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elettorale

Si riporta un interessante approfondimento pubblicato sul sito dell'ANCI in tema di candidabilità di Sindaci in Comuni con popolazione superiore ai 20.000 (Nota del 28/2/2008):"
INDICAZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANDIDATURA DEI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20 MILA ABITANTI

FONTI NORMATIVE
T.U. Elezione Camera Deputati - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7 (T.U. 361)
T.U. Elezione Senato della Repubblica - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 5
T.U. Ordinamento enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 53,62, 141 (TUEL)
Legge 30 aprile 1999, n. 120 - Disposizioni per l'elezione degli organi degli enti locali, art. 8

REGOLE GENERALI PER LA CANDIDATURA A PARLAMENTARE DEI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20 MILA ABITANTI

1. Ineleggibilità a Deputato e a Senatore
I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non sono eleggibili alle cariche di Deputato e Senatore, salvo si verifichi quanto di seguito indicato (T.U. 361e 533).

2. Caso di scioglimento naturale delle Camere alla scadenza del quinquennio ordinario
La causa di ineleggibilità di cui al par. 1 non ha effetto se le funzioni esercitate dal Sindaco sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Parlamento.
Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni (T.U. 361, art. 7). In tale caso si applica il regime specifico conseguente all'atto di dimissioni.
In ogni caso l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalla carica di sindaco
3. Caso di scioglimento anticipato delle Camere
Nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere rispetto alla scadenza quinquennale, la causa di ineleggibilità fra la carica di Sindaco e quella di Deputato e Senatore non ha effetto se la funzione cessa entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere nella Gazzetta Ufficiale (T.U. 361, art.7, ultimo comma)


In ogni caso l'accettazione della candidatura a Deputato o Senatore comporta la decadenza dalla carica di Sindaco.
In caso di decadenza dalla carica del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono però in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco (TUEL, art. 53). Lo scioglimento del Consiglio comunale per decadenza del Sindaco è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (TUEL, art. 141, comma 1, lett. b/1). Le elezioni per il nuovo Sindaco e per il Consiglio comunale, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, hanno luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dello stesso anno. Se le condizioni si sono verificate oltre tale data, le elezioni hanno luogo nello stesso periodo dell'anno successivo (legge 120/1999, art. 8).
(N.B.: si fa presente che tale ipotesi di decadenza è prevista a tutela dell'ente e che è rimessa alla totale autonomia di ciascuna Camera valutare in sede di Giunta delle elezioni i requisiti di eleggibilità dei propri membri. In questa legislatura la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ha proposto la decadenza di due membri perché non erano cessati dalle funzioni di sindaco nei termini previsti dalla legge; l'Aula però ha bocciato la proposta di decadenza)

REGOLE IN MATERIA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. PROCEDURE. EFFETTI

La cessazione dalla carica di sindaco può avvenire per dimissioni, per approvazione della mozione di sfiducia, per decadenza, impedimento permanente, rimozione e decesso del Sindaco.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Divenute efficaci le dimissioni, il Sindaco cessa dalla carica e con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla contestuale nomina di un commissario acta e conseguentemente la cessazione dalla carica dei consiglieri e la decadenza della giunta (TUEL, artt. 53, comma 3, e 141, commi 1 e 3).
L'approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio comunale nei confronti del Sindaco, avvenuta secondo quanto prescrive l'art. 52 del TUEL, determina lo scioglimento del Consiglio comunale disposto, come sopra, con D.P.R. e la contestuale nomina di un commissario (TUEL, artt. 52 e 141).
Il commissario nominato con il D.P.R. esercita le attribuzioni conferitegli con tale decreto (TUEL, art. 141, comma 3).
In caso di decadenza, impedimento permanente, rimozione o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Nei casi predetti non si procede alla nomina di un commissario (TUEL, art. 141, comma 3).
REGOLE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI

La legge prevede che le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
Qualora il Consiglio comunale debba essere rinnovato per motivo diverso dalla scadenza del mandato le elezioni si svolgono nella stessa giornata domenicale suindicata se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, oppure si svolgono nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si verificano oltre il 24 febbraio.
Per condizioni che rendono necessario il rinnovo s'intende: nell'ipotesi di dimissioni del sindaco che siano decorsi i 20 giorni prescritti affinché queste diventino efficaci ed irrevocabili e che intervenga il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno che scioglie il Consiglio comunale e nomina il commissario ad acta; nelle altre ipotesi invece, ad esempio decadenza, deve intervenire il decreto di scioglimento dei Consigli comunali come suindicato, ma subentra il vicesindaco Comunque, in tutte e due i casi, il rinnovo amministrativo avverrà a seconda che il decreto intervenga prima della data del 24 febbraio, nell'anno in corso, dopo questa data, l'anno successivo."