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stato civile

Depositata in  data 21 dicembre 2016 la Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 del 8 novembre 2016.
- Norme impugnate:  Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, c. 1°,  R.D. n.1238/1939 ; artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica dpr n.396/2000:
Si riporta il dispositivo:
"LA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara l'illegittimitą costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimitą costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimitą costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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