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cittadinanza

Il Ministero dell'Interno con propria   Prot. n. 14424 del 23 dicembre 2013  ha richiamato l'attenzione su importanti elementi di novità inerenti l'attribuzione delle generalità ai cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti amministrativi preordinati al conferimento della cittadinanza italiana. Difatti, in applicazione della normativa vigente,, i nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui la stessa ha la cittadinanza, ragion per cui non di rado accade che le generalità attribuite con il decreto di conferimento della cittadinanza italiana - primo "prenome" indicato nell'atto di nascita e cognome del ramo paterno - possano non coincidere con le generalità attribuite all'interessato nel Paese di origine. In aumento i casi di neocittadini italiani che  una volta conseguito il nuovo status civitatis, attivano il procedimento amministrativo per modificare il proprio nome, riallineandolo a quello originariamente posseduto e ciò con notevole aggravio dei procedimenti amministrativi in materia. Cio' premesso, il l Ministero dell'Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, il quale, con parere n. 850 del 22 febbraio 2013, ha accolto l'interpretazione proposta dallo stesso Ministero " "nel senso che la normativa italiana sull'attribuzione del nome allo straniero che acquisti la cittadinanza dello Stato sia illegittima", con la conseguente soluzione di "consentire l'attribuzione del nome di origine al momento di acquisto della cittadinanza italiana, previo adattamento dei segni anomali alle regole vigenti nel nostro Stato".
 In forza di tale autorevole orientamento, pertanto, essendo possibile estrarre dai principi comunitari la regola del pieno riconoscimento del nome d'origine dello straniero che acquista la cittadinanza, la Pubblica Amministrazione è tenuta a darvi diretta applicazione, dovendo pertanto consentire all'interessato, al momento di presentazione dell'istanza, di indicare gli elementi del proprio nome, nell'ambito delle generalità così come specificate nell'atto di nascita, disponendo che il dispositivo del decreto di conferimento rechi tali generalità, come attualmente avviene nel preambolo. 
Ciò premesso, i cittadini stranieri, al momento di presentazione dell'istanza di conferimento della cittadinanza, potranno indicare gli elementi del proprio nome, risultanti dall'atto di nascita, che saranno riportati nel dispositivo del decreto di conferimento." ( Fonte: Prefettura UTG di Grosseto).


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.