testata per la stampa della pagina
leva

Si riporta la Direttiva del Ministero  della Difesa concernente le modalità di formazione delle liste di leva  e iscrizione dei cittadini
stranieri residenti nel territorio nazionale:
 "
1. Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dalla
vigente normativa relativamente all'iscrizione nelle liste di leva, formate dai Comuni, dei
cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale al compimento del 17° anno di età.
2. Al riguardo questa D.G., con il foglio a seguito, ha già fornito delucidazioni idonee per la
soluzione delle questioni in argomento. Tuttavia, emergendo ancora perplessità in materia,
appare opportuno integrare quanto già evidenziato con il citato foglio a seguito.
In particolare:
 la precedente normativa, di cui al D.P.R. n. 237/1964, art 35, comma 6, includeva
esplicitamente tra i giovani da includere nelle Liste di Leva "i giovani stranieri, anche
se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune";
 in base all'attuale normativa:
 il D. Lgs.vo n. 66/2010 (art. 1933) considera legalmente domiciliati nel comune
tutti i giovani che si trovano nelle fattispecie descritte nel comma 1, lettere da a)
ad e), non prevedendo più i giovani stranieri;
 il D.P.R.n. 90/2010 (art. 1099) precisa che l'Autorità comunale, ove sorgano
questioni di cittadinanza, non dovrà cancellare i giovani iscritti, limitandosi a
"prendere nota della questione nell'apposita casella ed ad accludere alla scheda
stessa le domande e i documenti presentati.".
3. Pertanto, si ribadisce che sono iscritti nelle liste di leva i giovani cittadini nonché le persone
che acquisiscono la cittadinanza in base alle disposizioni vigenti ( in particolare, si
rammenta che le aggiunzioni dei nuovi cittadini italiani devono essere fatte nelle liste di
leva riferite all'anno in cui acquisiscono la cittadinanza, riportando la nota nella lista
dell'anno di appartenenza della classe di nascita), tenendo conto di quanto precisato all'art.
1099 del citato D.P.R. n. 90/2010.
4. Si conferma la piena disponibilità per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi
necessario a riguardo...."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.