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legislazione

I permessi di cui all'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile o controparte di una convivenza, che presti assistenza all'altra parte. Come precisato anche dalla circolare Inps n. 38/2017 del 27 febbraio 2017, che detta le modalitą per poterne beneficiare, il riconoscimento di tale diritto alle Unioni Civili č effetto della Legge n. 76/2016, mentre alle convivenze č effetto della Sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 05/07/2016 che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 33 c. 3 della L. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi dal citato articolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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