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elettorale

Andrea ZUCCOTTI - Direttore Servizi Civici Comune di Milano ed esperto ANUSCA

"La questione dell'effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali rispetto al diritto di elettorato attivo è stata oggetto di una serie di pronunce contraddittorie da parte degli organi giudiziari e amministrativi che se ne sono occupati nel tempo.

Il bandolo della matassa, nei vari interventi giurisprudenziali, è la qualificazione giuridica della pena accessoria quale "effetto penale della condanna". Nel 2011 la stessa Corte di Cassazione aveva escluso tale
qualificazione, con una raffinata argomentazione, sostenendo che all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali non conseguiva l'estinzione dell'interdizione dai pubblici uffici, ma anzi da tale momento dovevano iniziare a computarsi i termini dell'interdizione stessa.

Oggi segnaliamo una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 52551/2014 (Sezione I Penale), che rovescia completamente il ragionamento interpretativo: poiché l'art. 20 cod. pen. definisce testualmente le pene accessorie come effetti penali della condanna, deve concludersi che le pene accessorie rientrino tra gli effetti automaticamente estinti dall'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
Ciò implica che, in presenza di un'attestazione di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, colui che aveva perduto il diritto di elettorato attivo in quanto condannato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici possa essere re-iscritto nelle liste elettorali alla prima revisione dinamica utile. Ove tale situazione si verifichi nell'imminenza della tornata elettorale, dopo il c.d. "blocco liste", l'interessato potrà presentare istanza di ammissione al voto su attestazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 bis del DPR n. 223/1967".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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