Requisito necessario al rilascio della carta di identità ai richiedenti protezione internazionale e' l'iscrizione anagrafica. E' quanto risposto in data 31 marzo 2015 dalla Prefettura UTG di Avellino a seguito di quesito in materia di rilascio della carta d'identità in favore dei cittadini stranieri , richiedenti protezione internazionale ed ospitati nelle strutture di temporanea accoglienza.
" Al riguardo, si rappresenta preliminarmente, che, come da linee guida sul diritto alla residenza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale emanate nel 2014 dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione istituito ex art. 32della legge 189/2002, Hl titolari dello status di rifugiato, dello status di protezionesussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono circolare esoggiornare liberamente sul territorio nazionale (art. 29, comma 1 d.lgs n251/2007)e pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche di uncomune al pari degli Italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, conalcune particolarità connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso di rifugiatila residenza è anche oggetto della convenzione relativa allo status dei rifugiatifirmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954.Nello specifico l'art. 26 prevede che "ciascuno Stato contraente concede ai rifugiatiche soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di scegliervi il loro luogo diresidenza". Di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti di identità H a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido", inguanto l'iscrizione anagrafica è prereguisito necessario al rilascio della carta d'identità".