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Enti locali

Legge di stabilitą 2016 -scheda di lettura - dal sito del Parlamento - Camera sei Deputati.  Se i  commi 8 e 9 dell'articolo 16 della legge di stabilitą 2016  intervengono sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltą di assunzione da parte delle PA (turn over) , di particolare interesse si segnalano l'art. 16 c.11 concernente il trattamento accessorio PA e l'art.  27, commi 1-4 concernente il rinnovo dei contratti PA.
Si i riporta integralmente l'art. 16 c.11:
"Articolo 16, comma 11
(Trattamento accessorio nella P.A.)
Il comma 11 dell'articolo 16 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/200133 . Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del D.L. 78/2010), ed allo stesso tempo sono automaticamente ridotte in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia che, per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dal dettato del richiamato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (pari alla differenza tra le somme stanziate in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015). Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio, invece, in considerazione delle facoltą assunzionali inespresse in relazione alla normativa vigente, la relazione tecnica ritiene prudenziale stimare i risparmi a consuntivo. Infine, per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.
Si ricorda che il comma 2-bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 ha stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre (al secondo periodo, introdotto dall'articolo 1, comma 456, della L. 147/2013), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.
Al riguardo, si valuti l'opportunitą di inserire espressamente nel testo il riferimento all'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 ai fini 33 L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitą montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.
A.S. n. 2111 Articolo 16, comma 11 116 dell'individuazione dell'importo delle risorse annue destinate al trattamento
accessorio.  "
Per quanto attiene l'articolo 27, commi 1- che  reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle PA si rimanda alla scheda di lettura AS n. 2111 pagina 195.






 
 
 
 
 
Valentini Alessio.