che ha rivolto istanza. ma se non sussiste il diritto di difesa del minore o comunque non si è in grado di accertare tale condizione, si rifiuta e il cittadino dovrà richiederla per via giudiziale. L'iscrizione anagrafica dovrà essere annullata in autotutela ai sensi dell'articolo 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, se il cittadino extracomunitario è stato iscritto sulla base della circolare n. 32/2007 ovvero senza permesso di soggiorno sul presupposto che era discendente da avo italiano, ma con il rifiuto (se non si rilevano le condizioni di cui all'articolo 66 dalla sentenza di adozione richiesta) il cittadino non è discendente da avo italiano.

 
 

 
 

09 maggio 2022

Periodo di interruzione della residenza in Italia e giuramento

 
(Renzo Calvigioni)
 
 

DOMANDA:

Cittadino straniero a cui è stato notificato un Decreto del Presidente della Repubblica di conferimento della cittadinanza italiana ex. articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 02/09/2021. Tale cittadino è regolarmente iscritto nell'anagrafe comunale dal 02/03/2022 ma da un controllo effettuato risulta che nell'ultimo anno c'è stata un'interruzione della residenza di diversi mesi (dal 07/10/2021) e di conseguenza non risultano permanere i requisiti previsti dalla normativa fino al momento del giuramento. Come si deve comportare l'Ufficiale di Stato Civile anche alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione 18610 del 7 settembre 2020? Quali passi e che procedura deve mettere in atto?

 
 

RISPOSTA:

In proposito occorre fare riferimento alla Corte di Cassazione sentenza n. 18610 del 7 settembre 2020, che precisa che la funzione dell'ufficiale dello stato civile non è certamente quella di rimettere in discussione la legittimità del decreto presidenziale di conferimento della cittadinanza italiana, provvedimento altamente discrezionale, ma di svolgere attività ben delimitata ed espressamente indicata e richiesta dalla normativa: "Il controllo esercitato dall'Ufficiale dello Stato civile consiste, infatti, in un'attività vincolata e specifica, pur se produttiva di effetti giuridici riguardo allo status della persona, nel senso precisato, che si sostanzia nel mero riscontro della perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito, oggettivo ed indispensabile, della continuativa residenza legale nel territorio italiano da oltre dieci anni, in assenza della quale neppure può avere avvio la procedura di conferimento della cittadinanza". In sostanza, il controllo dell'ufficiale dello stato civile non investe certamente l'interesse pubblico e la valutazione altamente discrezionale conclusasi nella
fase dell'emissione del decreto, ma rientra nei limiti del regolamento di stato civile dovendo verificare che la situazione giuridica dell'interessato nel momento in cui si appresta a giurare fedeltà alla repubblica corrisponda a quella esistente dalla data di emissione del decreto. La Corte di Cassazione perviene dunque all'affermazione di un principio di diritto: "Nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dalla L. n. 91 del 1992, art. 9, ai sensi del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 10. Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7 di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento". La sentenza della Cassazione è particolarmente rilevante per alcuni aspetti che meritano di essere sottolineati: 1) l'assoluta obbligatorietà e necessità della prestazione del giuramento, in mancanza del quale non si perfeziona il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana; 2) la distinzione in più fasi di tale procedimento, di natura complessa a formazione progressiva; 3) il ruolo decisivo dell'ufficiale dello stato civile chiamato a verificare che le condizioni previste per l'acquisto della cittadinanza italiana non siano venute meno fino al momento del giuramento. L'ufficiale dello stato civile, rilevata il venire meno del requisito della residenza legale, dovrà rifiutare la prestazione del giuramento, invocando la sentenza suindicata, dandone comunicazione alla Prefettura ed al Ministero.

 
 

 
 

02 maggio 2022

Affidamento ceneri

 
(Lorella Capezzali)
 
 

DOMANDA:

Un cittadino residente in questo Comune, affidatario delle ceneri del coniuge, è deceduto. I figli, tutti residenti all'estero, possono chiedere l'affidamento designando uno di loro? Potreste indicare l'esatta procedura e i documenti da acquisire nel caso di richiesta di affidamento e trasporto delle ceneri in Svizzera o in Germania? Da ultimo chiedo: le ceneri potrebbero essere tumulate nel cimitero di questo Comune?

 
 

RISPOSTA:

Le ceneri potranno essere sia tumulate nel cimitero del comune, che riaffidate ad altro soggetto avente titolo. Nel caso espresso nel quesito, il fatto che le ceneri vengano esportate all'estero, tale procedimento non si qualifica come affido, ma come autorizzazione all'estradizione delle stesse, in quanto fuori dai confini italiani, la loro conservazione sarà disciplinata dall'ordinamento giuridico straniero dello Stato ove saranno conservate. Per la situazione descritta occorre che i figli del defunto affidatario dichiarino, mediante istanza (in bollo), di rinunciare all'affido. La dichiarazione di rinuncia potrà essere fatta anche mediante dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, e l'istanza di rinuncia presentata anche da soggetto incaricato es. impresa funebre. Il soggetto che si incarica di trasportare l'urna cineraria all'estero presenterà istanza per l'autorizzazione al trasporto funebre delle ceneri per estradizione all'estero (in bollo), cui seguirà emissione di relativa autorizzazione (in bollo). All'estero la nostra autorizzazione all'affido ceneri non ha efficacia vigendo una legislazione diversa da quella italiana. La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 al paragrafo 8 disciplina i "Trasporti internazionali di salme, ceneri, resti mortali" specificando che "la convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti". L'autorizzazione all'estradizione di ceneri all'estero presuppone il rilascio di apposito nulla-osta all'introduzione delle ceneri all'estero da parte dell'autorità consolare straniera in Italia, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del dPR 10 settembre 1990, n. 285, prodotto dagli interessati o loro incaricati debitamente legalizzato, salvo esenzioni. Dal tenore del quesito il nulla osta è già stato acquisito dall'attuale affidatario. L'autorizzazione è valida per tutto il percorso, sia nazionale che estero fino a destinazione, proprio in virtù del nulla osta emesso dal Paese accogliente in caso di estrazione ceneri o dall'Italia in caso di loro introduzione. Quindi, in caso di estradizione di ceneri o resti mortali mineralizzati la relativa autorizzazione sarà rilasciata dal dirigente/responsabile del servizio di polizia mortuaria senza distinguere tra Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino o meno. Tale autorizzazione dovrà essere redatta in lingua italiana e francese, ma potrebbe benissimo essere adottato un modello plurilingue e dovrà recare le generalità del defunto, la data di morte, la data di cremazione e la destinazione. Potrà usare un modello di estradizione di cadavere opportunamente adattato. Il trasporto dell'urna cineraria o della cassetta dei resti ossei non è soggetto, per l'Italia, ad alcuna delle misure precauzionali igienico sanitarie (articolo 36 del dPR 10 settembre 1990, n. 285) stabilite per il trasporto dei cadaveri e può essere affidata a terzo soggetto.

 
 

 
 

26 aprile 2022

Attestato di soggiorno a cittadina UE già lavoratrice

 
(Romano Minardi)
 
 

DOMANDA:

Si richiede informazioni sul rilascio attestato per una cittadina comunitaria che risulta residente in Italia da numerosi anni e che ha svolto dal 2005 al 2015 lavori saltuari in ambito agricolo, più precisamente da estratto contributivo Inps: dal 01/01/2005 al 31/12/2005 38 giorni; 2006 e 2007 nessuna attività lavorativa; dal 01/01/2008 al 31/12/2008 102 giorni; dal 01/01/2009 al 31/12/2009 81 giorni; dal 01/01/2010 al 31/12/2010 102 giorni; dal 01/01/2011 al 31/12/2011 102 giorni; 2012, 2013 e 2014 nessuna attività lavorativa; dal 01/01/2015 al 31/12/2015 102 giorni; alternati con periodi di disoccupazione agricola o trattamento speciale agricolo che sommati comunque non riuscivano a coprire un intero anno. La signora poi ha rilasciato una dichiarazione di immediata disoccupazione al Centro per l'Impiego dalla data del 26/03/2009 e per la quale alla data del 28/07/2021 risulta avere un'anzianità di disoccupazione di 4508. La signora inoltre deteneva già un precedente attestato rilasciato da altro Comune che però ha perso (e per il quale sembra non si possa ottenere un duplicato) e allo stato attuale non ha più svolto nessuna attività lavorativa dal 2015 ma percepisce il reddito di cittadinanza. Si chiede se il reddito di cittadinanza possa essere considerato valido come requisito di regolarità per il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica o se vista la sua situazione pregressa possa avere diritto all'attestato permanente.

 
 

RISPOSTA:

La cittadina comunitaria descritta nel quesito è in grado di dimostrare di essere stata in condizione di "lavoratrice" o "equiparata ad una lavoratrice" per ben oltre 5 anni continuativi. L'articolo 7, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dispone che "Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando (omissis) b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa". Ebbene, la cittadina comunitaria in questione ha lavorato per oltre un anno (non è richiesta la continuità) precisamente nel 2005 e nel 2008, dopo di che, nel 2009, si è iscritta al centro per l'impiego. Il contratto agricolo sulla base del quale la cittadina comunitaria ha lavorato solo 38 giorni nel 2005 e 102 giorni nel 2008, copriva l'intero arco degli anni 2005 e 2008. Si tratta di forme contrattuali che potremmo far rientrare nella categoria dei contratti "a chiamata" e che sono molto diffusi nel settore agricolo e che ci consentono di considerare il titolare di quel contratto un "lavoratore" anche nei periodi in cui non lavora. In conclusione, la cittadina comunitaria si è iscritta al centro per l'impiego dopo avere esercitato un'attività lavorativa in Italia per oltre un anno; da quel momento, e cioè dal 2009, anche se non avesse più fatto nemmeno un giorno di lavoro, è considerata "equiparata ad un lavoratore" ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sopra richiamato, alla sola condizione che non si sia licenziata di sua volontà dal suo precedente lavoro e che abbia mantenuto l'iscrizione al centro per l'impiego. In pratica, la cittadina comunitaria, oggetto del quesito, va considerata come "lavoratrice" dal 2009 ad oggi e, pertanto, ha pieno diritto all'attestato di soggiorno permanente.

 
 

 
 

19 aprile 2022

L'iscrizione tra i senza fissa dimora: requisito

 
(Noemi Masotti)
 
 

DOMANDA:

Abbiamo ricevuto una dichiarazione per l'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora di un soggetto che dichiara di essere residente in un Comune limitrofo al nostro e attualmente di "vivere in auto per le vie del paese". Contattato il Comune di attuale residenza ci confermano che il soggetto non ha alcuna pratica di irreperibilità in corso e risulta essere tuttora residente, ma essendo separato dalla moglie e senza lavoro non vive più con la famiglia all'indirizzo di residenza. La persona in questione ha i requisiti per essere iscritto nella via della Casa Comunale del nostro Comune come senza fissa dimora? (Non ci ha dichiarato nemmeno un domicilio, ma solamente di vivere in automobile per le vie del nostro paese).

 
 

RISPOSTA:

Ricordiamo innanzi tutto il disposto di cui all'art. 2 della legge anagrafica secondo cui "Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (obbligo di chiedere l'iscrizione nel comune di dimora abituale), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita". Ai fini del diritto-dovere di iscrizione anagrafica, il criterio di riferimento non può essere il legame "abitativo", bensì quello del "domicilio" secondo la definizione di cui all'art. 43 del codice civile: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che "Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari" (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775). Spetta pertanto al cittadino indicare nella richiesta di iscrizione il proprio domicilio, da intendersi come sopra specificato. All'ufficiale d'anagrafe non compete sindacare la natura di tale domicilio, ma piuttosto verificare se tale centro di interessi, di qualsiasi natura sia, è localizzato nell'ambito territoriale del proprio comune o di altro.
In quest'ultimo caso competente all'iscrizione come senza fissa dimora sarebbe il comune sede di tale domicilio. Solo nel caso in cui il cittadino non sia in grado di indicare alcun domicilio si ricorre, come estrema ratio, al comune di nascita.

 
 

 
 

11 aprile 2022

Pubblicazione curriculum vitae e certificazione del casellario

 
(Elena Turci)
 
 

DOMANDA:

Si chiede il Vs. autorevole parere in merito ai tempi di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati, in occasione delle elezioni amministrative relative ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Infatti, il comma 15 dell'art. 1 della legge n. 3/2019 prescrive che entro il settimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali, l'ente coinvolto nelle elezioni amministrative abbia l'obbligo di pubblicare nella sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale, il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale dei candidati di ciascun partito e movimento politico che si presentino alle elezioni. Si è rilevato che la norma in questione prescrive il termine iniziale della pubblicazione di cui sopra, ma non anche un termine finale. Alla luce di questa premessa e considerata appunto la mancata previsione del termine finale di pubblicazione nella legge n. 3/2019, si chiede se debbano essere applicate norme diverse a cui sia necessario far riferimento. Questo Ufficio ritiene che la ratio della norma sia quella di consentire all'elettore di informarsi sui candidati prima di esprimere il proprio voto. Pertanto, l'utilità dei dati viene meno dopo la proclamazione degli eletti e la prosecuzione della pubblicazione mal si concilierebbe con l'esigenza di tutela della privacy, che a quel punto diverrebbe prevalente. Si chiede se si condivida la tesi di questo Ufficio o se ci si debba comportare diversamente, eventualmente interessando della questione il Garante della privacy.

 
 

RISPOSTA:

Il comma 15 dell'art. 1 Legge 3/2019, ha ad oggetto l'obbligo di pubblicazione, nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, del curriculum vitae dei candidati e del relativo certificato penale pubblicati ai sensi del comma 14; il comma precedente, infatti, prevede lo stesso obbligo di pubblicazione in carico ai partiti e i movimenti politici. Come rilevato, la disposizione in esame prevede che l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione prescritto avvenga entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale senza indicare il termine finale di tale pubblicazione. I commi di cui si è trattato sono stati da ultimo modificati ad opera dell'art. 38 bis, comma 7, lett. a) e lett. b) del D.L. 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla l. 108/2021: il legislatore, nell'occasione, non ha disciplinato l'aspetto oggetto del quesito; è invece riportato che "ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati". Del resto, rispetto a questi dati, il tema del consenso degli interessati era stato oggetto di valutazione da parte del Garante della Privacy. I lavori preparatori della Legge 3/2019, evidenziano che per molte norme del Capo II "Nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici", la base giuridica del trattamento dati sia l'interesse pubblico rilevante. Sotto questo punto di vista, si ritiene condivisibile individuare la ratio delle disposizioni citate, nella tutela della libertà del voto, non dovendosi limitare tale garanzia costituzionale solamente al momento della sua espressione, ma estendendola alla fase della formazione della volontà - informata e consapevole - dell'elettore. Fatte queste considerazioni, senza dubbio la preoccupazione primaria della norma in esame, riguarda la trasparenza legata alla singola consultazione elettorale quindi questo ci induce a pensare che, una volta esaurita la precipua funzione della pubblicazione del curriculum vitae e del casellario dei candidati, e superato il periodo elettorale, sia da ritenersi corretto togliere tale documentazione del sito internet del Comune. Ciò, anche nell'ottica della minimizzazione dei dati e della limitazione della conservazione, in base ai quali i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento ed è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento medesimo (art. 5 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR). Pur ritenendo corretto il comportamento sopra evidenziato, comunque, la contestualizzazione dei dati nella sezione dell'elezione di riferimento e la staticità del dato, per il quale non si provvede ad alcun aggiornamento, e più in generale le ragioni di trasparenza alla base della normativa esaminata, non inducono a ritenere errato, né lesivo della privacy del candidato, il mantenimento di tali informazioni nel sito internet dell'ente, archiviate nell'apposita sezione della consultazione elettorale a cui si riferiscono.

 
 

 
 

04 aprile 2022

Ricongiungimento famigliare senza nulla osta: è possibile l'iscrizione?

 
(Andrea Fontana)
 
 

DOMANDA:

Una cittadina iraniana nostra residente ha richiesto la trascrizione, ai sensi dell'art.19 DPR 396/2000, del suo atto di matrimonio (regolarmente legalizzato e tradotto) celebrato in Iran con cittadino iraniano. Dopo qualche giorno, quest'ultimo ha presentato dichiarazione di residenza producendo la sotto indicata documentazione:
* passaporto, con visto di ingresso per turismo/famiglia/amici in data 03/08/2021 (con scadenza 14/11/2021);
* ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno presentata in data 28/10/2021; (fra qualche giorno dovrà recarsi in questura per i rilievi foto dattiloscopici);
* codice fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 18/08/2021.
Non è invece in possesso del nulla osta al ricongiungimento famigliare dello Sportello Unico. Considerato che detto documento viene rilasciato a seguito della verifica del rapporto di parentela necessario per il ricongiungimento, e che detto requisito è di fatto già accertato attraverso l'atto di matrimonio già trascritto, mi chiedevo se pur in assenza del Nulla Osta posso comunque procedere all'iscrizione.

 
 

RISPOSTA:

Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 15 del dPR 31 agosto 1999, n. 394, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, previste dalla legge e dal regolamento anagrafico. Pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la regola generale prevede che lo straniero debba essere in possesso di un documento di soggiorno in corso di validità. Nel caso in cui lo straniero non abbia ancora il possesso materiale di un documento di soggiorno, negli anni sono stati espressamente previsti in via amministrativa, tramite circolari del Ministero dell'Interno, tutti i casi in cui si può comunque procedere con l'iscrizione anagrafica. Si possono ricordare infatti le diverse così dette circolari Amato degli anni 2006/2007/2008 (straniero nelle more del rinnovo del permesso, straniero nelle more del rilascio del primo permesso per lavoro subordinato, straniero richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, ecc.) che hanno disciplinato i casi in cui è possibile derogare alla regola generale del possesso materiale del permesso di soggiorno. Pertanto il cittadino straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, per essere iscritto in anagrafe senza attendere il rilascio del permesso, deve necessariamente rientrare nell'ipotesi disciplinata dalla circolare n. 43 del 2 agosto 2007. La circolare prevede che il cittadino straniero che ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare è considerato regolarmente soggiornante, pur non essendo in possesso fisicamente del permesso di soggiorno, e può essere iscritto in anagrafe presentando:
- Visto di ingresso (se previsto);
- Ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno;
- Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Nel caso in cui l'interessato non sia in possesso di tutta la documentazione predetta, non può avvalersi dell'agevolazione prevista dalla predetta circolare n. 43/2007 per l'iscrizione anagrafica senza possesso del permesso di soggiorno. L'agevolazione, infatti, non può applicarsi allo straniero già presente in Italia che pure abbia i requisiti per chiedere e ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui manchi il nulla osta al ricongiungimento familiare e quindi lo straniero non sia in grado di esibirlo significa chi si è nella ipotesi della coesione familiare che prevede l'iscrizione anagrafica soltanto dopo il rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, in assenza di tutta la documentazione citata, non è possibile iscrivere l'interessato senza permesso di soggiorno.

 
 

 
 

28 marzo 2022

Riconoscimento matrimonio celebrato all'estero

 
(Grazia Benini)
 
 

DOMANDA:

Ho ricevuto dal Consolato Generale di Parigi la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di un cittadino francese nato in Francia nel marzo 1945 da madre e padre italiani. I genitori dell'interessato hanno perso la cittadinanza italiana nel giugno 1950 per naturalizzazione e acquisto della cittadinanza francese, conseguentemente il figlio ha perduto la cittadinanza italiana quando era un minore. L'interessato si è ora rivolto al Consolato Generale di Parigi e ha manifestato la volontà di riacquistare la cittadinanza italiana e, a tal fine, l'Ufficio consolare ha richiesto a questo Ufficio, Comune di nascita del padre dell'interessato la trascrizione dell'atto di nascita e della perdita della cittadinanza di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 17 del dPR 3 novembre 2000, n. 396 e dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Quest'Ufficio è tenuto ad adempiere? Si chiedono altresì indicazioni circa la procedura da seguire qualora l'interessato si rivolga direttamente a questo Ufficio per il riacquisto della cittadinanza (poiché ha già manifestato la volontà di trasferire qui la propria residenza).

 
 

RISPOSTA:

L'interessato ha perso la cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, non per naturalizzazione propria ma perché si è naturalizzato il padre, padre che è originario del vostro comune. Il Consolato quindi deve trasmettervi in primis l'attestato di naturalizzazione relativo al padre, ricevuto il quale predisporrete un'attestazione da parte del Sindaco con la quale si darà atto dell'avvenuta perdita della cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, attestazione che sarà trascritta ed annotata a margine dell'atto di nascita del padre. Del figlio attualmente non dovete far nulla perché è un cittadino straniero e solamente in caso di riacquisto ricostruirete la sua vita. Per riacquistare la cittadinanza italiana è condizione fondamentale stabilire la residenza in Italia dopo di che ai sensi dell'articolo 13 della Legge 9 febbraio 1992, n. 91, l'ex concittadino del quale avrete conservato l'attestazione che vi ha inviato il Consolato, potrà rendere una dichiarazione di riacquisto o far decorrere un anno di residenza ininterrotto in Italia. Solamente dopo il perfezionamento del riacquisto si procederà alla trascrizione dell'atto di nascita del soggetto, alla predisposizione dell'attestazione di perdita ai sensi dell'articolo 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'attestazione di riacquisto ai sensi dell'articolo 13 della Legge 9 febbraio 1992, n. 91.

 
 

 
 

21 marzo 2022

L'iscrizione anagrafica per detenuto già cancellato per irreperibilità

 
(Andrea Antognoni)
 
 

DOMANDA:

Un cittadino è stato cancellato per irreperibilità accertata a seguito di diversi accertamenti in data 4/01/2019. La verifica della residenza è partita da parte della proprietaria dell'immobile che ha segnalato all'ufficiale d'anagrafe in data 11/08/2015 che la persona non era più residente a tale indirizzo. Il Ministero della Giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di X. ci comunica in data 28/12/2021 che il cittadino è detenuto nel carcere di X. (è entrato l'8/1 1/2017 e uscirà il 14/12/2022). Dal momento che è stato cancellato durante il periodo di esecuzione della pena il detenuto ora chiede l'annullamento della cancellazione per irreperibilità ed il ripristino dell'iscrizione anagrafica in quanto ha necessità di avere la residenza per ottenere il green pass. La nostra perplessità riguarda il fatto che se annulliamo la cancellazione la persona viene ripristinata ad un indirizzo in cui non era presente ed andiamo a ledere dei diritti alla proprietaria. Il carcere aggiunge di non potere procedere all'iscrizione anagrafica presso di loro in quanto il residuo della pena è troppo ridotto.

 
 

RISPOSTA:

Le norme anagrafiche sono emanate dal legislatore nazionale e hanno efficacia su tutto il territorio nazionale. Il quesito fa emergere, purtroppo, una problematica sempre crescente: soggetti, persino di natura pubblica, che si ritengono esclusi dall'obbligo di rispettarle. Siamo in presenza di un soggetto che, in base agli atti, non ha più la dimora abituale nel vostro Comune da 6 anni e da oltre 4 è detenuto presso un istituto di pena, a seguito di sentenza regolarmente emessa. Non si vede quale situazione configuri in modo più netto la dimora abituale! É curioso che il carcere, oltre a disapplicare le norme anagrafiche, si ponga da tramite tra il detenuto - giustamente aspirante a un'iscrizione anagrafica, che è suo sacrosanto diritto - e il vostro Comune, chiedendo di annullare una cancellazione che era stata adottata nel pieno rispetto delle norme anagrafiche. In prima battuta, quindi, il Comune dovrebbe replicare che non solo non vi è alcuna norma anagrafica che impone un "soggiorno minimo" in carcere per stabilire la residenza anagrafica, ma anzi in base ai più evidenti principi dell'ordinamento anagrafico tale permanenza configura in modo indubitabile il trasferimento della dimora abituale, che pone il soggetto e il responsabile della convivenza (ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) nell'obbligo di rendere la dichiarazione di cambio di residenza. Tale risposta trova conferma anche nella recente modifica all'ordinamento penitenziario operata dal Decreto Legislativo 2 Ottobre 2018, n. 123, che ha introdotto il comma 4 all'articolo 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
La norma prevede quanto segue:
a) il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura.
b) Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata. Come si vede,
anche l'ordinamento penitenziario rafforza il dovere della direzione del carcere (coerente col regolamento anagrafico) di iscrivere chiunque abbia trasferito la dimora abituale in carcere a seguito di condanna definitiva. A maggior ragione se privo di residenza anagrafica. La possibilità, a favore del solo condannato, del mantenimento della precedente residenza può sussistere evidentemente soltanto se c'è una residenza. Se il carcere si fosse attivato al momento della condanna, tale possibilità era pienamente esercitabile e avrebbe causato l'archiviazione del procedimento di cancellazione. Oggi, invece, diventa con tutta evidenza non percorribile. Altro aspetto da far emergere è il fatto che - qualsiasi sia la soluzione adottata a garanzia del diritto all'iscrizione anagrafica del detenuto - ciò non dovrebbe essere legato all'annullamento della cancellazione pienamente adottata (che potrebbe avere anche effetti lesivi dei legittimi interessi di terzi, di cui il Comune potrebbe essere chiamato a rispondere), ma a nuova iscrizione per ricomparsa. Dal punto di vista anagrafico siamo infatti di fronte a un cittadino ricomparso da irreperibilità che va reiscritto in prima battuta e in linea di massima, come detto, presso il carcere. Se poi invece l'interessato fa espressa richiesta, documentando dei particolari legami o la disponibilità di un alloggio o la presa in carico da parte di terzi (parenti/amici) si potrebbe anche valutare, eccezionalmente, la reiscrizione presso altro indirizzo del vostro Comune, ma con idonei elementi di fatto a supporto del legame e della futura dimora non appena si concluderà la detenzione.

 
 

 
 

14 marzo 2022

Regime patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103

 
(Tiziana Piola)
 
 

DOMANDA:

Non essendo ancora stata emanata Circolare Ministeriale sull'applicazione dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103, i dubbi sono molteplici e i comportamenti dei vari Comuni altrettanto. Pertanto chiedo in pratica quale formule indicare nel corpo e a margine degli atti di matrimonio a seconda dei casi, ovvero: matrimonio civile o concordatario di due cittadini italiani; di un italiano e di uno straniero (anche extracomunitario); di due cittadini stranieri (anche extracomunitari). Inoltre se nulla chiedono, dato che mi sembra che sia data facoltà di scelta e non obbligo, cosa indicare negli atti?

 
 

RISPOSTA:

In base all'articolo 22 del regolamento UE 1103/2016 i coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; oppure
b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Da quanto sopra esposto i coniugi e le parti hanno la possibilità, entro certi limiti disciplinati dalla norma, di regolamentare la loro situazione patrimoniale, scegliendo la legge applicabile al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. La possibilità di scelta permette di stabilire criterio di collegamento unico, certo e determinato che garantisca una regolamentazione idonea e univoca volta a soddisfare tutte le necessità della coppia tutelando le esigenze dei terzi. I regolamenti prevedono che la scelta di legge può essere effettuata e modificata in qualunque momento, sia prima che durante il matrimonio o l'unione registrata e tale scelta non potrà essere mutata se non in presenza di una nuova manifestazione di volontà della coppia. Secondo quanto definito dall'articolo 26 del Regolamento UE 1103/2016, in mancanza di un accordo sulla scelta della legge, ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:
a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) di cui sopra.
Caso: due coniugi italiani sposati in Italia e residenti in Italia al momento del matrimonio, non effettuano alcuna scelta patrimoniale: al momento del matrimonio e fino a che non cambieranno residenza si applicherà la legge italiana (cittadinanza comune e residenza comune) quindi la comunione dei beni. Se la coppia trasferisce la residenza in Francia e vogliono compravendere l'immobile in Italia si applicherà la legge francese (residenza abituale nel momento dell'applicazione del regolamento). Esemplificando, la differenza tra applicazione Legge n. 218/1995 e regolamento europeo, nel caso in cui: i coniugi abbiano la medesima nazionalità ad esempio tedesca, e siano residenti in Francia, ma abbiano contratto matrimonio in Italia prima del 29 gennaio 2019, in base alla nostra legge sul diritto internazionale italiano, (se essi non effettuano alcuna scelta) la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta quella tedesca, poiché è la legge nazionale comune. Invece, i coniugi abbiano celebrato in Italia il loro matrimonio dopo il 29 gennaio 2019, in applicazione del regolamento UE 1103/2016, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali è quella francese, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio. Una possibile annotazione, in attesa di diverse istruzioni ministeriali, mediante l'emanazione di apposito decreto, potrebbe essere del seguente tenore: "Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge... (senza l'indicazione del tipo di convenzione matrimoniale) da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi del Regolamento Europeo del 24 giugno 2016 n. 1103" oppure "Con dichiarazione resa nell'atto di costituzione civile tra persone dello stesso sesso, controscritto le persone da unire civilmente, hanno dichiarato di scegliere la legge...da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi del Regolamento Europeo del 24 giugno 2016 n. 1104." La scelta potrebbe essere effettuata anche in seguito al matrimonio e all'unione civile e in tal caso verrà annotato il provvedimento in base al quale tale dichiarazione è stata resa.

 
 

 
 

7 marzo 2022

Iscrizione straniero con ricevuta permesso per cure mediche: è possibile?

 
(Andrea Dallatomasina)
 
 

DOMANDA:

Non essendo ancora stata emanata Circolare Ministeriale sull'applicazione dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103, i dubbi sono molteplici e i comportamenti dei vari Comuni altrettanto. Pertanto chiedo in pratica quale formule indicare nel corpo e a margine degli atti di matrimonio a seconda dei casi, ovvero: matrimonio civile o concordatario di due cittadini italiani; di un italiano e di uno straniero (anche extracomunitario); di due cittadini stranieri (anche extracomunitari). Inoltre se nulla chiedono, dato che mi sembra che sia data facoltà di scelta e non obbligo, cosa indicare negli atti?

 
 

RISPOSTA:

In base all'articolo 22 del regolamento UE 1103/2016 i coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; oppure
b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Da quanto sopra esposto i coniugi e le parti hanno la possibilità, entro certi limiti disciplinati dalla norma, di regolamentare la loro situazione patrimoniale, scegliendo la legge applicabile al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. La possibilità di scelta permette di stabilire criterio di collegamento unico, certo e determinato che garantisca una regolamentazione idonea e univoca volta a soddisfare tutte le necessità della coppia tutelando le esigenze dei terzi. I regolamenti prevedono che la scelta di legge può essere effettuata e modificata in qualunque momento, sia prima che durante il matrimonio o l'unione registrata e tale scelta non potrà essere mutata se non in presenza di una nuova manifestazione di volontà della coppia. Secondo quanto definito dall'articolo 26 del Regolamento UE 1103/2016, in mancanza di un accordo sulla scelta della legge, ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:
a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) di cui sopra.
Caso: due coniugi italiani sposati in Italia e residenti in Italia al momento del matrimonio, non effettuano alcuna scelta patrimoniale: al momento del matrimonio e fino a che non cambieranno residenza si applicherà la legge italiana (cittadinanza comune e residenza comune) quindi la comunione dei beni. Se la coppia trasferisce la residenza in Francia e vogliono compravendere l'immobile in Italia si applicherà la legge francese (residenza abituale nel momento dell'applicazione del regolamento). Esemplificando, la differenza tra applicazione Legge n. 218/1995 e regolamento europeo, nel caso in cui: i coniugi abbiano la medesima nazionalità ad esempio tedesca, e siano residenti in Francia, ma abbiano contratto matrimonio in Italia prima del 29 gennaio 2019, in base alla nostra legge sul diritto internazionale italiano, (se essi non effettuano alcuna scelta) la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta quella tedesca, poiché è la legge nazionale comune. Invece, i coniugi abbiano celebrato in Italia il loro matrimonio dopo il 29 gennaio 2019, in applicazione del regolamento UE 1103/2016, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali è quella francese, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio. Una possibile annotazione, in attesa di diverse istruzioni ministeriali, mediante l'emanazione di apposito decreto, potrebbe essere del seguente tenore: "Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge... (senza l'indicazione del tipo di convenzione matrimoniale) da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi del Regolamento Europeo del 24 giugno 2016 n. 1103" oppure "Con dichiarazione resa nell'atto di costituzione civile tra persone dello stesso sesso, controscritto le persone da unire civilmente, hanno dichiarato di scegliere la legge...da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi del Regolamento Europeo del 24 giugno 2016 n. 1104." La scelta potrebbe essere effettuata anche in seguito al matrimonio e all'unione civile e in tal caso verrà annotato il provvedimento in base al quale tale dichiarazione è stata resa.

 
 

 
 

28 febbraio 2022

Trascrizione sentenza straniera di divorzio: quale è il comune competente?

 
(Lorella Capezzali)
 
 

DOMANDA:

Un residente che ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis nel Comune di R. e dove successivamente è stato trascritto sia l'atto di nascita che l'atto di matrimonio, ora mi chiede di trascrivere la sentenza straniera di divorzio. Gli faccio presente che il Comune competente è il Comune di trascrizione del matrimonio, ossia R. Il dubbio sorge sul fatto che lo stesso abbia sentito il Comune di R. e che quest'ultimo gli abbia detto che è il comune di residenza competente. La domanda è: di chi sia la competenza e nel caso mi fosse confermata la competenza del comune di trascrizione del matrimonio oppure il comune di attuale residenza a ricevere la richiesta di trascrizione della sentenza.

 
 

RISPOSTA:

La competenza è del comune che ha trascritto l'atto di matrimonio come affermato nel massimario dell'Ufficiale di Stato Civile ed 2012 al Capitolo XI - Divorzio paragrafo 11.1. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio, pag. 141 che recita La trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorità straniera deve essere richiesta al comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio. Qualora il cittadino interessato risieda stabilmente all'estero, tale sentenza, unitamente all'atto di matrimonio, se non già trascritto in alcun comune, dovrà essere trasmessa per la trascrizione al comune di iscrizione AIRE (art. 17 D.P.R. 396/2000)". Sarà il cittadino che trasmetterà al comune di R. la sentenza in oggetto richiedendone il riconoscimento ex articoli 64 e seguenti della Legge 31 maggio 1995, n. 218, la relativa trascrizione e gli adempimenti conseguenti.

 
 

 
 

21 febbraio 2022

Cancellazione cittadini UE dalle liste elettorali

 
(Sergio Santi)
 
 

DOMANDA:

In data 06/09/2021 abbiamo cancellato dall'anagrafe per irreperibilità 5 cittadini comunitari iscritti nelle liste aggiunte delle comunali. Essendo venuto meno il requisito della residenza posso procedere con la cancellazione dalle liste con la revisione dinamica prima tornata di Gennaio 2022 o devo aspettare la prossima semestrale?

 
 

RISPOSTA:

I cittadini dell'Unione Europea cancellati dall'anagrafe per irreperibilità devono essere cancellati dalle liste aggiunte in occasione della revisione semestrale delle liste "ordinarie". Rimando, a conferma, alle Direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea, la n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 per le elezioni europee e la n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994 per le elezioni comunali e circoscrizionali. Nella prima, all'articolo 9, n. 4, si dice espressamente che "Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto". Analogamente, nella seconda, all'articolo 8, n. 3: "L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto". Il principio che sottende a entrambe le Direttive è espresso nel Trattato che ha istituito la Comunità europea ed è quello di considerare il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, che devono poterli esercitare alle stesse condizioni. Le due Direttive sono state recepite, rispettivamente:
- per l'elezione del Parlamento europeo, dall'articolo 4, n. 1, del Decreto Legislativo n. 197/1996: "I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio".
- per le elezioni comunali, dall'articolo 2, n. 4, del Decreto Legge n. 408/1994, convertito con modificazioni dalla Legge n. 483/1994: "I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio". In sintesi, visto che gli elettori comunitari devono essere iscritti nelle liste elettorali e restarvi iscritti alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, si può concludere che anche per le cancellazioni d'ufficio si dovrà procedere negli stessi tempi e modi. Il cittadino comunitario iscritto nelle liste elettorali aggiunte, se viene cancellato dall'ANPR per irreperibilità, sarà quindi cancellato da dette liste in occasione della successiva revisione semestrale.

 
 

 
 

14 febbraio 2022

Annullamento in autotutela di cancellazione per irreperibilità

 
(Liliana Palmieri)
 
 

DOMANDA:

È possibile ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'annullamento in autotutela di un provvedimento di cancellazione per irreperibilità emanato nel 2018? Il cittadino è in grado di dimostrare che effettivamente aveva e ha a tutt'oggi dimora abituale all'indirizzo dove è stato dichiarato irreperibile. Se fosse possibile l'annullamento in autotutela (anche a distanza di anni), chi lo deve adottare nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe che ha emanato il primo provvedimento non è più in servizio? Il Dirigente, se non ci fosse un titolare di posizione organizzativa? Infine, come motivare l'annullamento?

 
 

RISPOSTA:

Se la cancellazione per irreperibilità ha le caratteristiche della illegittimità, il provvedimento non solo può, ma dovrebbe essere annullato in autotutela ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La competenza all'annullamento è solo ed esclusivamente dell'ufficiale d'anagrafe; non importa che non sia la stessa persona fisica che aveva provveduto alla cancellazione. È invece essenziale che sia adottato da chi ha la veste legale per farlo; per i procedimenti anagrafici la competenza, lo ripeto, è solo ed esclusivamente dell'ufficiale d'anagrafe (sindaco compreso, che è ufficiale d'anagrafe ex lege). Il tempo trascorso dalla cancellazione non è poi così lungo e, in ogni caso, per i procedimenti anagrafici non trova applicazione il termine dei dodici mesi, previsto dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché i provvedimenti anagrafici non sono provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. È invece essenziale che il provvedimento da annullare sia illegittimo; nel caso specifico l'illegittimità è data dal fatto che la persona è stata cancellata nonostante abbia mantenuto la dimora abituale all'indirizzo di iscrizione anagrafica; si è determinata, dunque, una violazione delle norme anagrafiche. Pertanto l'interessato allegherà, alla richiesta di annullamento in autotutela, tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare che la cancellazione è stata fatta nonostante sia emerso, a posteriori purtroppo, che la persona non era affatto irreperibile.

 
 

 
 

7 febbraio 2022

Cittadino extra UE e contratto di convivenza

 
(Nicola Corvino)
 
 

DOMANDA:

Un avvocato ha redatto un accordo di convivenza ai sensi dell'articolo 1 commi 36 e seguenti della Legge 20 maggio 2016, n. 76, tra un cittadino italiano residente nel nostro comune ed una cittadina brasiliana non residente in Italia. Noi sosteniamo che possiamo senz'altro registrare la convivenza ma che per iscrivere in anagrafe la cittadina brasiliana sia necessario il permesso di soggiorno o quanto meno la copia della ricevuta della raccomandata della richiesta. Il legale sostiene, invece che la registrazione dell'accordo di convivenza sia titolo sufficiente per l'iscrizione in anagrafe asserendo che vi so no sentenze della Cassazione in merito.

 
 

RISPOSTA:

Con l'ordinanza 13 aprile 2018, n. 9178, la Corte di Cassazione ha precisato che non è necessaria l'iscrizione anagrafica allo stesso indirizzo affinché possa essere costituita una convivenza di fatto, affermando che essa sussiste qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo ed abbiano assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. La convivenza di fatto, avendo natura costitutiva (fattuale) e non dichiarativa, non comporta la registrazione anagrafica, che è soggetta a disciplina speciale, se non supportata dalla effettiva coabitazione tra i conviventi. Nel caso specifico, se la coabitazione è confermata dagli accertamenti, può essere registrata la convivenza di fatto a condizione che siano osservati gli obblighi previsti dalla disciplina anagrafica. Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 7 del 1° giugno 2016, ha rilevato che "L'iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall'Ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli articoli 4 e 13, del d.P.R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 76/2016". Pur essendo la giurisprudenza orientata al riconoscimento della convivenza anche senza coabitazione, si rileva che l'Ufficiale d'anagrafe deve applicare la legge, mentre il giudice interpreta le leggi in base ai principi dell'Ordinamento e le sentenze hanno valore sempre e soltanto fra le parti in causa e non in via generale. Con la circolare n. 78 del 21 settembre 2021, il predetto Ministero ha riportato il parere dell'Avvocatura dello Stato che, all'uopo interpellata, ha affermato che dalle disposizioni della novella normativa si desume che "la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito); la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo), a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi". In conclusione, la registrazione del contratto di convivenza non può comportare automaticamente l'iscrizione anagrafica se lo straniero non è nella condizione di "regolarmente soggiornante".

 
 

 
 

31 gennaio 2022

Carta d'identità a persona con tutore

 
(Patrizia Dolcimele)
 
 

DOMANDA:

Chiedo gentilmente un chiarimento riguardo la modalità di rilascio di una carta di identità. La persona interessata ha un tutore, il quale presenterà allo sportello, il decreto di nomina del Tribunale e un certificato medico che indichi l'impossibilità permanente/temporanea (dell'interessato) di apporre la firma sul modulo di rilascio. Da quello che conosco è il tutore che può decidere per la validità all'espatrio della carta d'identità, invece la scelta della donazione degli organi e dei tessuti come può essere gestita in presenza di un tutore?

 
 

RISPOSTA:

L'articolo 4 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, dispone per i casi di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione; stabilisce al comma 1 che "la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere". Il comma 2 prevede che "la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante". Come si evince dalla norma non c'è alcuna necessità (né possibilità) di chiedere all'interessato di dimostrare il proprio impedimento o incapacità di sottoscrivere o di dichiarare: è il pubblico ufficiale che attesta nei propri atti che il soggetto gli ha dichiarato di essere impedito o incapace di firmare; se l'impedimento riguarda anche la possibilità di esprimere alcunché, toccherà ai familiari - secondo l'ordine disposto dal comma 2 - o al tutore se nominato dire quanto serve integrando la dichiarazione con la indicazione dell'esistenza di un impedimento temporaneo da parte del congiunto o interdetto per ragioni connesse al suo stato di salute. Nessun certificato medico dunque. Il titolare della carta di identità che non sia impedito (per quanto appena visto) firma sempre, a meno che non sia soggetto alla potestà genitoriale - nel qual caso firmano i genitori, o a tutela - nel qual caso firma il tutore. Relativamente alla dichiarazione sulla donazione degli organi (sia per l'accettazione che per il rifiuto) è da ritenersi - data la natura personalissima della scelta, che nessuno possa sostituire l'interdetto, salvo consenso del giudice tutelare che deve essere espresso in atti e non sottinteso in senso generale.

 
 

 
 

24 gennaio 2022

Cambio di residenza del minore: serve autorizzazione dell'altro genitore?

 
(Gianluigi Berardi)
 
 

DOMANDA:

In data 25 agosto 2021 la Sig.ra X si presenta allo sportello per depositare la richiesta di iscrizione in anagrafe con provenienza dal Comune di P., unitamente alla figlia minore anch'essa residente nel comune di P. In sede di richiesta di iscrizione questo Ufficio non ha ritenuto opportuno richiedere l'assenso da parte del padre della minore all'iscrizione anagrafica ma ha provveduto, in data 27 agosto 2021, a notificare, brevi mani, al padre della minore la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto lo stesso si era recato presso l'Ufficio a chiedere accesso agli atti avendo avuto notizia di tale trasferimento di residenza. Si specifica che al fine di predisporre la comunicazione di avvio del procedimento al padre questo Ufficio si è avvalso dell'ANPR verificando che lo stesso padre risulta attualmente residente in altro Comune della Provincia (pertanto i genitori avevano già residenze differenti). In data 3 settembre 2021 il padre della minore deposita al protocollo formale diniego al trasferimento di residenza invitando questo ufficio a non provvedere alla definizione del procedimento di iscrizione anagrafica. L'accertamento della Polizia Municipale, tra l'altro già eseguito, ha dato esito positivo, pertanto questo ufficio anche in assenza di accordo tra i genitori (naturali) è legittimato a dare seguito alla comunicazione di conclusione positiva del procedimento di mutazione anagrafica e in caso positivo in quali termini questo ufficio potrebbe rispondere alla nota di dissenso depositata al protocollo dal padre?

 
 

RISPOSTA:

Si condivide "in toto" l'orientamento ed il comportamento assunto dall'ufficiale di anagrafe che è sicuramente legittimato a dare seguito alla comunicazione di conclusione positiva del procedimento di mutazione anagrafica. In proposito si esprimono le seguenti considerazioni che possono - qualora condivise - formare oggetto di risposta alla nota di dissenso del padre al cambio di residenza della figlia minore. La registrazione anagrafica di cambio di residenza (più correttamente mutazione anagrafica a seguito dell'avvento di ANPR) discende da un preciso obbligo di legge al quale l'ufficiale di anagrafe deve obbligatoriamente adempiere entro due giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 18 del dPR 30 maggio 1989, n. 223). A seguito della registrazione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione resa, accerta l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine detti accertamenti danno esito positivo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere. Al contrario, qualora a seguito degli accertamenti anzidetti non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento della registrazione (articolo 18 bis del dPR 30 maggio 1989, n. 223). In merito all'asserito obbligo in capo all'ufficiale di anagrafe di acquisire, nei casi di cambio di residenza di minore, il consenso/autorizzazione dell'altro genitore, ovvero di non procedere in caso di diniego da parte dell'altro genitore, è necessario chiarire un assunto fondamentale: la residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale dei genitori, neppure se essi sono perfettamente d'accordo. Il compito dell'ufficiale d'anagrafe - chiarissimamente indicato all'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - è e resta la regolare tenuta dell'anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi. Per questo motivo, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale i titolari della responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono istanze di "volontà", ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli articoli 75 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. L'ISTAT (organo cui è affidata, congiuntamente al Ministero dell'Interno, l'attività di vigilanza anagrafica, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 54 del dPR 30 maggio 1989, n. 223) ha stabilito in modo chiarissimo (ISTAT Metodi e Norme serie B n. 29/1992 in commento al regolamento anagrafico) che la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (articolo 6 del dPR 30 maggio 1989, n. 223) "deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita". In altri termini, ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale. A rimarcare come la dichiarazione anagrafica sia una dichiarazione di uno stato di fatto vi è la circostanza che l'ufficiale di anagrafe può anche prescindere dall'intervento nel procedimento dei genitori del minore. Sempre l'ISTAT, a riguardo, afferma: "giova, comunque, far presente che il contenuto dell'art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l'iscrizione delle persone nell'anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l'iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela". Dal punto di vista pratico, ciò significa che non è necessario che chi rende la dichiarazione esibisca alcun atto di assenso, autorizzazione o conoscenza dell'altro genitore, né che il genitore che non rende la dichiarazione possa ostacolare il procedimento anagrafico con un suo diniego: richiedere l'assenso dell'altro genitore non soltanto ostacola la regolare tenuta dell'anagrafe (perché il genitore che ne è sprovvisto non potrebbe rendere la dichiarazione), ma configura un vero e proprio ingiustificato aggravio del procedimento. Qualora la dichiarazione sia resa da uno solo dei genitori - come è avvenuto nel caso in questione - l'altro genitore è destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ipotesi il trasferimento della dimora abituale del minore fa scattare senz'altro un possibile contro-interesse del genitore che non rende la dichiarazione. La posizione "legale" di co-interessato non significa, però, che tale soggetto debba fornire un qualsivoglia atto di assenso/autorizzazione (né l'ufficiale di anagrafe è tenuto ad assecondare un eventuale diniego da parte dell'altro genitore), ma dovrà comunque essere messo nelle condizioni, sia di conoscere la nuova residenza anagrafica del minore, sia di esercitare appieno la sua responsabilità genitoriale. Ciò in riferimento all'articolo 316 del codice civile, per cui "entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore". Va evidenziato, tuttavia - ed è questo il punto fondamentale spesso citato nelle contestazioni all'ufficiale d'anagrafe - che tale disposizione civilistica ha effetto tra le parti (cioè tra i genitori, come la disposizione che impone ai coniugi la residenza comune) ma non ha alcun effetto automatico sull'anagrafe, in quanto in tale sede la residenza del minore deve sempre corrispondere alla situazione di fatto e, conseguentemente, la dichiarazione può tranquillamente essere resa anche da un solo genitore, che ha infatti il dovere di renderla indipendentemente dalla disponibilità o dalla volontà dell'altro.

 
 

 
 

17 gennaio 2022

Richiesta trascrizione tardiva di matrimonio canonico

 
(Felicina Comoglio)
 
 

DOMANDA:

Un parroco del mio comune mi chiede la trascrizione tardiva di un matrimonio canonico celebrato nel 2019 tra due cittadini non residenti. Al momento della celebrazione la moglie era di stato civile "nubile", mentre il marito era "in attesa di delibazione" (il precedente matrimonio era stato annullato dalla sacra rota in data 13.12.2018, ma la sentenza non era ancora stata riconosciuta dal tribunale italiano). la pronuncia che riconosce l'efficacia della sentenza della Sacra Rota è stata emessa dalla Corte d'Appello in data 03/03/2020. Ora il parroco mi chiede la trascrizione presentando i seguenti documenti:
- atto matrimonio
- licenza celebrazione matrimonio canonico
- domanda per ottenere visto trascrizione tardiva matrimonio
- sentenza corte d'appello che riconosce efficacia sentenza della Sacra Rota.
Ci sono i requisiti di legge per procedere alla trascrizione di questo matrimonio?

 
 

RISPOSTA:

Con la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale da parte della Corte di Appello, il matrimonio perde i propri effetti anche nell'ordinamento civile con effetto retroattivo, cioè cessa di esistere fin dalla data della sua celebrazione: gli ex coniugi tornano allo stato libero posseduto in precedenza e possono nuovamente risposarsi con rito concordatario. Nel caso descritto però, il secondo matrimonio è stato sì celebrato dal Parroco quando la Sacra Rota aveva già annullato quello precedente, ma mentre la sentenza ecclesiastica era ancora in attesa di essere delibata al fine di esplicare effetti anche nel nostro ordinamento. Si è trattato dunque di un matrimonio "canonico", celebrato senza che fossero state effettuate preventivamente le pubblicazioni e del quale ora, che l'ex coniuge è tornato "celibe" anche per lo Stato Italiano in seguito alla delibazione della sentenza della Sacra Rota, ne viene chiesta la trascrizione nei registri di stato civile, tardivamente, cioè oltre i 5 giorni dalla celebrazione. Trovano quindi applicazione sia l'art. 8 comma 1 della Legge 121/1985 che l'art. 13 della Legge 27 maggio 1929, n. 847. Pertanto l'Ufficiale dello Stato Civile, nel rispetto di tali disposizioni, può effettuare la trascrizione dell'atto di matrimonio su richiesta non del parroco, ma dei due sposi o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione. Per procedere a tale trascrizione l'Ufficiale dello Stato Civile deve preventivamente:
- accertare la conservazione dello stato libero degli sposi dalla celebrazione del matrimonio fino alla richiesta di trascrizione;
- verificare l'insussistenza di eventuali impedimenti non derogabili al matrimonio;
- pubblicare per 10 gg. un avviso di celebrato matrimonio all'Albo Pretorio del Comune di celebrazione e in quello di residenza degli sposi (avviso ad opponendum);
- attendere che siano trascorsi 3 gg. dall'ultima pubblicazione avvenuta;
- dare lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile, ove non abbia già provveduto il Parroco al momento della celebrazione religiosa e sempre che sia possibile, in quanto ritenuto adempimento non essenziale per la validità della trascrizione dell'atto di matrimonio (Cass. 27 luglio 1962, n. 2168).
Stante la particolarità del caso, il Ministero di Grazia e Giustizia, allora competente in materia di Stato Civile, nella Circolare del 26 febbraio 1986 ha precisato che la trascrizione dell'atto di matrimonio deve essere effettuata nella parte II serie C del relativo registro.

 
 

 
 

10 gennaio 2022

Pubblicazioni di matrimonio di cittadino straniero senza "nulla osta"

 
(Thomas Stigari)
 
 

DOMANDA:

Cittadina bielorussa, iscritta anagraficamente, intende sposarsi con cittadino italiano e chiede di poter effettuare le pubblicazioni di matrimonio senza presentare il nulla osta ai sensi dell'art. 116 c.c., in quanto è richiedente asilo politico dal 2020 e la Questura le ha ritirato il passaporto, ma non ha ancora ottenuto lo status di rifugiata. Mi presenta: Permesso soggiorno rinnovato, ma con scadenza a breve; Certificazione di Stato Libero rilasciata dal Comune in Bielorussia (da tradurre); Dichiarazione sostitutiva atto notorio (autocertificazione) avente ad oggetto lo stato libero. Se non le è possibile ottenere il nulla osta presso il Consolato, l'abbiamo invita a rivolgersi all'UNHCR, ma sul sito viene indicato che "Se sei un richiedente asilo / titolare di protezione sussidiaria / titolare di protezione umanitaria e non puoi o non vuoi rivolgerti alle autorità del tuo Paese di origine, puoi chiedere all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza la pubblicazione delle nozze presentando un atto notorio firmato in Tribunale o davanti ad un notaio o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con una dichiarazione scritta dove chiarisci i motivi per i quali non puoi presentare il nulla osta rilasciato dalle autorità del tuo Paese." Ora l'avvocato dell'interessata, ci scrive che la sig.ra può chiedere le pubblicazioni per contrarre matrimonio producendo l'atto notorio e il Comune dovrà accogliere la richiesta a fronte di una giurisprudenza consolidata. Si chiede se la procedura corretta è il rifiuto (art.98 c.c.) con il quale potrà far ricorso al Tribunale o i documenti indicati dall'UNHCR possono sostituire il nulla osta.

 
 

RISPOSTA:

Purtroppo la condizione di "richiedente asilo" non è equiparata alla condizione di rifugiato e quindi l'UNHCR non è competente al rilascio del nulla osta. La soluzione proposta, cioè quella di produrre un atto notorio è stata indicata in una decisione del Tribunale di Milano (sez. IX civ. decreto 16 marzo 2016), che ha affrontato un caso di oggettiva impossibilità a produrre il nulla osta, indipendentemente dalla volontà dei nubendi e che ha riconosciuto che l'atto notorio sarebbe l'unico modo per superare l'assenza di nulla osta. Questa soluzione è certamente interessante e sarebbe anche auspicabile, de iure condendo, che forse venisse suggerita dallo stesso Ministero dell'Interno in casi limite; tuttavia, la situazione normativa vigente e le istruzioni del Ministero vanno in senso opposto. Da un lato la Corte Costituzionale con ordinanza 30 gennaio 2003 (G.U. n. 5 del 5 febbraio 2003) ha respinto, come infondata, la questione di incostituzionalità totale o parziale dell'art. 116 del codice civile posta dal tribunale di Roma argomentando, tra l'altro, sul fatto che il nulla osta, del tutto legittimo costituzionalmente, "non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale". Dall'altro lo stesso Ministero dell'Interno, nel Massimario per l'Ufficiale dello stato civile 2012 (p.114 e ss.), ha precisato "In ogni caso non possono essere accettati nulla - osta il cui contenuto sia rimesso a un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio. Mancando il nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell'art. 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto: i nubendi potranno impugnare il rifiuto in tribunale. Qualora il tribunale adito autorizzi la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere in conformità". Quanto alla pubblicazione sul sito del UNCHR, ricordo che non ha alcun valore per le autorità italiane, anche se convengo crei confusione.

 
 

 
 

03 gennaio 2022

Il "nulla osta" al rilascio della carta d'identità a cittadino non residente

 
(Noemi Masotti)
 
 

DOMANDA:

Ormai da tempo stiamo rispondendo alle richieste di nullaosta per il rilascio di CIE a cittadini non residenti nel Comune di emissione del documento, che non risulta più dovuto, trattandosi di una mera conferma dei dati già visibili in ANPR. Per sostenere la tesi alleghiamo o facciamo riferimento alle Vostre indicazioni rilasciate ai vari quesiti riferiti a tale argomento, ma nonostante ciò, rimangono molto forti le pretese di molti Comuni. Esistono ulteriori aggiornamenti in materia oltre a quanto già presente sul vostro sito?

 
 

RISPOSTA:

Il c.d. "nulla osta" richiesto al comune di residenza in occasione del rilascio della carta di identità a cittadino non residente in realtà è un documento non disciplinato da alcuna norma che si era diffuso nella prassi ma che spesso non è stato valutato correttamente. Tale comunicazione in realtà non aveva lo scopo di acquisire alcun assenso o autorizzazione da parte del comune di residenza perché, come sopra detto, si tratta di un adempimento non richiesto o previsto da alcuna disposizione, ma semplicemente serviva per avere conferma dei dati anagrafici della persona e per verificare che la stessa fosse o non fosse in possesso di una precedente carta di identità in corso di validità. Si ricorda infatti che, a differenza di quanto previsto per il rilascio del Passaporto da parte della Questura competente, il rilascio della carta di identità non è soggetto ad alcuna verifica preventiva relativamente alla sussistenza di cause ostative all'espatrio poiché, a norma dell'articolo 1 del dPR 6 agosto 1974, n. 649 "L'interessato che intenda giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'articolo 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185." In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio». Ciò significa che ai fini del rilascio della carta di identità valida per l'espatrio il funzionario comunale non deve effettuare alcun controllo preventivo e deve unicamente accertarsi che il richiedente abbia reso la suddetta dichiarazione. Il rifiuto al rilascio della carta valida per espatrio pur in presenza di tale dichiarazione dell'interessato risulterebbe illegittimo. Si aggiunge che inoltre che relativamente alle informazioni relative alla sussistenza di cause ostative all'espatrio nessun adempimento è previsto relativamente alla loro registrazione anagrafiche e al loro trattamento. Le informazioni che devono essere registrate nella scheda individuali dei soggetti residenti sono quelle elencate specificatamente all'articolo 20 del dPR 30 maggio 1989, n. 223 e tra queste non è compresa alcun dato relativo a cause ostative. Né tale adempimento è previsto dalle norme che disciplinano il rilascio della carta di identità pertanto il trattamento di tali dati e informazioni, non essendo appunto previsto da norme di legge, può configurare una violazione delle norme sul trattamento di dati personali (c.d. Privacy). Ciò chiarito, dopo il subentro del comune in ANPR le informazioni necessarie e sufficienti per il rilascio della carta di identità, come sopra specificate, sono consultabili direttamente nella banca dati nazionale. Solo nei rari casi in cui il comune di residenza non sia ancora subentrato si potrà richiedere la comunicazione nei termini sopra precisati, comunicazione che non dovrebbe essere qualificata come "nulla osta" bensì come conferma dati anagrafici.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tutti i quesiti in questa sezione sono liberamente tratti da domande a cui gli Esperti Anusca rispondono online agli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it