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Siamo rimasti sorpresi nell'apprendere che un nostro esperto, in occasione di un pomeriggio di studio sul tema delle unioni civili, abbia escluso che possano essere trascritti i matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero. I nostri esperti si erano confrontati sulle problematiche della legge 76/2016 ed in merito alla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero, dopo attento esame delle disposizioni, avevano ritenuto perfettamente legittima la trascrizione in base alle motivazioni che avevo riportato in un documento congiunto che riassumiamo di seguito.

La formula 24 del DM 28/07/2016 prevede la:
"Trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili degli atti di unione civile o di matrimonio formati all'estero", nel contenuto della formula si prevede sia la trasmissione da parte del consolato, ma anche la consegna diretta dell'interessato del matrimonio straniero da trascrivere.

L'art. 8, 3° comma del DPCM 144/2016 dispone:
"3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a), della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorità consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9"

L'art. 1 comma 28 lettera b) della legge 76/2016 prevede che il Governo entro 6 mesi provveda ad emanare uno o più DPCM per la
"modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; "

Il Governo sembra che abbia disposto una siffatta formula, cioè di prevedere la trascrizione anche della richiesta del cittadino unito o coniugato all'estero oltre a quella del consolato, prevista nel DPCM, per prevenire una "stortura". Si sarebbe creata una pesantissima disparità tra le coppie che costituiscono un'unione ex novo e quelle che l'hanno costituita magari da anni all'estero (unione civile o matrimonio che sia) e che non possono assolutamente dichiarare il falso al fine di costituire una nuovaunione che sarebbe nulla. Ora il tenore della formula (ed è comunque un decreto del Ministero dell'Interno, quindi vincolante per gli ufficiali di stato civile) è tale per cui, anche in attesa dei decreti legislativi, si potrà procedere alla trascrizione.
Ø La decorrenza degli effetti è quella della costituita unione o del celebrato matrimonio all'estero; ma il contenuto non potrà che essere quello definito dalla legge 76/2016 parificato alle unioni civili.
Ø Tale evento avrà dunque per il nostro ordinamento l'efficacia di unione civile, non di matrimonio: pertanto, l'aggiornamento anagrafico comporterà l'attribuzione dello status di "unito civilmente" e l'annotazione marginale dovrà in qualche modo prevedere che è stato trascritto un matrimonio contratto all'estero che produce gli effetti dell'unione civile.
Ø Questa impostazione, inevitabile con i provvedimenti governativi e le norme indicate,ha delle ricadute estremamente rilevanti in materia di successione, diritti dei terzi, diritto del lavoro e previdenziale, ecc. Detti problemi però non dovranno di certo essere risolti dagli ufficiali di stato civile.

Ad ulteriore conferma della linea condivisa tra gli esperti Anusca, anche in una risposta ad un recente quesito, viene ribadito quanto sopra:

Il dpcm 144/2016 prevede al comma 3 dell'art. 8 che in attesa dell'adozione dei decreti di cui sopra, gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero sono trasmessi dall'autorità consolare ai fini della trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili: in sostanza, viene già affermato il diritto alla trascrizione e riconoscimento come unioni civili, anche dei matrimoni tra persone dello stesso sesso che erano stati contratti all'estero.cia di unioni civili, così come introdotte dalla legge 76/2016. Ad ulteriore conferma, precisa ancora il Consiglio di Stato, "Condivisibile e legittima è anche la previsione, contenuta nel comma 3, della trasmissione all'autorità consolare, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili, degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, onde soddisfare l'interesse pubblico ad acquisire nei registri italiani i suddetti atti di stato civile contratti all'estero e ciò anche allo scopo di rendere certo, di fronte alla legge italiana, lo stato civile delle persone interessate. Anche in questo caso non si tratta di un intervento modificativo delle norme di conflitto contenute nella citata legge n. 218/1995, ma dell'introduzione di un mero adempimento amministrativo, confinalità di rilevazione e di certificazione, allo scopo di accrescere la certezza del diritto sugli status personali. Si intende, ovviamente, come sembra doversi dedurre dal senso complessivo della previsione, che la trasmissione debba essere riferita agli atti di matrimoni o di unioni civili, formati all'estero, tra persone dello stesso sesso di cui almeno una sia cittadina italiana o comunque abbia un altro stabile collegamento amministrativo con la Repubblica Italiana." In conclusione, il parere del Consiglio di Stato chiarisce definitivamente che dovranno essere eseguite le trascrizioni dei matrimoni avvenuti all'estero tra persone dello stesso sesso e che gli stessi verranno trascritti come unioni civili: al riguardo, la trascrizione, come per qualsiasi atto di stato civile, non può essere richiesta solamente dalla pubblica autorità, in dettaglio dalla nostra autorità diplomatica o consolare, ma anche da qualsiasi interessato ai sensi dell'art. 12 c. 11 del dpr 396/2000.

Pertanto, riteniamo doveroso e corretto mettere a disposizione degli operatori, l'indirizzo degli nostri esperti sul tema.

 
 
 
 
 
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