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Archivio Quesiti della Settimana

 
 

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28 aprile

Iscrizione anagrafica di soggetto ricoverato presso comunità terapeutica

(Andrea Antognoni)

DOMANDA:
Si chiede a quale comune competa l'iscrizione in anagrafe di un soggetto cancellato per irreperibilità da questo comune a ottobre 2025 attualmente dimorante in una comunità terapeutica in altro Comune dal 12/02/2026.
La comunità ove il soggetto è domiciliato dichiara che la permanenza dello stesso è temporanea e chiede a noi l'iscrizione " fittizia" senza fissa dimora affichè il soggetto possa accedere ai servizi assistenziali. e.
Si chiede se non sia l'altro comune a doverlo iscrivere " senza fissa dimora" in quanto comune in cui dimorava il soggetto al momento della richiesta da parte della Comunità.

 
 

RISPOSTA:
Il diretto interessato, e in particolare i servizi sociali o socio-sanitari competenti, che cioè lo hanno in carico, devono provvedere a rendere la dichiarazione di residenza secondo il criterio che risulta maggiormente aderente alla realtà e anche all'interesse di questa persona.
In linea generale, la dimora in comunità terapeutica non è soggetta ad alcuna particolare limitazione (che invece sussiste per le case di cura ai sensi dell'art. 10-bis del DPR 223/1989), pertanto la temporaneità (a meno che la persona ovviamente non stia uscendo nel giro di qualche giorno o settimana) non incide minimamente sul diritto a stabilirvi la residenza per dimora abituale. Ovviamente, come detto all'inizio, i servizi sociali o socio-sanitari competenti potrebbero anche fare un'altra valutazione, applicando - avendo loro il quadro generale relativo alla situazione di questa persona - il criterio più flessibile del domicilio, ovvero dei legami con un comune, che rappresenta quello di riferimento per il cittadino che si trovi in una particolare situazione di precarietà.
Da questo punto di vista, i servizi competenti potranno scegliere quale sia questo comune, che normalmente ricade sul comune in cui operano gli stessi servizi, o - se diverso - previo accordo tra i servizi competenti, potrebbe anche ricadere sul comune in cui è localizzata la struttura.
Non vi è quindi una regola rigidamente applicabile ma la situazione va gestita di comune accordo con i servizi competenti.
Se la richiesta viene avanzata a voi, chi vi fa la richiesta deve attestare la precarietà della dimora abituale e soprattutto il legame (domicilio) con il vostro comune, indipendentemente dal fatto che foste l'ultimo comune di residenza (elemento del tutto irrilevante).

 
 

 
 

14 aprile

Trascrivibilità di atto di nascita straniero con traduzione digitale

(Tiziana Piola)

DOMANDA:
i comunica che sono pervenuti degli atti da trascrivere a mezzo avvocato, a seguito di ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Gli atti sono firmati in originale e corredati da traduzione recante la firma digitale del traduttore. Sul retro dell'atto è presente una frase in portoghese che certifica che il documento è conforme a quello estratto dal fascicolo elettronico. Si chiede un parere in merito a: La trascrivibilità dell'atto di nascita così com'è, senza traduzione della frase in portoghese presente sul retro; La trascrivibilità dell'atto qualora la suddetta frase venisse tradotta in italiano; Più in generale, se documenti di questo tipo possano essere ritenuti conformi e trascrivibili, considerando che sempre più spesso giungono agli uffici in questa forma e ci viene detto che sono trascrivibili perchè c'è scrittoc he il docmuneto è conforme all'orginale digitale. In allegato si trasmettono copia dell'atto e della traduzione.

 
 

RISPOSTA:
La firma è l'elemento essenziale per attribuire la paternità del documento, insieme al sigillo, anche nelle convenzioni internazionali. Il documento digitale invece può essere attribuito ad un autore solo attraverso soluzioni informatiche, cioè attraverso il sistema di firme elettroniche che possono assumere caratteristiche tecniche diverse, a seconda dei produttori di software e della normativa di riferimento. Le firme elettroniche non sono mai in altre parole nell'assoluta disponibilità dell'autore ma sono legate alla tecnologia informatica, mentre la sottoscrizione è direttamente legata alla persona e da essa inscindibile. Questo primo aspetto dovrebbe evidenziare come esse non siano universali e come anche chiamarle "firme" è un accostamento alla sottoscrizione fisica meramente fittizio, di comodo. La firma digitale consiste nella creazione di un file, definito "busta crittografica", che racchiude al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore. L'autenticità del certificato è garantita da un'Autorità di certificazione. Il fatto che non siano universali ma create e disciplinate dai singoli ordinamenti pone il problema - attualissimo - di come trattare le firme che provengono dall'esterno. Una recentissima sentenza del T.A.R. 10547/2023 Lazio ha precisato che "nel caso di specie il ricorrente ha prodotto una mera copia analogica delle traduzioni degli atti sottoscritte in forma digitale dal traduttore autorizzato, munita di apostille (in originale), la quale, come noto, vale unicamente a certificare la paternità della sottoscrizione apostillata e non anche la conformità della copia analogica all'originale del documento su cui è apposta. il giudice amministrativo risolve un equivoco sul quale si sono visti scivolare anche ufficiali dello stato civile di grande esperienza, e cioè che l'apostille è una cosa, mentre l'atto sottostante è documento completamente diverso. Il TAR ha richiamato il Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, recante "Guida all'Applicazione" del regolamento "la cui vincolatività nei confronti ufficiale di stato civile, "tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno" discende direttamente dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 - prevede, al par. 3.3., che "Gli atti formati da autorità straniere trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale). Tali caratteristiche non consentono di utilizzare per la relativa trasmissione il fax, ma richiedono che vengano inviati i documenti in originale o per copia dichiarata conforme all'originale dall'autorità competente." Quindi 1) l'asseverazione o firma autenticata del traduttore giurato portoghese è effettivamente esente da legalizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett d) del regolamento 1191/2016 ("le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata, ma deve avere la firma autografa.

 
 

 
 

31 MARZO

Irreperibilità - ricomparsa

(Liliana Palmieri)

DOMANDA:
In data 23.10.2025, lo scrivente Ufficio ha provveduto a cancellare per irreperibilità accertata cittadino marocchino (titolare di carta di soggiorno), dopo più di 1 anno di accertamenti. In data 22.1.2026 i servizi sociali dello scrivente Comune sono stati attivati dall'Azienda Consortile Servizi alla Persona del capoluogo di provincia, la quale ha trasmesso segnalazione relativamente al soggetto suddetto ( vedi allegato), il quale sembrerebbe versare in condizioni di grave disagio sociale, negli ultimi anni ha "vagabondato" sul territorio di diversi Comuni anche di altre province, come senza fissa dimora, ma non è più stato presente nel nostro Comune, dove non ha più nessun riferimento familiare ne contatti di nessun genere. Avendo "perso" la pensione di invalidità, dopo essere stato cancellato per irreperibilità, ora i S.S. e il Sindaco chiedono allo scrivente Ufficio quale sia la soluzione e quale Comune sia competente per il ripristino di una residenza anche come senza fissa dimora. Il Sindaco mi chiede se sia possibile e se esiste l'istituto della "RESIDENZA AMMINISTRATIVA" ( non iscrizione anagrafica) come ultimo Comune di residenza, esclusivamente ai fini del ripristino della pensione e per garantire la rintracciabilità del cittadino per tutti gli atti e le comunicazioni amministrative e previdenziali. A mio modesto parere, non essendo più presente sul Ns. territorio, non credo sia percorribile la soluzione predetta, bensì il soggetto abbia diritto ad essere iscritto come senza fissa dimora nel Comune dove ad oggi risulta prevalentemente presente ( dormitorio comunale con presa in carico dai S.S.), seppure il Comune in oggetto abbia già comunicato ai S.S. l'impossibilità di procedere in quanto trattasi di situazione temporanea di emergenza.

 
 

RISPOSTA:
Gentile collega, quanto rappresentato nel quesito dimostra da un lato l'importanza della registrazione anagrafica, dall'altro la necessità di un doveroso coordinamento fra i vari soggetti coinvolti. Al di là di quanto sostenuto dai servizi sociali dei rispettivi comuni, è evidente che questa persona DEVE essere iscritta in anagrafe. Se è vero, come sembrerebbe, che questa persona attualmente è seguita dai servizi sociali dell'altro comune, dovrebbe essere iscritta, anche come senza fissa dimora, nell'altro comune. La temporaneità della presa in carico non è un motivo sufficiente per non procedere in tal senso, nella considerazione che la registrazione anagrafica come senza fissa dimora ben potrà essere aggiornata al mutare del domicilio di questa persona. Mi permetto una considerazione: questi contrasti di vedute fra uffici finiscono per pregiudicare la posizione delle persone più deboli. Suggerisco, pertanto, di mettersi in contatto con l'ufficio anagrafe dell'altro comune, affinché l'ufficiale di anagrafe (e non altri soggetti, che possono e dovrebbero collaborare) si adoperi affinché questa persona possa essere iscritta come senza fissa dimora, che ha come elemento atto a comprovare la sussistenza del domicilio (art. 2 terzo comma L. n. 1228/1954) la circostanza della presa in carico da parte dei servizi sociali. Peraltro, nessuna norma dell'ordinamento anagrafico subordina la registrazione come persona senza fissa dimora alla "validazione" da parte dei servizi sociali; questi ultimi non hanno, in altri termini, il potere di autorizzare la registrazione anagrafica, ma possono, ovviamente, rappresentare il "gancio" per la corretta e doverosa registrazione anagrafica della persona senza fissa dimora. Per quanto concerne la "residenza amministrativa", questo concetto è sconosciuto al nostro ordinamento; esistono, invece, le norme dell'ordinamento anagrafico che prevedono, per le persone senza fissa dimora, la registrazione nel comune di domicilio.

 
 

 
 

24 MARZO

Trascrivibilità di atto di nascita straniero con traduzione digitale

(Tiziana Piola)

DOMANDA:
Sono pervenuti degli atti da trascrivere a mezzo avvocato, a seguito di ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Gli atti sono firmati in originale e corredati da traduzione recante la firma digitale del traduttore. Sul retro dell'atto è presente una frase in portoghese che certifica che il documento è conforme a quello estratto dal fascicolo elettronico. Si chiede un parere in merito a: La trascrivibilità dell'atto di nascita così com'è, senza traduzione della frase in portoghese presente sul retro; La trascrivibilità dell'atto qualora la suddetta frase venisse tradotta in italiano; Più in generale, se documenti di questo tipo possano essere ritenuti conformi e trascrivibili, considerando che sempre più spesso giungono agli uffici in questa forma e ci viene detto che sono trascrivibili perchè c'è scrittoc he il docmuneto è conforme all'orginale digitale. In allegato si trasmettono copia dell'atto e della traduzione. 

 
 

RISPOSTA:
A firma è l'elemento essenziale per attribuire la paternità del documento, insieme al sigillo, anche nelle convenzioni internazionali. Il documento digitale invece può essere attribuito ad un autore solo attraverso soluzioni informatiche, cioè attraverso il sistema di firme elettroniche che possono assumere caratteristiche tecniche diverse, a seconda dei produttori di software e della normativa di riferimento. Le firme elettroniche non sono mai in altre parole nell'assoluta disponibilità dell'autore ma sono legate alla tecnologia informatica, mentre la sottoscrizione è direttamente legata alla persona e da essa inscindibile. Questo primo aspetto dovrebbe evidenziare come esse non siano universali e come anche chiamarle "firme" è un accostamento alla sottoscrizione fisica meramente fittizio, di comodo. La firma digitale consiste nella creazione di un file, definito "busta crittografica", che racchiude al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore. L'autenticità del certificato è garantita da un'Autorità di certificazione. Il fatto che non siano universali ma create e disciplinate dai singoli ordinamenti pone il problema - attualissimo - di come trattare le firme che provengono dall'esterno. Una recentissima sentenza del T.A.R. 10547/2023 Lazio ha precisato che "nel caso di specie il ricorrente ha prodotto una mera copia analogica delle traduzioni degli atti sottoscritte in forma digitale dal traduttore autorizzato, munita di apostille (in originale), la quale, come noto, vale unicamente a certificare la paternità della sottoscrizione apostillata e non anche la conformità della copia analogica all'originale del documento su cui è apposta. il giudice amministrativo risolve un equivoco sul quale si sono visti scivolare anche ufficiali dello stato civile di grande esperienza, e cioè che l'apostille è una cosa, mentre l'atto sottostante è documento completamente diverso. Il TAR ha richiamato il Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, recante "Guida all'Applicazione" del regolamento "la cui vincolatività nei confronti ufficiale di stato civile, "tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno" discende direttamente dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 - prevede, al par. 3.3., che "Gli atti formati da autorità straniere trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale). Tali caratteristiche non consentono di utilizzare per la relativa trasmissione il fax, ma richiedono che vengano inviati i documenti in originale o per copia dichiarata conforme all'originale dall'autorità competente." Quindi 1) l'asseverazione o firma autenticata del traduttore giurato portoghese è effettivamente esente da legalizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett d) del regolamento 1191/2016 ("le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata, ma deve avere la firma autografa.

 
 

 
 

17 MARZO

Attribuzione cittadinanza italiana ex art. 3 bis della legge n. 91/1992

(Grazia Benini)

DOMANDA:
Buongiorno, sono in difficoltà per richiesta da parte di avvocato riguardo la cittadinanza di un bambino nato in Egitto. L'avvocato sostiene che bisogna adottare il beneficio di legge, ai sensi della lettera d). Il genitore (cittadino egiziano) ha acquisito la cittadinanza italiana nel 2023. Il figlio nasce in Egitto il 10-04-2025. In data 22-10-2025 viene iscritto in anagrafe nel mio Comune. E' corretto che il bambino attenda i 2 anni di convivenza con il genitore in Italia perchè Le venga riconosciuta la cittadinanza? L'avvocato sostiene il contrario per acquisto cittadinanza jure sanguinis. Io ho invece spiegato al genitore che jure sanguinis (diritto di sangue) è un principio giuridico che permette di acquisire la cittadinanza di un paese per discendenza, cioè attraverso i propri genitori o antenati, indipendentemente dal luogo di nascita, come nel caso dell'Italia dove un figlio di cittadino italiano è automaticamente italiano.. Le allego il file della lettera inviata dall'avvocato. Grazie, avrei bisogno di chiarimento in merito

 
 

RISPOSTA:
Avete entrambi confuse le disposizioni normative . L'articolo 1 della legge 91/1992 prevede che sia italiano chi nasce da cittadino italiano e se il bambino fosse nato in Italia sarebbe già dalla nascita cittadino italiano , ma è nato in Egitto quindi oltre all'articolo 1 della legge 91/1992 occorre applicare l'articolo 3-bis: il bambino in quanto nato all'estero ed in possesso di altra cittadinanza non sarà cittadino italiano a meno che non sia applicabile una delle condizioni previste dall'articolo 3-bis. Nel caso specifico è applicabile la lettera d) : un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio: il padre ha acquistato la cittadinanza il 3.12.2023 ed ha mantenuto la residenza in Italia sino alla data di nascita del figlio avvenuta il 22.10.2025 , quindi due anni di residenza successivi all'acquisto e prima della data di nascita del figlio. Il minore è quindi cittadino italiano dalla nascita : si suggerisce di predisporre un provvedimento nel quale darete atto di quanto sopra che non sarà nè trascritto nè annotato e di procedere di seguito alla trascrizione dell'atto nascita del minore.

 
 

 
 

10 MARZO

Addebito spese per funerale di povertà

(Lorella Capezzali)

DOMANDA:
Si chiede quale sia il comune a cui devono essere addebitate le spese per un funerale di povertà, a seguito disinteresse da parte dei familiari, di un cittadino residente nel comune in cui si trova l'RSA. La retta dell'istituto è pagata dal comune di precedente residenza (prima dell'ingresso in RSA) e pertanto per analogia si chiede se anche le spese funerarie sono a suo carico? E se sì per quale normativa.
Oppure è di competenza del comune sede dell'RSA di cui il cittadino è attualmente residente?

 
 

RISPOSTA:
'art. 1, comma 7-bis, della legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4 dell'art. 12 del legge n. 440/1987, dispone che "la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.".
I suddetti servizi funerari, pertanto, rivestono carattere di gratuità esclusivamente nei casi normativamente previsti: decesso di persona non abbiente od appartenente a famiglia bisognosa e quindi non in grado di sostenere in tutto o in parte i costi del funerale o per la quale nessuno dei familiari manifesti interesse alla sepoltura. L'accertamento dello stato di indigenza o di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia, non essendo materia inerente il regolamento nazionale di polizia mortuaria, va necessariamente effettuato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni sociali ed assistenziali. La gratuità dei servizi rimane limitata ai decessi dei residenti, mentre per i non residenti il Comune di decesso o imputerà i costi del funerale al Comune di residenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, oppure attenderà che il comune di residenza si attivi di conseguenza, trattandosi di intervento socio-assistenziale a favore del deceduto ed al Comune di morte competerà l'onere della sepoltura per inumazione anche se trattasi di persona non residente. La Corte dei Conti sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige si è espressa con deliberazione n. 6/2016 del 16.03.2016 individuando il comune di residenza in vita del deceduto (considerando prevalente gli obblighi assistenziali conseguenti alla legge 328/2000) competente al sostenimento delle spese, mentre il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 29 novembre 2019, n. 419 individua la competenza del comune di decesso richiamando il disposto dell'art. 50 DPR 285/1990 per la prevalenza dell'interesse igienico sanitario e dell'urgenza dell'agire. Se la scelta di sepoltura ricadesse sulla cremazione, la situazione trova la relativa disciplina nell'art. 5, comma 1 della L. 130/2001 secondo il quale "Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2." In sintesi nel caso prospettato si ritiene cheil costo del funerale debba gravare sul comune di residenza (fornitura cofano e servizio funebre), essendo lo stesso competente per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali, valutando la situazione di indigenza dei familiari del defunto o la ripetibilità delle somme rispetto al patrimonio degli eventuali aventi titolo. Al comune di decesso competerà la messa a disposizione di una sepoltura per inumazione.
Per la competenza alla gestione del procedimento in oggetto, si ritiene da attribuire ai servizi sociali quale intervento socio-assistenziale a favore del deceduto residente.

 
 

 
 

3 MARZO

Scissione di nucleo

(Romano Minardi)

DOMANDA:
Scriviamo in merito a una scissione di nucleo.
A chiederla è un signore dal 1942 che si trova convivente con un altro signore del 1966, figlio della compagna deceduta a giugno 2025. In pratica, il signore del 1942 nel 2015 fece un cambio di indirizzo andando a convivere con la compagna la quale risiedeva con il figlio.
Essendo venuta a mancare la compagna, si può ipotizzare la fine del legame affettivo e pertanto procedere alla scissione?

 
 

RISPOSTA:
E' un caso molto particolare che si presta a diverse considerazioni e a diverse soluzioni.
E' normale che questo signore abbia dichiarato la sussistenza del vincolo affettivo con la compagna al momento in cui ha trasferito la sua residenza insieme a Lei. Il figlio della compagna doveva far parte, obbligatoriamente, della famiglia della madre per il vincolo di parentela. Di conseguenza, è stata formata correttamente un'unica famiglia anagrafica in cui uno dei componenti (la signora) era legata da vincolo di parentela con il figlio e da vincolo affettivo con il compagno. Ora è pur vero che una famiglia formatasi sulla base della dichiarazione della sussistenza di un vincolo affettivo non può essere scissa a seguito della sola dichiarazione di cessazione del vincolo. Si vedano, in proposito le disposizioni dell'Istat nelle "Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al regolamento anagrafico, in "Metodi e norme" ed. 1992, dove si legge:
"La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione".
Si deve osservare, però, che nel caso oggetto del quesito, il signore ha dichiarato la sussistenza del vincolo affettivo con la sua compagna e non anche con il figlio di Lei. Forse tale dato si evince dalla dichiarazione resa al momento del trasferimento della residenza o, in mancanza, si deve ritenere scontato.
Ad una condizione soggettiva e personale come l'affettività non può certo essere applicata la proprietà transitiva, fino al punto di considerare la dichiarazione affettiva resa nei confronti della compagna, automaticamente estesa anche al figlio di Lei. Sulla base di queste considerazioni, ispirate ai principi in materia di formazione della famiglia anagrafica e ai principi generali di ragionevolezza, si ha motivo di ritenere che il decesso della compagna abbia fatto venir meno l'unico legame affettivo esistente nella famiglia anagrafica in questione; quello tra il signore superstite e la sua compagna deceduta. Pertanto, si ritiene legittima la scissione della famiglia anagrafica, salvo dichiarazione dell'esistenza di un legame affettivo tra i superstiti di questa famiglia, e cioè il signore e il figlio della compagna deceduta.

 
 

 
 

24 FEBBRAIO

Cancellazione da Aire ultracentenario

(Gimigliano Roberto)

DOMANDA:
Ho chiesto info al Consolato d'Italia di New York, in base alla circ. 83/2025, su una elettrice ultracentenaria, iscritta in Aire dal 1990 e regolarmente presente negli elenchi degli elettori all'estero delle varie consultazioni elettorali con posizione "Allineato".
Il Consolato risponde che la connazionale non è iscritta Aire nel loro schedario pertanto non sarebbe possibile trasmettere l'eventuale Cons01 di cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi 100 anni dalla nascita. Adesso come la cancello? 

 
 

RISPOSTA:
E' comprensibile che la situazione crei difficoltà, data la discordanza tra i dati in vostro possesso (iscritta AIRE dal 1990, presente negli elenchi elettorali con posizione "Allineato") e la risposta del Consolato.
La cancellazione per irreperibilità presunta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera d) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato, prevede effettivamente la possibilità di cancellare il cittadino AIRE trascorsi cento anni dalla nascita, salvo prova contraria. Il problema è che il Consolato non riconosce l'iscrizione nei propri schedari e quindi non può formalizzare il Cons01 per irreperibilità. Ecco i passaggi che si possono tentare per risolvere la situazione, focalizzandosi sul vostro ruolo di Comune:
1. Riferimento alla Legge 470/1988 (Irreperibilità Presunta)
Dato che la cittadina ha superato i 100 anni (presupposto per l'irreperibilità presunta) e il Consolato non fornisce un atto di esistenza in vita (anzi, nega l'iscrizione nei propri schedari, il che rafforza il concetto di "irreperibilità" dal loro punto di vista), voi come Comune potete avviare la cancellazione d'ufficio per irreperibilità presunta.
L'Ufficiale di Anagrafe deve accertare la presenza degli elementi previsti dalla norma (età ultracentenaria) e l'assenza di "prova contraria" (il Consolato non ne ha fornita alcuna). Potreste anche richiamare il fatto che, essendo "Allineato" negli elenchi elettorali, la sua posizione è rimasta "bloccata" senza aggiornamenti (come morte o rientro) per lungo tempo. Il provvedimento di cancellazione d'ufficio andrà motivato richiamando l'art. 4, comma 1, lett. d) n. 1 della Legge 470/88 e l'esito negativo della richiesta al Consolato, che ha dichiarato la connazionale non iscritta nel loro schedario e, di conseguenza, non in grado di trasmettere il Cons01 di irreperibilità. Una volta emesso il provvedimento comunale di cancellazione AIRE per irreperibilità presunta, dovrete comunque inviare la comunicazione di variazione anagrafica (o il Cons di cancellazione AIRE) sia al MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGIT) sia all'Ufficio consolare di New York. In allegato, o nel corpo della comunicazione, è opportuno chiarire che la cancellazione è stata eseguita d'ufficio in base alla Legge 470/88 (ultracentenaria) e che il Comune ha preso atto della comunicazione del Consolato sulla sua mancata iscrizione nello schedario consolare, elemento che ha contribuito alla decisione per irreperibilità. La cancellazione dall'AIRE comporterà la successiva cancellazione dalle liste elettorali degli italiani residenti all'estero per perdita della cittadinanza (in questo caso, per irreperibilità presunta che è un caso di cancellazione d'ufficio, non per perdita del diritto di voto in sé, ma per la cessazione della residenza AIRE).
In sintesi, se il Consolato non fornisce il Cons01 perché non la trova nel proprio schedario, voi potete e dovete procedere con la cancellazione d'ufficio per irreperibilità presunta (ultracentenaria) come stabilito dalla Legge 470/88, e successivamente notificare il provvedimento al Consolato e al Ministero.

 
 

 
 

17 FEBBRAIO

Richiesta attestazione permanente

(Liliana Palmieri)

DOMANDA:
Mi chiedono l'attestazione permanente due coniugi che hanno una attività lavorativa. La moglie risulta socia accomandante. Per gli anni interessati ovvero dal 2020 al 2024, la stessa risulta a carico del marito solo nel 2020, poi è divenuta socia accomandante della ditta. Chiedo se questa posizione sia sufficiente per il rilascio dell'attestazione permanente oppure devo chiedere un'assicurazione sanitaria privata o altro ancora. Inoltre hanno un figlio 19enne studente a carico e convivente con i genitori, credo che non ci siano problemi per il rilascio dell'attestazione permanente.

 
 

RISPOSTA:
Gentile collega, anzitutto occorre precisare il concetto di vivenza a carico non ha rilievo per il coniuge; il coniuge è familiare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 30/2007 a prescindere dalla condizione di vivenza a carico, condizione che è invece necessaria per far acquisire la qualità di familiare al discendente ultraventunenne e all'ascendente. Ciò premesso, matura il diritto al soggiorno permanente chi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni. Vediamo meglio: ai sensi dell'art. 16 Dir. 2004/38/CE e dell'art. 14 d.lgs. n. 30/2007 "Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13". Ciò significa che ha diritto all'attestato permanente (avendo maturato il diritto di soggiorno permanente) il cittadino dell'Unione che dimostra di aver posseduto i requisiti per un periodo di 5 anni consecutivi (non necessariamente gli ultimi 5 anni) e che ha soggiornato sempre per i predetti 5 anni consecutivi nel territorio nazionale (salve le brevi interruzioni previste dall'art. 14 comma 3 "La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente 6 mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, ovvero da assenze fino malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, un altro Stato membro o in un Paese terzo"). La dimostrazione del possesso dei requisiti è abbastanza agevole per il cittadino che ha lavorato per almeno 5 anni continuativi; costui ha diritto all'attestato permanente sulla base della prova dell'attività lavorativa, subordinata o autonoma, per un periodo di 5 anni e della dichiarazione che ha soggiornato continuativamente per i predetti 5 anni (il decreto legislativo n. 30/2007 e la direttiva n. 2004/38/CE non fanno riferimento alla residenza ma al soggiorno legale). Potrebbe anche darsi il caso che l'interessato abbia lavorato per un periodo inferiore ai cinque anni ma abbia posseduto requisiti di altra natura; ad esempio potrebbe avere avuto risorse economiche sufficienti ed un titolo di copertura dei rischi sanitari (polizza sanitaria o iscrizione al SSN) oppure potrebbe essere stato familiare di cittadino dell'Unione con autonomi requisiti di soggiorno. Quanto sopra illustrato è utile per una panoramica generale: riferendosi al caso esposto nel quesito, il lavoratore autonomo che dimostra di aver lavorato per 5 anni (soggiorno legale) e dichiara di aver soggiornato in via continuativa ha maturato il diritto di soggiorno permanente; ha maturato il diritto di soggiorno permanente anche la moglie, che ha maturato i requisiti in parte come familiare del lavoratore, in parte autonomamente; il figlio infraventunenne (non occorre la vivenza a carico per i motivi sopraesposti) ha maturato il diritto di soggiorno permanente in quanto anche esso è familiare di persona che ha lavorato per 5 anni (ossia che ha soggiornato legalmente per cinque anni).

 
 

 
 

10 FEBBRAIO

Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana dopo la legge n. 74/2025

(Grazia Benini)

DOMANDA:
Mi è stata fatta la richiesta di rendere la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 1 ter D.L. 36/2025 e del punto 5 della Circolare del Ministero dell'Interno 28185 del 28.05.2025. Orbene, la richiedente, è nata in Italia ed ha risieduto per almeno due anni nel territorio italiano prima che emigrasse in Canada, motivo per cui ha diritto al riacquisto cittadinanza italiana, ai sensi della vigente legge in materia. Pertanto, per rendere la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza deve richiedere la residenza in Italia (come previsto dall'art. 13 Legge 91/1992, ancora in vigore) o non serve essendo già stata ivi residente per almeno due anni prima della perdita della cittadinanza?

 
 

RISPOSTA:
L'articolo 23 della legge 91/1992 non è stato modificato quindi le dichiarazioni di cittadinanza comprese quelle relative al riacquisto devono essere rese innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o se la residenza è all'estero innanzi all'autorità consolare. L'articolo 17 introdotto dalla legge di conversione ha reso possibile il riacquisto a determinate categorie di ex concittadini senza l'obbligo di trasferire la residenza in Italia, requisito invece essenziale per tutte le ipotesi di riacquisto previste dall'articolo 13. Quindi se l'ex concittadino permane all'estero dichiarerà la sua volontà di riacquisto innanzi al Console ai sensi dell'art. 17 mentre se trasferirà la residenza in Italia renderà la dichiarazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 13, senza alcun termine.

 
 

 
 

3 FEBBRAIO

Mutazione anagrafica di persona ricoverata in struttura riabilitativa

(Antognoni Andrea)

DOMANDA:
Una cittadina ha richiesto l'iscrizione anagrafica in questo Comune per sé stessa e per la madre. Quest'ultima risulta ricoverata in una struttura riabilitativa da alcuni mesi e, dalla carta d'identità risulta impossibilitata alla firma (quindi impossibilitata a firmare la dichiarazione di cambio residenza). È comunque fattibile procedere con il cambio di residenza per entrambe, anche se nell'abitazione è presente solamente la figlia e non la madre attualmente ricoverata?

 
 

RISPOSTA:
E' certamente corretto procedere con il cambio di residenza di entrambe le signore a patto che sia adeguatamente comprovata la condizione della madre di persona ricoverata e quindi attualmente non presente in quello che sarebbe comunque il suo luogo di dimora abituale. La condizione delle persone ricoverate e, in generale, di tutti coloro che si trovano per fatti contingenti e di natura temporanea (ancorché di lungo periodo) assenti dal luogo di residenza, restano iscritti nella famiglia anagrafica e, in caso di trasferimento della famiglia, si trasferiscono con loro, salvo naturalmente diversa volontà e casi particolari, come prevede l'art. 10-bis del DPR 223/1989.
Nel caso di specie, sarà sufficiente documentare la condizione della signora nonché accertarsi che la dimora abituale della famiglia sia ora nel vostro Comune (ad esempio perché non vi sono altri familiari o perché non si ha più disponibilità dell'alloggio nel precedente indirizzo). Alla signora andrà comunque inviata la comunicazione di avvio del procedimento.

 
 

 
 

27 GENNAIO

Scissione di nucleo

(Romano Minardi)

DOMANDA:
Scriviamo in merito a una scissione di nucleo.
A chiederla è un signore dal 1942 che si trova convivente con un altro signore del 1966, figlio della compagna deceduta a giugno 2025. In pratica, il signore del 1942 nel 2015 fece un cambio di indirizzo andando a convivere con la compagna la quale risiedeva con il figlio.
Essendo venuta a mancare la compagna, si può ipotizzare la fine del legame affettivo e pertanto procedere alla scissione?

 
 

RISPOSTA:
E' un caso molto particolare che si presta a diverse considerazioni e a diverse soluzioni.
E' normale che questo signore abbia dichiarato la sussistenza del vincolo affettivo con la compagna al momento in cui ha trasferito la sua residenza insieme a Lei. Il figlio della compagna doveva far parte, obbligatoriamente, della famiglia della madre per il vincolo di parentela. Di conseguenza, è stata formata correttamente un'unica famiglia anagrafica in cui uno dei componenti (la signora) era legata da vincolo di parentela con il figlio e da vincolo affettivo con il compagno. Ora è pur vero che una famiglia formatasi sulla base della dichiarazione della sussistenza di un vincolo affettivo non può essere scissa a seguito della sola dichiarazione di cessazione del vincolo. Si vedano, in proposito le disposizioni dell'Istat nelle "Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al regolamento anagrafico, in "Metodi e norme" ed. 1992, dove si legge:
"La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione". Si deve osservare, però, che nel caso oggetto del quesito, il signore ha dichiarato la sussistenza del vincolo affettivo con la sua compagna e non anche con il figlio di Lei. Forse tale dato si evince dalla dichiarazione resa al momento del trasferimento della residenza o, in mancanza, si deve ritenere scontato. Ad una condizione soggettiva e personale come l'affettività non può certo essere applicata la proprietà transitiva, fino al punto di considerare la dichiarazione affettiva resa nei confronti della compagna, automaticamente estesa anche al figlio di Lei.
Sulla base di queste considerazioni, ispirate ai principi in materia di formazione della famiglia anagrafica e ai principi generali di ragionevolezza, si ha motivo di ritenere che il decesso della compagna abbia fatto venir meno l'unico legame affettivo esistente nella famiglia anagrafica in questione; quello tra il signore superstite e la sua compagna deceduta. Pertanto, si ritiene legittima la scissione della famiglia anagrafica, salvo dichiarazione dell'esistenza di un legame affettivo tra i superstiti di questa famiglia, e cioè il signore e il figlio della compagna deceduta.

 
 

 
 

20 GENNAIO

Richiesta convivenza di fatto da parte di non residenti

(Romano Minardi)

DOMANDA:
Presso i nostri uffici è pervenuta un'istanza (che si allega) protocollata direttamente all'Ufficio Protocollo da parte di due individui non residenti che richiedono la registrazione anagrafica della convivenza di fatto. Cosa fare in questo caso specifico? Quale procedimento attuare? N.B. Il contratto di locazione non è allegato come invece riporta nell'istanza, ma sono allegati solo il passaporto brasiliano e la carta d'identità bulgara.
Si prega di citare la normativa di riferimento per il caso concreto.

 
 

RISPOSTA:
Con l'espressione "non residenti" cosa si intende? Sono residenti in altro comune o non sono residenti in nessun comune per cui provengono dall'estero? Sono due condizioni lontanissime tra di loro.
La mia risposta riguarda il caso in cui nessuno dei due sia residente in Italia o, quanto meno, non sia residente in Italia il cittadino extracomunitario. In questo caso, Il cittadino straniero, per avere diritto all'iscrizione, deve esibire il permesso di soggiorno! oltre al passapporto. Solo così avrà diritto all'iscrizione anagrafica e, di conseguenza, anche alla registrazione della "convivenza di fatto" e alla annotazione del "contratto di convivenza". Questa inevitabile sequenza ce la ricorda il Ministero dell'interno con la circolare n. 78/2021 che, riportando il parere dell'avvocatura dello Stato, dispone:
"...Afferma l'Avvocatura Generale che "dalla disciplina surrichiamata, emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili:
un legame affettivo di coppia (requisito):
- la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo);
- a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi.".
In conclusione, la Convivenza di fatto ed, eventualmente, il contratto di convivenza NON possono essere lo strumento per ottenere il diritto all'iscrizione anagrafica da parte di un cittadino straniero, se prima non esibisce il permesso di soggiorno che è il requisito necessario e indispensabile per avere diritto all'iscrizione anagrafica, salvo le eccezioni previste da leggi o Circolari che, però, in relazione alla convivenza di fatto non esistono, anzi, ci dicono il contrario.
Esiste sempre la possibilità per gli interessati di rivolgersi ad un Tribunale e, in quel caso, l'ufficiale d'anagrafe si atterrà a ciò che stabilisce il Giudice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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