testata per la stampa della pagina

Dal quotidiano Italia Oggi di venerdì 19 giugno 2015:

Quando il padre riconosce il minore come suo figlio non alla nascita, ma solo in seguito, non è detto che all'interessato debba essere attribuito il doppio cognome. E ciò anche dopo la riforma della filiazione introdotta dal decreto legislativo 154/13, che nulla stabilisce sul punto ma si rifà alla giurisprudenza secondo cui è il giudice del merito a dover stabilire ciò che è meglio per il minore, senza che tuttavia vi sia alcun favor nei confronti del patronimico; ecco allora che al bambino di cinque anni, dopo il riconoscimento da parte del padre, ben può essere attribuito soltanto il cognome di quest'ultimo se il giudice si rende conto che nei rapporti personali e sociali il piccolo non ha ancora un'identità formata in modo definitivo. È quanto emerge dalla sentenza 12640/15, pubblicata il 18 giugno dalla terza sezione civile della Cassazione.
Diritto fondamentale. È bocciato il motivo di ricorso della madre del piccolo, contraria al riconoscimento del minore da parte del padre, che chiedeva almeno per il figlio che il cognome dell'uomo fosse aggiunto al suo. L'ipotesi del doppio cognome è scartata dalla Corte d'appello perché «implausibile» dal punto di vista sociale, probabilmente perché quello «singolo» è sicuramente più comune. E in ogni caso la scelta non risulta condizionata da un certo favore nei confronti del patronimico. In realtà il compito del giudice non è decidere per assimilare il più possibile il figlio nato fuori dal matrimonio a quello della coppia coniugata. Il diritto al nome è fondamentale per la persona e il giudice non può togliere al minore il cognome con il quale risulta conosciuto fino a quel momento.


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.