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elettorale

Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53 i rappresentanti di lista devono essere elettoridel Comune in cui si vota; gli stessi hanno la facoltà di votarenella sezione presso la quale esercitano le  predette funzioni. Ciò premesso: "qualora un rappresentante di lista esprima il proprio voto nella sezione in cuiesercita le funzioni e questa sia diversa dall 'ufficio elettorale di sezione presso il quale lostesso è iscritto, il Presidente dell'ufficio elettorale della sezione in cui il rappresentantedi lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darnecomunicazione al delegato del Comune, il quale a sua volta informerà il Presidente delseggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto per gli opportuni riscontri.I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno altresì ricordare ai predettielettori che i loro nominativi saranno annotati in calce alla lista elettorale di sezione e di essi èpresa nota nel verbale delle operazioni di seggio". Cfr. la Circolare della Prefettura UTG di Avellino del 19 maggio 215 Prot. n. 2308/S.E.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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