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Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, n. 4530 del 28 settembre 2017: di fronte ad una concessione cimiteriale perpetua illegittima è la revoca motivata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico quali la risistemazione dell'area "se non nel rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) previste dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato"... anche se  "... le anzidette concessioni furono rilasciate sotto il vigore del Regio Decreto 25 luglio 1892 (recante approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria), il cui art. 100 espressamente prevedeva che "Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità".La fattispecie all'esame è, pertanto, ratione temporis, disciplinata da tale norma. L'espressione "vendere" utilizzata negli anzidetti atti, benché tecnicamente impropria non potendo darsi, giuridicamente, la possibilità di vendita di beni demaniali, ma soltanto la costituzione di diritti di godimento con titolo concessorio, è tuttavia indicativa della natura giuridica dell'atto voluto dalle parti e, soprattutto, della sua durata, intesa all'evidenza nel senso della perpetuità....".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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