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Quesito della Settimana

 
 

Ogni settimana Anusca propone un quesito scelto tra i più interessanti risolti dai nostri Esperti.

 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che fra i servizi per i Soci Individuali e i Comuni iscritti in Quota D ed E è disponibile l'Archivio Quesiti Risolti (a sinistra): una banca dati di migliaia di risposte degli esperti Anusca sempre aggiornata e in quotidiano arricchimento.

Se invece hai perso qualche uscita nelle settimane precedenti puoi cercala nell'Archivio dei Quesiti della Settimana (a destra).

 
 
 
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Raccolta firma per elezioni europee.

 
 
 

DOMANDA:

 

Abbiamo ricevuto una pec con moduli di sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni europee 2024, come dobbiamo comportarci? È obbligatorio stampare a colori i moduli e pubblicizzare sul sito la raccolta firme? Possono firmare solo i residenti (e come comportarsi se un residente non fosse ancora iscritto nelle liste elettorali)? Dobbiamo contestualmente all'autentica produrre certificazione elettorale? Avendo anche le elezioni amministrative, mi chiedo se anche le sottoscrizioni delle liste dei candidati al consiglio comunale saranno raccolte presso l'ufficio elettorale.

 
 
 

RISPOSTA: (a cura di Enza Augelli)

 

Questo tipo di richiesta è stata inoltrata a moltissimi comuni. In alcuni casi veniva anche chiesto di procedere a pubblicizzare la raccolta stessa. In merito alla richiesta di stampare la modulistica per la raccolta firme e dare pubblicità, si ritiene che non c'è alcuna ragione per la quale gli uffici comunali debbano farsi carico di un adempimento che non è previsto da alcuna norma e che comporterebbe per l'Amministrazione una responsabilità e un onere che sono in capo esclusivamente ai promotori delle candidature. A mio parere si può semplicemente rispondere al richiedente che la normativa vigente non prevede che gli Uffici comunali stampino modulistica per conto dei promotori dei partiti e movimenti politici che intendono presentare candidature. Anche il Ministero dell'interno recentemente, su richiesta di una Prefettura, si espressa sostenendo che "i partiti non possono scaricare oneri sui comuni né farsi pubblicità sui siti istituzionali degli Enti. Tale partito dovrà a sue spese fornire la modulistica agli uffici elettorali comunali e utilizzare propri canali per ogni comunicazione rivolta ai cittadini potenziali sostenitori". In merito alla raccolta delle firme presso il Comune, non vi è alcun obbligo derivante da una norma di legge, ma è facoltà dell'amministrazione o consuetudine consolidatasi nel tempo prevedere che la raccolta delle firme possa avvenire presso un ufficio del comune e spesso, in questi casi, si individua l'ufficio elettorale. Sarà cura dei partiti, movimenti o presentatori delle liste, consegnare i moduli all'ufficio (si suggerisce di predisporre un modulo con il quale il consegnatario dei modelli attesti il numero di moduli consegnati ed al momento della restituzione si faccia firmare per ricevuta) l'ufficio procederà alla raccolta delle sottoscrizioni ed al rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. I certificati potranno anche essere cumulativi. La raccolta delle firme a sostegno di liste e candidature (per qualsiasi tipo di consultazione) deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (dPR n. 361/1957, articolo 20). La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Si richiama anche l'articolo 20 del dPR 30/3/1957, n. 361: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto". Per poter procedere all'autentica delle firme dei sottoscrittori è necessario che venga predisposto un apposito atto di incarico. Nell'atto di incarico è necessario richiamare l'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, ai sensi del quale sono ora competenti ad eseguire le autenticazioni in materia elettorale, tra gli altri soggetti, anche i funzionari incaricati dal Sindaco.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it