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anagrafe

Si riporta dal sito del Ministero dell'Interno Servizi Demografici una risposta a quesito in tema di iscrizione all'AIRE:"
Domanda : Conseguentemente alla ricezione di un CONS01 dal Consolato di Innsbruck,riportante quali familiari nella stessa abitazione di un iscritto AIRE del nostro Comune, i dati di una figlia nata a ROCHESTER (USA), il cui atto non risulta trascritto nei registri di Stato Civile, ho provveduto a richiedere all'ufficio consolare la documentazione per l'espletamento dell'iscrizione dell'interessata.Il Consolato di Innsbruck ha provveduto a trasmettere il tutto al Consolato di Chicago per competenza territoriale, il quale ha così risposto: " copie ed estratti degli atti di stato civile vengono rilasciati unicamente su richiesta degli interessati o dei loro leggitimi eredi o rappresentanti non comprendendosi tra questi le Rappresentanze diplomatiche o consolari straniere. La richiesta inoltre dovrebbe essere inoltrata dietro pagamento dei relativi diritti di segreteria. Si allega l'elenco degli indirizzi dove richiedere gli atti di stato civile nonché gli indirizzi dei Secretary of State dove dovrà essere richiesta l'Apostille." A tale risposta chiedo, come Ufficiale d'Anagrafe, come devo procedere per concludere la pratica. Il Consolato di Chicago non deve rilasciare l'attestazione consolare sostitutiva? Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo i miei più distinti saluti.

Risposta : Deve richiedere al padre della minore per la quale codesto Comune deve trascrivere l'atto di nascita - direttamente all'interessato o tramite l'Ufficio consolare di residenza (Innsbruck) - che lo stesso si attivi per ottenere dal Consolato di Chicago il rilascio dell'estratto dell'atto di nascita dellla figlia, senza il quale la stessa non potrà essere iscritta in Aire nè riconosciuta come cittadina italiana. Il Consolato di Innsbruck dovrebbe saper dire all'interessato come e dove fare la richiesta. L'art. 20 del D.P.R. 396/2000 prevede che l'Autorità diplomatica o consolare che non sia in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'artr. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certifuicazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire. Gli Uffici consolari possono e non devono rilasciare tale certificazione e sempre qualora non siano in grado di ottenere dallle Autorità locali copia degli atti in questione. In questo caso sembra che il Consolato di Chicago non si sia proprio attivato per richiedere alle Autorità locali l'estratto dell'atto di nascita, eccependo che deve essere l'interessato ( o il genitore, per lui) a richiederlo. "