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anagrafe


Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare:"Prot. n. 35411Area II Avellino 25/2/2015 con
"OGGETTO: Pubblicazione del d.P.C.M. lO novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di
definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).
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Con d.P.C.M. lO novembre 2014, n. 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/1/2015 n. 5 è stato adottato, in attuazione delle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il regolamento recante modalità di attuazione e di
funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
Ilprovvedimento fa seguito al primo regolamento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, in relazione al quale sono state diramate dal Ministero dell'Interno le circolari
n. 19/2013 (circolare prefettizia n. 19531/Area II del 14/10/2013) è n. 23/2013 (circolare prefettizia 11. 22495/Area II del 25/11/2013).
Di seguito si illustrano i contenuti del nuovo regolamento che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di
funzionamento della nuova base dati.
L'articolo 1 e l'Allegato A disciplinano il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle I .
anagrafi comunali (APR e AIRE), in relazione al quale saranno stabiliti - sulla base di criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di. .informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi - l'ordine della progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati enagrafiche.
Tale migrazione sarà preceduta dal popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi .INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria. .
In tale fase, prevista per il secondo semestre del 2015, .i comuni che riceveranno le segnai azioni dì' eventuali anomalie dovranno rimuoverle, uitilizzando le proprie applicazioni' e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INAedAIRE. I
Terminata tale fase preliminare ciascun comune procederà - sulla base del sopracitatopiano, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della. Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero del! 'Interno con congruo anticipo - alla migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati anagrafiche. .
I dati anagrafici inviati dai comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di standard e indicatori definiti d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), sentito il .Garante per la protezione dei dati personali. . .
Qualora a seguito di tali controlli siano' rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR . provvederà a segnalarle al comune mediante un apposito messaggio affinché questo provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR.
Completata la fase di migrazione, gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi, renderà disponibili ai comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.
L'articolo 2 prevede che nell'ANPR siano contenuti i' dati del cittadino, della famiglia ainagrafica e della convivenza anagrafica, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero nonché il domicilio digitale. I relativi campi sono elencati nell'Allegato B unitamente a quelli necessari per
llallineamento delle basi dati dei comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
E', inoltre, previsto che il sistema provveda alla conservazione delle variazioni anagrafiche, di dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse e, in una distinta sezione, delle schede
anagrafiche relative alle persone cancellate.
L'articolo 3 rinvia all'Allegato C per la descrizione delle misure di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza degli accessi ai
servizi ed il tracciamento delle operazioni effettuate. .
Con specifico riguardo alle procedure di accesso all'ANPR, lo stesso Allegato C prevede per i comuni l'alternativa, sulla base delle proprie scelte operative, tra due modalità:
- nella modalità web service (WS) il comune sarà tenuto a modificare il proprio sistema gestionale secondo le specifiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale - e ad utilizzare i meccanismi propri della WS Security (certificato di postazione, pre - regstrazione
degli utenti e dei profili di accesso, firma dei messaggi);
- nella modalità sito web di ANPR, che non comporta modifiche del sistema gestionale, il comune utilizzerà una smart card nominativa ed un certificato di postazione, che saranno distribuiti in
prossimità della migrazione.
La titolarità del trattamento dei dati è attribuita al Ministero dell'Interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei
dati. La responsabilità del trattamento è attestata in capo alla Società generale di informatica S.p.A.,
incaricata della realizzazione del progetto. . .
I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 e descritti .nell'Allegato D, sono i seguenti:
-servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione;
-servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di'
competenza;
-servizi di certificazione, che rendono disponili al comune 1 dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.
, Per la verifica dello stato delle operazioni nonché per l'allineamento delle banche dati tenute dai comuni, sono anche previsti servizi e funzionalità accessorie, tra i quali, in particolare, la notifica dell'esito delle operazioni effettuate e degli eventi di competenza.
L'articolo 5 ed il citato Allegato D descrivono altresì i servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, quali consultazione ed estrazione, comunicazione dati e variazione
ànagrafiche, nonché servizi accessori.
E' inoltre richiamata la possibilità del comune di consentire alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati dell'ANPR relativi alla popolazione residente nel proprio territorio mediante la
stipula di apposite convenzioni, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di accesso da parte del sindaco. E' altresì previsto che i dati dell'ANPR siano resi disponibili all'Istat, ai fini della produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione.
. Il diritto del cittadino di accedere ai' propri dati personali registrati nell'ANPR, presso gli uffici anagrafici, ovvero consolari, anche tramite sito web dell'ANPR, è disciplinato nell'articolo 6, che richiama anche gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003. .
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Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler portare a conoscenza del personale incaricato il contenuto della presente circolare, a cui faranno seguito da parte della citata. Direzione Centrale
ulteriori istruzioni operative necessarie per l'avvio del processo di attuazione del progetto.
Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza dell'ANPR nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al
Cittadino."
Vedi normativa allegata.

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.